Cassazione Penale, Sentenza n. 36933/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 13 aprile 2026 della Corte d'appello di Torino, che aveva confermato la condanna per detenzione o cessione di stupefacenti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di riconoscere la continuazione in executivis con una diversa condanna del Tribunale di Torino del 25 ottobre 2024, confermata in appello il 29 ottobre 2025 e divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2026. Secondo il ricorrente, tale irrevocabilità era successiva alla presentazione dell'appello e la Corte territoriale non avrebbe considerato tale circostanza. La richiesta era stata formulata soltanto nelle conclusioni scritte davanti alla Corte d'appello, non con i motivi principali né con motivi nuovi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico, generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che, anche quando la condanna relativa all'altro reato diviene irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello, la richiesta di continuazione deve essere introdotta nel giudizio di cognizione con motivi nuovi d'appello, così da consentire un tempestivo contraddittorio e devolvere la questione al giudice; non basta formularla nelle conclusioni scritte. Resta possibile proporre la richiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando privo di colpa nella causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La disposizione individua il reato per il quale era stata confermata la condanna; la decisione di legittimità non esamina nel merito la responsabilità per tale reato.
la richiesta doveva essere formulata con i motivi principali di appello o, al più tardi, con i motivi nuovi al fine di divenire oggetto del contraddittorio tra le parti e, conseguentemente, tema di decisione devoluto alla Corte di appello.
La questione della continuazione con un reato la cui condanna divenga irrevocabile dopo il termine per appellare deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di cognizione, al più tardi con motivi nuovi d'appello; non può essere introdotta soltanto nelle conclusioni scritte.
Va, a tale riguardo, ribadito che la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello è ammissibile solo se dedotta con la proposizione dei motivi nuovi di appello (mentre nel caso di specie l'istanza è stata formulata solo con le conclusioni scritte), non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991; Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, De Mitri, Rv. 281915); ciò in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409).
La richiesta di riconoscere la continuazione può essere proposta anche in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; nel giudizio di cognizione, invece, deve essere introdotta in modo tempestivo e adeguato, ossia con i motivi d'appello o con motivi nuovi.
Massime di principio
- Quando la condanna relativa a un reato che si assume in continuazione diviene irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello, la richiesta di continuazione nel giudizio di cognizione è ammissibile se presentata con i motivi principali o, al più tardi, con motivi nuovi d'appello; la formulazione nelle sole conclusioni scritte è tardiva.
- La richiesta di continuazione deve essere introdotta nel giudizio di cognizione con modalità che consentano al giudice di conoscerla tempestivamente e adeguatamente e che la sottopongano al contraddittorio tra le parti.
- La mancata tempestiva proposizione della richiesta di continuazione nel giudizio di cognizione non preclude la possibilità di proporla in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36881/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36931/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36940/2026 del 21/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →