Cassazione Penale, Sentenza n. 36931/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, legale rappresentante della società gestrice di apparecchi da gioco leciti, è stato condannato dal Tribunale di Oristano per peculato, con decisione confermata dalla Corte d'appello di Cagliari il 24 giugno 2025. Gli è stato contestato di non avere riversato alla concessionaria le somme riscosse, comprensive della quota corrispondente al prelievo forzoso introdotto dalla legislazione di stabilità per il 2015. Con il primo motivo ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: a suo avviso, l'incertezza sull'esatto ammontare del credito e l'insufficienza dei rendiconti della parte civile impedivano di ritenere provata l'appropriazione delle somme contestate. Con il secondo motivo ha negato la configurabilità del peculato, sostenendo che l'obbligo di versamento all'Erario gravasse sul concessionario e che il prelievo costituisse una riduzione dei compensi degli operatori, rilevante soltanto nei rapporti privatistici; ha inoltre contestato l'altruità e la natura pubblicistica delle somme, la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio e la ricostruzione della prova. Con il terzo motivo ha dedotto l'assenza di dolo e un errore rilevante ai sensi dell'art. 47 c.p., richiamando la complessità normativa, le incertezze interpretative e la comunicazione di recesso dal rapporto gestorio con richiesta di distacco degli apparecchi. Con il quarto motivo ha lamentato l'omesso esame della richiesta di disapplicazione del decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, n. 4076/RU, per asserito contrasto con principi costituzionali e con il diritto dell'Unione. Con il quinto motivo ha invocato l'art. 2 c.p., sostenendo che la disciplina successiva della legge n. 208 del 2015 fosse stata applicata retroattivamente a fatti collocati al 31 ottobre 2015. Con il sesto motivo, subordinato, ha chiesto di considerare il fatto, al più, appropriazione indebita e ha dedotto la prescrizione in relazione al termine più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi, esaminati congiuntamente nelle questioni connesse. Ha chiarito che l'incertezza sull'esatta quantificazione del credito della concessionaria non esclude il reato se risultano provati l'obbligo di riversamento e la ritenzione di somme dovute; la Corte d'appello non aveva negato l'esistenza del credito, ma soltanto escluso che il suo ammontare potesse essere ricavato automaticamente dai rendiconti prodotti. Ha ribadito, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva, che i proventi del gioco lecito, compresa la quota corrispondente al prelievo forzoso del 2015, hanno originaria destinazione pubblicistica e che il gestore partecipa al servizio pubblico, detiene il denaro per conto altrui e riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio; il mancato riversamento può quindi integrare peculato, non una mera controversia negoziale tra privati. Ha escluso che le questioni sulla legittimità del prelievo, le controversie economiche pendenti, la comunicazione di recesso o la sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2022 dimostrino un errore sul fatto o escludano il dolo: tale pronuncia europea non ha dichiarato incompatibile la disciplina nazionale e non incide direttamente sulla configurabilità del reato. È stata respinta anche la censura sulla mancata disapplicazione del decreto direttoriale, poiché la pronuncia europea invocata non imponeva tale disapplicazione né mutava la natura pubblicistica degli introiti o la qualifica del gestore. La censura ex art. 2 c.p. è stata rigettata: l'affermazione di responsabilità si fonda sulla natura originaria delle somme e sulla qualifica del gestore, non sull'applicazione retroattiva della legge n. 208 del 2015. Il motivo sulla prescrizione è rimasto assorbito, essendo venuto meno il presupposto della riqualificazione in appropriazione indebita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti che si appropri dei proventi del gioco, ivi compresa la quota corrispondente al c.d. prelievo forzoso introdotto dalla legislazione di stabilità per l'anno 2015, trattandosi di somme connotate da originaria destinazione pubblicistica.
Il mancato riversamento da parte del gestore di somme riscosse nell'ambito del gioco lecito, comprese quelle corrispondenti al prelievo forzoso, integra peculato perché tali somme hanno originaria destinazione pubblicistica.
