Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva annullato l’ordinanza cautelare limitatamente al capo 2), confermandola per i capi 1), 27), 32), 33) e 46). Ha dedotto: 1) motivazione mancante o apparente sulle deduzioni formulate davanti al Tribunale del riesame e discrasia tra l’attribuzione, nell’imputazione cautelare, di un ruolo apicale di dirigente e la qualificazione, nell’ordinanza genetica, come partecipe dell’associazione; 2) vizi della motivazione sulla gravità indiziaria, lamentando, per il capo 1), il contrasto con l’esclusione della gravità indiziaria per l’episodio di traffico di stupefacenti del capo 2); per il capo 27), la mancata considerazione delle conversazioni da cui, secondo la difesa, risultavano l’assenza del ricorrente dall’aggressione e la sua contrarietà al fatto che il pestaggio fosse avvenuto in casa sua; per il capo 32), l’incompatibilità della partecipazione all’agguato con la mancata conoscenza del luogo di abitazione della vittima e l’assenza di contatti telefonici con i presunti autori; per il capo 33), l’insufficienza della sola dazione di denaro a dimostrare l’acquisto e la consegna di armi; per il capo 46), l’insufficienza di una videochiamata che lo riprendeva con un’arma a provare un possesso non occasionale e il luogo in cui si trovava; 3) vizi motivazionali sulle esigenze cautelari, contestandone concretezza e attualità in relazione al tempo trascorso dai fatti, nonché sulla scelta della misura rispetto al principio del minor sacrificio necessario. In via preliminare, la Corte ha rilevato che il ricorso, trasmesso via PEC il 2 luglio 2026, non era stato depositato secondo la modalità telematica ordinaria. Il difensore aveva prodotto la schermata di un tentativo di deposito, sostenendo di non aver potuto selezionare il Tribunale del riesame come ufficio destinatario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, senza esaminare nel merito i tre motivi relativi alla motivazione, alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. Ha rilevato che, dal 10 aprile 2026, per l’impugnazione cautelare era applicabile il deposito telematico ordinario e che il deposito via PEC era consentito solo nei casi di malfunzionamento previsti dall’art. 175-bis c.p.p., debitamente certificato o accertato e attestato. La schermata prodotta non documentava un malfunzionamento avente tali requisiti. La Corte ha inoltre escluso la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p.: non era stata presentata un’apposita istanza e il documento, relativo a un solo tentativo e peraltro non facilmente leggibile, non dimostrava un impedimento oggettivo e perdurante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 3, c.p.p.

    L'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le modalità prescritte per le impugnazioni.

  • art. 582 c.p.p.

    Tale ultima norma, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede il deposito telematico quale modalità esclusiva del deposito di atti, documenti, richieste, memorie, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis cod. proc. pen. che disciplina due casi di malfunzionamento dei sistemi informatici al livello centrale o locale.

    La modalità ordinaria di deposito delle impugnazioni è quella telematica; le modalità non telematiche sono ammesse nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sul malfunzionamento.

  • art. 111-bis c.p.p.

    A far data dal 10 aprile 2026, è, dunque, applicabile la disciplina prevista in via ordinaria per il deposito del ricorso per cassazione cautelare dagli artt. 111-bis, 311 e 582 cod. proc. pen., non essendo più prevista la possibilità del deposito dell'atto di impugnazione cautelare mediante PEC, se non nei casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen. di malfunzionamento del portale dei servizi telematici, debitamente certificato, ovvero accertato e attestato.

    Dalla data indicata, il ricorso cautelare non può essere depositato via PEC, salvo che ricorra un malfunzionamento del portale nelle forme certificate o attestate previste dall’art. 175-bis c.p.p.

  • art. 175-bis c.p.p.

    In entrambi i casi di malfunzionamento, il comma 3 dell'art. 175-bis consente la redazione di atti e documenti in formato analogico e il deposito con modalità non telematiche.

