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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36968/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Potenza, con ordinanza del 15 aprile 2026, aveva concesso al condannato, già ammesso alla detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quinquies ord. pen., l’affidamento in prova in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 74, commi 2 e 3, e 73 d.P.R. 309/1990. Il condannato non aveva collaborato con la giustizia; il Tribunale aveva valorizzato la condotta e l’affidabilità dimostrate durante la detenzione domiciliare. Quanto alle obbligazioni civili, non risultavano pagate spese processuali e di custodia cautelare per complessivi euro 50.389,61; il Tribunale aveva ritenuto che il pagamento avrebbe compromesso l’equilibrio economico familiare e il reinserimento sociale, considerando inoltre il versamento di euro 500 a una Onlus impegnata nel recupero delle tossicodipendenze come iniziativa compatibile con le condizioni economiche del condannato. Il Procuratore generale ha proposto due motivi: violazione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., per mancata dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili o della loro assoluta impossibilità, e vizio di motivazione per l’omessa considerazione delle indagini patrimoniali dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, dalle quali risultavano, tra l’altro, l’acquisto nel 2025 di un’autovettura da parte del condannato per euro 9.500, l’acquisto di un’autovettura da parte della moglie per euro 11.000, l’acquisto di un immobile nel 2023 per euro 90.000 e la titolarità, in capo alla moglie, di un’attività di affitto di alloggi per vacanze. Il ricorrente contestava anche la rilevanza attribuita alla donazione di euro 500 rispetto al debito per spese processuali e di custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha precisato che le spese processuali costituiscono un’obbligazione civile derivante dal reato e che, in presenza del mancato pagamento di euro 50.389,61, occorreva verificare adeguatamente l’assoluta impossibilità di adempiere. La motivazione del Tribunale è stata giudicata apodittica perché aveva affermato che il pagamento avrebbe squilibrato il bilancio familiare senza esaminare, neppure per disattenderli, i dati patrimoniali acquisiti, che non indicavano una situazione di assoluta incapienza e potevano rilevare almeno rispetto a un adempimento parziale. È stato inoltre ritenuto sproporzionato il rilievo attribuito al versamento di euro 500 alla Onlus, in rapporto all’entità delle somme dovute. La Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza per un nuovo giudizio e per colmare i vizi motivazionali, lasciandogli piena autonomia decisionale.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.

    purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento

    Per la concessione del beneficio ai condannati per i delitti indicati dalla norma è necessario dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, oppure la loro assoluta impossibilità. La valutazione dell’impossibilità deve essere motivata considerando concretamente gli elementi patrimoniali disponibili.

  • art. 47 ord. pen.

    Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza concedeva a Francesco Ruggiero, già in detenzione domiciliare speciale ex art.47- quinquies Ord. pen., l'affidamento in prova con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Potenza per violazione degli artt. 74, commi 2 e 3, e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

    La disposizione è richiamata quale base della misura alternativa concessa dal Tribunale; la Cassazione non formula un autonomo principio sui presupposti ordinari dell’affidamento, ma annulla il provvedimento per l’insufficiente motivazione sul requisito previsto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.

  • art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    rispetto alla quale il condannato ha sempre la possibilità di chiedere la remissione del debito ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, qualora ne ricorrano le condizioni

    La possibilità di chiedere la remissione del debito, se ne ricorrono le condizioni, non sostituisce la verifica richiesta dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. circa l’adempimento delle obbligazioni civili o la loro assoluta impossibilità.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza concedeva a Francesco Ruggiero, già in detenzione domiciliare speciale ex art.47- quinquies Ord. pen., l'affidamento in prova con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Potenza per violazione degli artt. 74, commi 2 e 3, e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

    La norma identifica, insieme all’art. 74, i reati oggetto della condanna cui si riferiva l’affidamento in prova; la decisione non interpreta nel merito gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 309/1990

    Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza concedeva a Francesco Ruggiero, già in detenzione domiciliare speciale ex art.47- quinquies Ord. pen., l'affidamento in prova con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di appello di Potenza per violazione degli artt. 74, commi 2 e 3, e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

    La disposizione individua, insieme all’art. 73, i reati per i quali era intervenuta la condanna. La pronuncia si occupa dei requisiti per l’accesso alla misura alternativa e non dei presupposti sostanziali del reato associativo.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art.4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto anche per violazione di legge, denunciando l’erronea applicazione del requisito previsto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Con il secondo motivo la Pubblica accusa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione omessa rispetto alla sussistenza del requisito sopra richiamato

    Il vizio di motivazione è configurabile quando il provvedimento omette di confrontarsi con elementi patrimoniali rilevanti ai fini dell’accertamento dell’assoluta impossibilità di adempiere.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Avverso detta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

    La disposizione è richiamata per delimitare la riproduzione dei motivi di ricorso ai passaggi strettamente necessari; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione dei benefici penitenziari cui si applica l’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., l’obbligazione per le spese processuali ha natura civile e deriva dal reato; la condanna costituisce il titolo di accertamento del debito, non la sua causa originaria.
  • Quando il condannato non ha adempiuto alle obbligazioni civili conseguenti alla condanna, l’assoluta impossibilità di adempiere deve essere accertata con motivazione effettiva e confrontata con gli elementi patrimoniali disponibili; non è sufficiente affermare genericamente che il pagamento comprometterebbe l’equilibrio economico familiare.
  • Nel valutare l’impossibilità di adempiere occorre considerare anche se le risultanze patrimoniali siano incompatibili con una totale incapienza e consentano, almeno, un adempimento parziale; tali risultanze possono essere disattese, ma non ignorate.
  • Un versamento a fini solidaristici può essere valutato nel percorso di risocializzazione, ma il suo rilievo rispetto all’adempimento delle obbligazioni civili va apprezzato in modo proporzionato all’entità del debito dovuto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioMisure alternative
RamiStupefacentiEsecuzione penale

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