Da ciò deriva la configurabilità in capo al medesimo della qualifica di incaricato di pubblico servizio e, conseguentemente, l'applicabilità dell'art. 314 cod. pen. in caso di appropriazione delle somme riscosse.
Il gestore degli apparecchi da gioco, partecipando alle attività di gestione, contabilizzazione e movimentazione degli incassi affidate in concessione, è qualificabile come incaricato di pubblico servizio.
Anche a voler ritenere provata tale iniziativa, essa non è idonea ad incidere né sulla natura pubblicistica delle somme già riscosse né sull'obbligo di riversamento gravante sul gestore, sicché non può escludere il dolo del reato né integrare l'errore sul fatto previsto dall'art. 47 cod. pen.
La comunicazione di recesso dal rapporto gestorio e la richiesta di distacco degli apparecchi non integrano errore sul fatto, né escludono il dolo, rispetto alle somme già riscosse e all'obbligo di riversarle.
La Corte territoriale non ha non ha attribuito efficacia retroattiva ad alcuna disposizione sopravvenuta, ma ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla natura pubblicistica delle somme riscosse e sulla qualifica soggettiva del gestore, secondo principi che prescindono dalle modifiche normative richiamate dalla difesa e che trovano il loro fondamento nella ricostruzione del sistema concessorio operata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo uno schema che fotografa la natura degli introiti ab origine senza che possa riconoscersi a tale fine un'incidenza retroattiva alla legge n. 208 del 2015, in assenza di reali incertezze circa la configurabilità dei profili strutturali del reato di peculato.
Non vi è applicazione retroattiva di una legge penale sfavorevole quando la responsabilità è fondata sulla natura pubblicistica originaria degli introiti e sulla qualifica del gestore, secondo principi ricavati dalla struttura del sistema concessorio.
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Oristano in ordine ai fatti di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen.
La sentenza riferisce la condanna anche all'art. 81 c.p.; il testo non sviluppa tuttavia un'autonoma interpretazione dell'istituto della continuazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura confonde il tema della prova della condotta appropriativa con quello della precisa quantificazione del credito vantato dalla concessionaria.
La censura di vizio motivazionale non è fondata se confonde la prova della condotta appropriativa con la determinazione esatta del credito: l'incertezza sul quantum non esclude il reato quando risultano accertati l'obbligo di riversamento e la ritenzione di somme dovute.
art. 1, comma 649, legge n. 190 del 2014
La Corte territoriale non ha non ha attribuito efficacia retroattiva ad alcuna disposizione sopravvenuta, ma ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla natura pubblicistica delle somme riscosse e sulla qualifica soggettiva del gestore, secondo principi che prescindono dalle modifiche normative richiamate dalla difesa e che trovano il loro fondamento nella ricostruzione del sistema concessorio operata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo uno schema che fotografa la natura degli introiti ab origine senza che possa riconoscersi a tale fine un'incidenza retroattiva alla legge n. 208 del 2015, in assenza di reali incertezze circa la configurabilità dei profili strutturali del reato di peculato.
La natura pubblicistica originaria delle somme e la qualifica soggettiva del gestore, sulle quali si fonda la responsabilità, non dipendono dall'attribuzione di efficacia retroattiva alla disciplina successiva.
art. 1, commi 920 e 921, legge n. 208 del 2015
La Corte territoriale non ha non ha attribuito efficacia retroattiva ad alcuna disposizione sopravvenuta, ma ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla natura pubblicistica delle somme riscosse e sulla qualifica soggettiva del gestore, secondo principi che prescindono dalle modifiche normative richiamate dalla difesa e che trovano il loro fondamento nella ricostruzione del sistema concessorio operata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo uno schema che fotografa la natura degli introiti ab origine senza che possa riconoscersi a tale fine un'incidenza retroattiva alla legge n. 208 del 2015, in assenza di reali incertezze circa la configurabilità dei profili strutturali del reato di peculato.
