Cassazione Civile, Sentenza n. 26183/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso di ritenute subite su interessi attivi pagati nel 2007-2008 dalle controllate italiane alla società residente in Svizzera (importo complessivo € 1.020.552,51). La ricorrente deduceva che doveva applicarsi l'Accordo CE-Svizzera (art.15 in combinato con art.20) e la disciplina equivalente alla direttiva 2003/48/CE, che richiede soltanto il mero assoggettamento della società beneficiaria all'imposta sugli utili nello Stato di residenza senza esenzioni, mentre le commissioni territoriali avevano invece richiamato l'art.26-quater del d.P.R. n.600/1973 e imposto la prova che gli interessi fossero concretamente tassati nello Stato estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi e terzo motivi, ritenendo che l'art.15, comma 2, dell'Accordo CE-Svizzera e la normativa/europea equivalente richiedono soltanto il mero assoggettamento della società beneficiaria ad imposta sugli utili senza fruire di esenzioni, indipendentemente dalla concreta imposizione degli specifici interessi. Ha ritenuto sufficiente la certificazione delle autorità svizzere che attestava l'assoggettamento a imposta senza regimi agevolativi, ha cassato la sentenza della C.T.R. in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario dispongendo il rimborso; ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere le spese per questo grado di giudizio (spese di merito liquidate). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; le spese dei gradi di merito erano compensate.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 216
Richiamato a supporto della prevalenza degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali/interni dell'UE rispetto a disposizioni nazionali contrastanti.
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione elvetica del 26 ottobre 2004, art. 15
Stabilisce che i pagamenti di interessi tra società consociate non sono soggetti a imposizione nello Stato d'origine quando le società beneficiarie sono assoggettate all'imposta sugli utili senza beneficiare di esenzioni; richiede solo il mero assoggettamento fiscale dello Stato di residenza come requisito per il rimborso delle ritenute.
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione elvetica del 26 ottobre 2004, art. 20
Richiamato in combinato disposto con l'art.15 per l'ambito di applicazione dell'accordo; supporta l'estensione delle norme comunitarie alla Svizzera nei termini dell'accordo.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26‑quater, comma 4
«la disposizione di cui al comma 1 ... si applica se le società beneficiarie ... sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile...»
La Corte ha precisato che tale norma, introdotta per attuare la direttiva 2003/49/CE, non può essere interpretata come richiedente la prova che gli interessi siano stati concretamente tassati nello Stato estero; è sufficiente il mero assoggettamento alla imposizione secondo le regole interne.
Direttiva 2003/49/CE (regime fiscale comune per pagamenti di interessi e canoni), artt. 1 e 3
Prevede l'esenzione da ritenuta per pagamenti di interessi tra società consociate di Stati membri a condizione che il beneficiario sia una società assoggettata a imposta nel proprio Stato; la Corte interpreta che la direttiva richiede solo l'assoggettamento a tassazione, non la prova della concreta imposizione degli interessi.
D.lgs. 30 maggio 2005, n. 143, art.1 comma 1 lett. a (attuazione direttiva 2003/49/CE)
Norma di recepimento che ha introdotto l'art. 26‑quater nel d.P.R. n.600/1973; contestualmente la Corte ne limita l'interpretazione in coerenza con la direttiva e l'accordo internazionale.
Codice civile, artt. 1324, 1362, 1363, 1367 (richiamati dalla ricorrente)
Norme inerenti all'interpretazione e valore probatorio dei documenti; richiamate per sostenere che la certificazione svizzera dovesse essere interpretata come prova dell'assoggettamento fiscale, ma il motivo è stato assorbito dalla Corte.
Massime di principio
- Quando sussiste un accordo internazionale (es. Accordo CE‑Svizzera) o una direttiva comunitaria applicabile, il requisito per ottenere il rimborso delle ritenute su interessi transfrontalieri tra società consociate è il mero assoggettamento del beneficiario all'imposta sugli utili nello Stato di residenza senza fruire di esenzioni, e non la prova che gli interessi siano stati concretamente tassati su quei singoli importi.
- La certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali estere che attesta l'assoggettamento a imposizione ordinaria senza regimi agevolativi costituisce prova utile e generalmente sufficiente del requisito richiesto dall'accordo o dalla direttiva.
- Le disposizioni nazionali (es. art.26‑quater d.P.R. 600/1973) introdotte per recepire direttive europee non possono essere interpretate in contrasto con la ratio e i requisiti di quelle direttive o degli accordi internazionali: eventuali oneri probatori aggiuntivi non previsti dalla disciplina sovranazionale non devono essere imposti.
- In controversie analoghe l'azione difensiva dovrebbe concentrarsi sulla produzione di certificazioni e documentazione estera che attestino l'assoggettamento fiscale ordinario del beneficiario e sull'argomentazione della prevalenza/estensione dell'accordo o della direttiva invocata rispetto a requisiti nazionali più gravosi.
- L'onere della prova resta in capo al ricorrente che chiede il rimborso, ma il livello probatorio richiesto è quello di dimostrare l'assoggettamento fiscale (anche tramite certificazione ufficiale) e non di dimostrare la concreta tassazione di ogni singolo pagamento di interessi.
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