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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 4 maggio 2026 pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a due imputati la pena concordata di un anno di reclusione ed euro 1.000 di multa per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Disponeva inoltre la confisca, ai sensi dell’art. 240 c.p., dello stupefacente e di 300 euro. Entrambi gli imputati ricorrevano, con motivi sovrapponibili, denunciando vizio di motivazione sulla confisca del denaro per mancanza del nesso di pertinenzialità. La Corte ha rilevato che il denaro era stato sequestrato soltanto all’imputata che lo contestava; l’altro imputato, non risultando destinatario della confisca e non avendo dedotto elementi sulla titolarità della somma, era privo di un interesse concreto a impugnare tale statuizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’imputata quanto alla confisca dei 300 euro e ha annullato la sentenza limitatamente a tale statuizione e alla sua posizione, rinviando per un nuovo giudizio sul punto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto. Ha precisato che, per la mera detenzione di stupefacenti, il denaro può essere confiscato soltanto ricorrendo le condizioni dell’art. 240-bis c.p., applicabile tramite il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; non è invece consentita la confisca ai sensi dell’art. 240 c.p. o dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, disposizioni riferite alla cessione e non compatibili con la mancanza del necessario nesso tra denaro e reato di mera detenzione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’altro imputato, estraneo alla confisca del denaro in assenza di specifiche deduzioni sulla titolarità della somma, condannandolo al solo pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    i ricorsi sono esperibili in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione

    Quando la statuizione sulla confisca non è compresa nell’accordo di applicazione della pena, essa può essere impugnata secondo la disciplina generale dell’art. 606 c.p.p., deducendo il vizio di motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

    Il limite di ammissibilità previsto per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento non impedisce il ricorso sulla statuizione di confisca che non ha formato oggetto dell’accordo tra le parti.

  • art. 444 c.p.p.

    Il Tribunale ha disposto nei confronti dei ricorrenti, cui è contestato il delitto di detenzione di stupefacenti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La pena concordata è stata applicata per il reato di detenzione di stupefacenti; la statuizione autonoma sulla confisca resta impugnabile quando non è stata oggetto dell’accordo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    il Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Salvatore Catapano e Giuseppina Scalegno, la pena finale di un anno di reclusione ed euro 1.000 di multa per detenzione a fini di spaccio, previa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990.

    La condotta contestata è stata qualificata come detenzione di stupefacenti a fini di spaccio nella forma prevista dal comma 5; la decisione sulla confisca riguarda, tuttavia, la compatibilità dell’ablazione del denaro con il reato di mera detenzione.

  • art. 240 c.p.

    in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità

    La confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 c.p. non è consentita per il reato di mera detenzione di stupefacenti, poiché manca il necessario nesso tra la somma e il reato; il denaro può essere confiscato solo alle condizioni dell’art. 240-bis c.p., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.

  • art. 240-bis c.p.

    il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Per la mera detenzione di stupefacenti, l’ablazione del denaro è possibile soltanto quando ricorrono i presupposti della confisca prevista dall’art. 240-bis c.p., applicabile per effetto del rinvio contenuto nell’art. 85-bis del testo unico sugli stupefacenti.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 rende applicabile alla detenzione il regime di confisca dell’art. 240-bis c.p.; non autorizza invece, per tale ipotesi, la confisca del denaro ai sensi dell’art. 240 c.p.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente

    La confisca prevista dall’art. 73, comma 7-bis, non si applica al reato di mera detenzione, essendo riferita all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente.

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso proposto da Salvatore Catapano, estraneo al provvedimento di confisca del denaro oggetto del ricorso, in assenza di specifiche deduzioni in ordine alla titolarità della somma, deve essere dichiarato inammissibile

    È inammissibile il ricorso contro la confisca del denaro proposto da un imputato che non è destinatario della statuizione e non deduce specificamente la titolarità della somma.

Massime di principio

  • Quando la statuizione sulla confisca non è stata oggetto dell’accordo di applicazione della pena, è impugnabile secondo le regole generali del ricorso per cassazione, anche per vizio di motivazione, senza che operi il limite di ammissibilità previsto per le impugnazioni della sentenza di patteggiamento.
  • In relazione al reato di mera detenzione di stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non può essere confiscato ai sensi dell’art. 240 c.p. o dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, poiché manca il necessario nesso con il reato; la confisca è possibile soltanto ricorrendo le condizioni dell’art. 240-bis c.p., applicabile per il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.
  • È inammissibile il ricorso contro la confisca di una somma proposto da un imputato che non risulta destinatario della statuizione ablativa e che non formula specifiche deduzioni sulla titolarità del denaro.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConfisca

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