La responsabilità per peculato non è stata fondata sull'applicazione retroattiva della legge n. 208 del 2015, ma sulla natura originaria degli introiti e sulla qualifica del gestore.
In nessun caso l'invocata disapplicazione varrebbe a configurare un sistema nel quale non sia ravvisabile la natura pubblicistica degli introiti e la veste del ricorrente.
La richiesta di disapplicazione dell'atto amministrativo non modifica, ai fini penali, la natura pubblicistica degli introiti né la qualifica soggettiva dell'imputato.
art. 5 legge n. 2248 del 1865, All. E
La censura difensiva muove dal presupposto che la decisione della Corte di giustizia del 22 settembre 2022 imponesse al giudice penale la disapplicazione del decreto direttoriale adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La prospettazione non è corretta in quanto la sentenza della Corte di giustizia non ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina nazionale applicata nel presente procedimento, né ha prodotto effetti direttamente incidenti sulla configurabilità del reato (Sez. 6, n. 46012 del 13/09/2023, Pozzi).
La richiesta di disapplicazione incidentale non è accolta quando la decisione europea richiamata non ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina nazionale applicata e non incide direttamente sulla configurabilità del reato.
art. 101 Cost.
La prospettazione non è corretta in quanto la sentenza della Corte di giustizia non ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina nazionale applicata nel presente procedimento, né ha prodotto effetti direttamente incidenti sulla configurabilità del reato (Sez. 6, n. 46012 del 13/09/2023, Pozzi).
La sentenza non elabora un'interpretazione autonoma dell'art. 101 Cost.; respinge la censura di disapplicazione perché la pronuncia europea invocata non ha effetti diretti sulla configurabilità del reato.
art. 113 Cost.
La prospettazione non è corretta in quanto la sentenza della Corte di giustizia non ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina nazionale applicata nel presente procedimento, né ha prodotto effetti direttamente incidenti sulla configurabilità del reato (Sez. 6, n. 46012 del 13/09/2023, Pozzi).
La sentenza non elabora un'interpretazione autonoma dell'art. 113 Cost.; respinge la censura di disapplicazione perché la pronuncia europea invocata non ha effetti diretti sulla configurabilità del reato.
Massime di principio
- L'incertezza sull'esatta quantificazione del credito della persona offesa non impedisce di ritenere provata l'appropriazione, se risultano accertati l'obbligo di riversamento e la ritenzione di somme certamente dovute; la quantificazione del danno o del credito non coincide con la prova della condotta appropriativa.
- Le somme riscosse nell'ambito del gioco lecito conservano originaria destinazione pubblicistica; il mancato riversamento della quota corrispondente al prelievo forzoso previsto dalla legislazione di stabilità per il 2015 può quindi integrare peculato e non è riducibile a una mera controversia privatistica tra operatori.
- Il gestore degli apparecchi da gioco partecipa al servizio pubblico svolto dal concessionario e alle attività di gestione e movimentazione degli incassi; la detenzione del denaro per conto altrui e per ragioni inerenti al servizio consente di qualificarlo come incaricato di pubblico servizio.
- Le controversie civili o amministrative sulla distribuzione degli oneri economici tra gli operatori non escludono, di per sé, la natura pubblicistica delle somme riscosse né la consapevolezza dell'obbligo di riversamento rilevante ai fini del peculato.
- La comunicazione di recesso dal rapporto gestorio e la richiesta di distacco degli apparecchi non escludono il dolo né integrano errore sul fatto rispetto a somme già riscosse e all'obbligo di riversarle.
- Una pronuncia della Corte di giustizia che non dichiari incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina nazionale e rimetta ulteriori verifiche al giudice nazionale non determina, per ciò solo, la disapplicazione della disciplina né incide direttamente sulla configurabilità del peculato.
- Non sussiste applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole quando la responsabilità è fondata sulla natura pubblicistica originaria degli introiti e sulla qualifica del gestore, anziché sull'applicazione retroattiva di una disciplina sopravvenuta.
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