Cassazione Civile, Ordinanza n. 06412/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, emesso a seguito della vendita di due villini bifamiliari siti in Olbia, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRES, IVA e IRAP. La società contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la legittimità dell'atto per asserita carenza di valida sottoscrizione da parte del funzionario firmatario, la regolarità dell'accesso e del processo verbale di constatazione, l'utilizzabilità dei valori OMI e dei parametri catastali come base dell'accertamento sul maggior valore delle cessioni, nonché il mancato riconoscimento di costi per prestito di lavoro infragruppo. In cassazione ha affidato il ricorso a due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che il funzionario firmatario non fosse legittimato e che la delega fosse invalida perché impersonale e priva di indicazioni su ragioni, durata e nominativo del delegato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 24 della l. n. 88/2009 e vizio motivazionale, sostenendo che i valori OMI non potessero da soli sorreggere l'accertamento, che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti e che la sentenza avesse trascurato la perizia di parte e le doglianze sulla classificazione catastale e sulle transazioni infragruppo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma, può essere conferita mediante ordini di servizio e non richiede necessariamente indicazione nominativa del delegato, purché sia verificabile la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui era formulato come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per effetto della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., e comunque lo ha ritenuto infondato perché l'accertamento non si fondava sui soli valori OMI, ma anche su ulteriori elementi presuntivi, tra cui la categoria catastale, le dichiarazioni rese in verifica, una precedente cessione a società del gruppo, e soprattutto l'antieconomicità dell'operazione rispetto al costo di costruzione e ai prezzi di mercato. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore importo dovuto per legge.
Norme richiamate
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega può avere natura di delega di firma, con organizzazione interna dell'ufficio e ordini di servizio, senza necessità assoluta di indicazione nominativa del delegato, purché sia verificabile il potere in concreto.
Richiama la disciplina della sottoscrizione dell'avviso di accertamento prevista per le imposte sui redditi; la Corte lo interpreta in modo coerente con l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
Consente l'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; l'antieconomicità del comportamento del contribuente può costituire elemento sintomatico rilevante.
In materia IVA, consente il ricorso a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se intrinsecamente inattendibile.
La modifica ha ricondotto i valori OMI nell'ambito delle presunzioni semplici, che da soli non bastano a fondare l'accertamento, ma possono concorrere con ulteriori indizi.
Le presunzioni utilizzabili devono essere gravi, precise e concordanti; i soli valori OMI non sono sufficienti se non corroborati da ulteriori elementi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la doglianza di violazione di legge sul tema della sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale è inammissibile quando opera la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, non è proponibile il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulle questioni di fatto già decise in appello e in primo grado.
La contribuente lo richiama per contestare l'omessa allegazione di atti richiamati, ma la Corte non fonda su tale profilo la decisione finale.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
La contribuente lo invoca in relazione alle osservazioni al PVC; la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma, non di funzioni: è sufficiente che l'ufficio produca un atto organizzativo interno idoneo a consentire la verifica del potere del firmatario, senza che sia necessariamente richiesta una delega nominativa formale in senso stretto.
- In tema di accertamento tributario sui ricavi da cessione di immobili, i valori OMI non hanno efficacia probatoria autonoma e decisiva: possono integrare presunzioni semplici soltanto se corroborati da ulteriori elementi oggettivi e coerenti.
- L'antieconomicità della cessione immobiliare costituisce un indice presuntivo rilevante; una volta allegata dall'Amministrazione, incombe sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni e prova contraria idonee a giustificare il comportamento contestato.
- La rettifica del corrispettivo dichiarato può essere legittimamente fondata su un complesso di elementi presuntivi convergenti, tra cui differenze rispetto ai valori di mercato, dati catastali, pregresse vendite comparabili e incongruenze economiche dell'operazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre la doppia conforme, ossia quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti decisivi.
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