Cassazione Penale, Sentenza n. 36881/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 20 maggio 2025, confermata dalla Terza Sezione della Cassazione con sentenza n. 15001 del 26 marzo 2026, per detenzione di infiorescenze di marijuana per complessivi 807,60 kg, con l’aggravante dell’ingente quantità. In occasione di una perquisizione presso la sua azienda erano stati rinvenuti derivati della cannabis sativa; i giudici di merito avevano escluso che l’attività rientrasse nella coltivazione lecita disciplinata dalla legge n. 242 del 2016. L’aggravante era stata ritenuta sulla base del dato, riferito al campione n. 15, di 3.210 grammi di principio attivo THC, superiore alla soglia indicata secondo i criteri delle Sezioni Unite. Con ricorso straordinario depositato il 29 luglio 2026, il condannato ha chiesto la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., deducendo un errore percettivo decisivo: secondo la difesa, il valore “3.210” indicava il peso in grammi della biomassa del reperto 46B, non il peso del THC; applicando al peso della biomassa la percentuale di THC del 5,419%, il principio attivo sarebbe stato di circa 173,9 grammi. A sostegno della lettura ha richiamato il verbale di campionatura, la relazione tecnica del RIS, la corrispondenza tra reperto e campione e la collocazione del dato nella tabella. Ha inoltre sostenuto che la relazione tecnica non determinava il quantitativo complessivo di THC puro dell’intero materiale. La difesa ha chiesto anche la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza, invocando lo stato di detenzione, il fumus dell’errore, il periculum e le condizioni personali, familiari e lavorative del condannato. La Cassazione ha ritenuto che la censura richiedesse una valutazione coordinata di documenti, numerazioni, intestazioni e dati percentuali, e non denunciasse una svista percettiva immediatamente rilevabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ribadito che l’errore di fatto deducibile ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una svista percettiva nella lettura di un atto interno al giudizio di legittimità, essere immediatamente e oggettivamente rilevabile dal semplice raffronto con gli atti ed essere essenziale e decisivo; il rimedio non può essere impiegato per contestare una valutazione probatoria o giuridica. Nel caso concreto, stabilire se “3.210” si riferisse al peso della biomassa o al quantitativo di THC presupponeva l’interpretazione complessiva della documentazione tecnica e un’elaborazione del dato percentuale: la censura riproponeva quindi una diversa lettura probatoria già esaminata dalla sentenza impugnata, non un errore percettivo. La richiesta di sospensione degli effetti esecutivi è rimasta assorbita, poiché mancava il presupposto astratto per il ricorso straordinario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
Si tratta di un errore di tipo percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Il ricorso straordinario è ammesso per correggere un errore percettivo relativo agli atti interni al giudizio di cassazione, che abbia condizionato la decisione; non consente di rimettere in discussione valutazioni probatorie o giuridiche.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Quanto all’aggravante dell’ingente quantità, nella sentenza impugnata è affermato che in «quasi tutti i campioni sottoposti ad analisi (pari allo 0,835% del totale), e in particolare per il campione n. 15, è risultata una percentuale di THC superiore allo 0,5% … con conseguente individuazione, anche solo per tale campione, del peso del principio attivo in grammi 3.210, superiore alla "soglia minima" pari, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte il valore massimo, in milligrammi, determinato nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006», secondo i criteri affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01).
La sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente l’aggravante dell’ingente quantità sulla base del quantitativo di principio attivo THC attribuito al campione n. 15 e del criterio-soglia richiamato dalle Sezioni Unite. La Cassazione, nel giudizio ex art. 625-bis c.p.p., non ha riesaminato nel merito la correttezza di tale valutazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’assorbimento della richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza: l'istanza cautelare presuppone infatti la configurabilità, almeno in termini astratti, di un errore riconducibile all'art. 625-bis cod. proc. pen.; presupposto che, per le ragioni esposte, non ricorre nel caso in esame.
La richiesta di sospensione degli effetti esecutivi dipende dalla configurabilità, almeno astratta, di un errore deducibile con il ricorso straordinario; escluso tale presupposto, l’istanza resta assorbita.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- L’errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deve derivare da una svista percettiva nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, avere inciso sul processo formativo della decisione ed essere tale che, senza di esso, la pronuncia sarebbe stata diversa.
- L’errore percettivo deve risultare con assoluta evidenza dal semplice raffronto tra la decisione e l’atto processuale dal contenuto univoco; non sono sufficienti ricostruzioni che richiedano di coordinare documenti diversi, interpretare tabelle o compiere elaborazioni logiche e aritmetiche.
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove né per contestare un errore di giudizio o un’interpretazione giuridica, anche quando la parte prospetti la propria lettura degli atti come univoca.
- La richiesta di sospensione degli effetti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, c.p.p. resta assorbita quando non è configurabile, neppure in astratto, un errore deducibile con il ricorso straordinario.
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