Cassazione Civile, Sentenza n. 26190/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Mario Gavino Sini avverso la sentenza della Corte d'Appello di Sassari che lo aveva condannato ad arretrare i muri del retro-prospetto sino a 3 metri dal confine, a demolire il locale della centrale termica, a eliminare le vedute dal ballatoio e a spostare la cisterna a 2 metri dal confine. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione o falsa applicazione dell'art. 873 c.c., perché i muri aggiunti sarebbero stati realizzati in aderenza al preesistente fabbricato e dunque non soggetti alle distanze; (2) omesso esame di fatto decisivo, atteso che il ricorrente aveva prodotto la concessione in sanatoria e gli elaborati tecnici relativi al ballatoio e alla cisterna, elementi che avrebbero dovuto escludere le violazioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui il manufatto costituiva pertinenza/nuova costruzione autonoma e doveva rispettare le distanze legali, e il ricorrente non ha fornito elementi efficaci per dimostrare l'integrazione strutturale con il preesistente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la concessione edilizia in sanatoria non esclude il diritto del vicino alla rimozione o al risarcimento per violazione delle norme sulle distanze o sulle vedute: la sanatoria rileva nel rapporto pubblicistico ma non deroga ai diritti soggettivi del vicino. Sono state inoltre condannate le spese di giudizio a carico del ricorrente (liquidate in euro 4.500 oltre accessori) e segnalata l'ulteriore obbligazione per contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
Norma sulle distanze fra costruzioni: la Corte d'appello ha ritenuto applicabile la disciplina delle distanze alla nuova costruzione intesa come pertinenza/autonoma, obbligando l'arretramento fino alla distanza legale.
art. 696 c.p.c.
Strumento processuale utilizzato dall'attrice per ottenere la rimozione delle opere abusive (procedimento sommario di cognizione per immissioni nelle proprietà).
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente a titolo di contributo unificato.
Cass. sez. un., n. 333/1999 (giurisprudenza)
Principio secondo cui la concessione edilizia (anche in sanatoria) rileva nel rapporto pubblicistico ma non esclude il diritto del vicino alla tutela civile (riduzione in pristino o risarcimento) per opere non conformi.
Cass. n. 5411/2015 e Cass. sez. un. n. 17882/2002 (giurisprudenza)
Ulteriori precedenti che confermano la regola secondo cui la legittimazione amministrativa non pregiudica la tutela dei diritti soggettivi dei privati nei confronti di opere edilizie non conformi.
Massime di principio
- La concessione edilizia, anche in sanatoria, non esclude la tutela civile del vicino: il permesso amministrativo non legittima automaticamente violazioni delle norme sulle distanze o sulle vedute nei rapporti tra privati.
- Se un ampliamento o manufatto è qualificato come nuova costruzione o pertinenza autonoma (e non parte integrante strutturalmente del fabbricato preesistente), esso deve rispettare autonomamente le norme sulle distanze legali dal fondo confinante.
- La prova della integrazione strutturale fra opere (che potrebbe escludere l'applicabilità delle distanze) grava su chi la invoca: senza elementi tecnici e probatori convincenti la corte può ritenere l'opera autonoma.
- In controversie tra vicini relative ad opere edilizie non conformi, il giudice civile può ordinare rimozione, arretramento o altre misure di ripristino indipendentemente dall'esistenza di autorizzazioni amministrative; il ricorso al giudice amministrativo non è condizione di procedibilità per la tutela civile del vicino.
- Proceduralmente, in cassazione sono sindacabili errori di diritto e omissioni di esame di fatti decisivi: ma l'eccezione deve dimostrare efficacemente che il fatto prodotto avrebbe cambiato l'esito del giudizio, non solo essere richiamata.
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