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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza del 24 febbraio 2026 della Corte d'appello di Trieste, che aveva confermato la condanna del Tribunale per peculato, dopo la riqualificazione dell'originaria contestazione di corruzione. All'imputato, dipendente della Motorizzazione civile di Udine addetto all'Ufficio revisioni collaudi e custode per ragioni d'ufficio della carta di circolazione di un'autovettura ritirata dalla polizia stradale il 22 maggio 2017 per l'irregolarità dei pneumatici, era stato addebitato di aver consegnato il documento a un intermediario, su richiesta di quest'ultimo nell'interesse del proprietario, consentendone l'indebita restituzione. Con il primo motivo la difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e la configurabilità del peculato: il documento, secondo il ricorrente, non era stato sottratto ma era rimasto presso l'ufficio e sarebbe stato rinvenuto nel fascicolo di reimmatricolazione; inoltre, l'auto era stata sottoposta a revisione e reimmatricolata, e l'imputato non avrebbe avuto interesse né tratto utilità dall'operazione. Con il secondo motivo ha sostenuto che, al più, ricorresse il peculato d'uso, assumendo che la restituzione del documento fosse stata temporanea e collegata alla vendita del veicolo e che la successiva revisione attestasse la regolarizzazione. Con il terzo motivo ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando la modesta entità della condotta e l'assenza di danno per la pubblica amministrazione. Il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione del fatto nella violazione della pubblica custodia di cose, ex art. 351 c.p., e l'annullamento senza rinvio per prescrizione; la parte civile ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la contestazione della ricostruzione fattuale: le dichiarazioni convergenti dei coimputati dimostravano che il documento, custodito nel fascicolo relativo al ritiro, era stato consegnato e poi rinvenuto in un diverso fascicolo di reimmatricolazione; la successiva revisione era irrilevante, perché non eliminava l'obbligo di rispettare la sequenza delle operazioni e la collocazione del documento conseguente al ritiro. Ha invece accolto la diversa qualificazione giuridica prospettata dal Procuratore generale: la condotta non risultava diretta alla stabile appropriazione del documento per finalità private, ma alla sua sottrazione alla custodia pubblica, seguita dalla ricomparsa in un diverso contesto operativo, integrando l'art. 351 c.p. e non il peculato. Riqualificato il fatto, la Corte ha rilevato che, per il reato punito con pena massima di cinque anni, era decorso dalla sottrazione, collocata nel giugno 2017, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza agli effetti penali; il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. Poiché la prescrizione è maturata dopo la sentenza di primo grado, ha confermato le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. e ha condannato il ricorrente a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 351 c.p.

    La nozione di cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio «va intesa con riferimento all'interesse dell'amministrazione all'inviolabilità delle cose ufficialmente custodite. La particolarità della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì alla natura della cosa ed alla sua destinazione».

    La tutela riguarda l'interesse dell'amministrazione all'inviolabilità delle cose ufficialmente custodite; la particolarità della custodia dipende dalla natura e destinazione della cosa, non dalle modalità o dal luogo della custodia. La sottrazione della carta di circolazione alla custodia funzionale dell'ufficio, anche se poi ricompare in un diverso fascicolo operativo, può integrare il reato.

  • art. 314 c.p.

    Deve al riguardo rilevarsi che la condotta ha avuto ad oggetto non tanto la stabile appropriazione/impropriazione del documento per finalità private, quanto piuttosto la sottrazione di esso alla peculiare custodia cui era soggetto, peraltro seguita dalla successiva ricomparsa del documento in un contesto funzionale-operativo diverso.

    La condotta accertata non integra peculato quando il suo contenuto consiste nell'eludere la custodia pubblica del documento, senza una stabile appropriazione per finalità private; la Corte riconduce in tal caso il fatto alla fattispecie di cui all'art. 351 c.p.

  • art. 578 c.p.p.

    Considerato che la prescrizione è comunque maturata dopo la sentenza di primo grado, vanno confermate le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., non incidendo la riqualificazione sui profili di danno correlati alla condotta e alla base della costituzione di parte civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

    Quando la prescrizione interviene dopo la sentenza di primo grado, la riqualificazione del fatto e l'annullamento agli effetti penali non comportano, nel caso deciso, la revoca delle statuizioni civili, che restano confermate se permangono i profili di danno posti a fondamento della costituzione di parte civile.

Massime di principio

  • La condotta del pubblico dipendente che sottrae un documento alla custodia funzionale dell'ufficio, facendolo ricomparire in un diverso fascicolo o contesto operativo, integra la violazione della pubblica custodia di cose quando non risulti una stabile appropriazione per finalità private; la qualificazione dipende dal contenuto concreto della condotta e dall'interesse pubblico alla custodia, non dal solo dato temporale.
  • La nozione di cosa particolarmente custodita ai fini dell'art. 351 c.p. è riferita alla natura e alla destinazione della cosa e all'interesse dell'amministrazione alla sua inviolabilità, non al luogo o alle modalità materiali con cui la custodia è esercitata.
  • La successiva esecuzione di una revisione o il rinvenimento del documento in un altro fascicolo non escludono la sottrazione alla custodia pubblica, se la condotta ha eluso la sequenza delle operazioni amministrative e la specifica collocazione dovuta al ritiro del documento.
  • Se il reato viene riqualificato e la prescrizione è maturata dopo la sentenza di primo grado, l'annullamento agli effetti penali non travolge automaticamente le statuizioni civili: queste possono essere confermate ai sensi dell'art. 578 c.p.p. quando restano sussistenti i profili di danno correlati alla condotta.

Come è indicizzato

MateriePeculato
RamiReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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