    Il deposito non telematico è consentito quando il malfunzionamento rientra nelle ipotesi disciplinate dalla norma ed è certificato oppure accertato e attestato secondo le modalità prescritte; una schermata relativa a un singolo tentativo non equivale a tale certificazione o attestazione.

  • art. 87, comma 5, d.lgs. 150/2022

    Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata, infatti, posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.

    La disposizione transitoria ha subordinato l’applicazione del deposito telematico alla decorrenza stabilita dal regolamento, con eventuali termini differenziati per uffici e tipologie di atti.

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 150/2022

    Durante tale periodo l'art. 87-bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022 ha consentito il deposito mediante posta elettronica certificata per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'ad 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo.

    La possibilità transitoria di depositare via PEC operava nel periodo indicato e per gli atti non esclusi o diversamente individuati dalla disciplina transitoria.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch'esso modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit.

    Il mancato rispetto delle modalità legali di deposito dell’impugnazione comporta l’inammissibilità.

  • art. 175 c.p.p.

    Si è, inoltre, chiarito che, in tal caso, trova applicazione l'ordinaria disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen. che prevede l'attivazione di uno specifico procedimento, a istanza di parte, e che onera quest'ultima della prova dell'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione, impedimento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti».

    Le difficoltà non riconducibili ai casi tipici dell’art. 175-bis possono essere dedotte con istanza di restituzione nel termine, ma la parte deve provare un impedimento oggettivo, non imputabile alla propria condotta salvo condizionamenti esterni assoluti.

  • art. 6 CEDU

    Ciò in quanto il sistema sopra delineato: «a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025 - dep. 2026, Messina, Rv. 289326; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338)».

    La previsione di forme obbligatorie di deposito telematico, con conseguenze di inammissibilità per la loro inosservanza, non è di per sé incompatibile con il diritto di accesso alla giustizia.

  • art. 12 preleggi

    Ciò in quanto il sistema sopra delineato: «a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025 - dep. 2026, Messina, Rv. 289326; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338)».

    La Corte richiama il criterio letterale per ritenere conforme alla disciplina legislativa l’obbligatorietà del deposito telematico e le conseguenze previste per l’inosservanza.

  • art. 33 d.lgs. 150/2022

    La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell'impugnazione determina, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch'esso modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit.

    La disposizione ha modificato l’art. 591 c.p.p., che prevede l’inammissibilità per il mancato rispetto delle forme prescritte per l’impugnazione.

  • art. 175-bis, comma 5, c.p.p.

    Tale conclusione si fonda sia sulla collocazione sistematica delle due norme che sull'esplicito richiamo all'art. 175 contenuto nel quinto comma dell'art. 175-bis.

    Il richiamo all’art. 175 nel comma 5 conferma che le ipotesi di malfunzionamento non comprese nella disciplina automatica dell’art. 175-bis possono essere affrontate mediante la procedura di restituzione nel termine.

Massime di principio

  • Quando la disciplina del deposito telematico è divenuta applicabile, il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato telematicamente; il deposito via PEC è ammesso soltanto nei casi di malfunzionamento previsti dall’art. 175-bis c.p.p. e secondo le formalità di certificazione, accertamento e attestazione stabilite dalla norma.
  • Il deposito dell’impugnazione con modalità non conformi a quelle prescritte determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., anche quando la parte documenti un tentativo di deposito telematico, se tale documentazione non prova un malfunzionamento certificato o attestato secondo l’art. 175-bis c.p.p.
  • Le difficoltà tecniche non rientranti nelle ipotesi di malfunzionamento disciplinate dall’art. 175-bis c.p.p. possono essere fatte valere attraverso l’istanza di restituzione nel termine prevista dall’art. 175 c.p.p.; la parte deve attivare lo specifico procedimento e dimostrare un impedimento oggettivo, non riconducibile alla propria condotta, salvo che questa sia stata condizionata da fattori esterni in termini assoluti.
  • Una schermata relativa a un singolo tentativo di deposito, per di più non facilmente leggibile, non è sufficiente a dimostrare un impedimento oggettivo e perdurante all’esercizio tempestivo del diritto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.