Cassazione Civile, Ordinanza n. 10047/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva IMU 2016, sanzioni, interessi e spese, in relazione a un immobile classificato in categoria A/2 e a due pertinenze C/6. Il contribuente aveva chiesto il riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale, ma sia il giudice tributario provinciale sia il giudice di appello avevano respinto la pretesa, rilevando la mancanza della residenza anagrafica nell'immobile per l'annualità in contestazione. In cassazione il contribuente proponeva un unico motivo, ma dalla sentenza emerge che il ricorso è stato dichiarato tardivo perché notificato oltre sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione della sentenza d'appello; la Corte ha quindi esaminato solo la questione preliminare di tempestività. Il Comune ha resistito con controricorso eccependo la tardività, in linea con la proposta di definizione accelerata. La Corte ha inoltre applicato la disciplina delle conseguenze economiche previste per i casi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condannando il ricorrente alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivamente proposto. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso per revocazione della sentenza d'appello al Comune avesse fatto decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione, e che la successiva sospensione del termine intervenuta con provvedimento del giudice della revocazione fosse irrilevante perché sopravvenuta quando il termine era già scaduto. Conseguentemente non è stato esaminato il merito della pretesa tributaria. La Corte ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e lo ha condannato altresì al pagamento di Euro 750,00 ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende; ha infine dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
"La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta"
La proposizione del ricorso per revocazione non sospende automaticamente il termine per proporre ricorso per cassazione; l'effetto sospensivo si produce solo dalla comunicazione del provvedimento che accolga l'istanza di sospensione.
La proposta di definizione accelerata è strumento di agevolazione della definizione dei giudizi di legittimità e, quando la decisione finale vi si conforma, può fondare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal codice di procedura civile.
Quando la decisione finale è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ritiene configurabile un abuso del processo/diritto di difesa e applica una condanna equitativa; il quarto comma non lascia discrezionalità sull'an della condanna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di citazione per revocazione di una sentenza d'appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione.
- L'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. non produce effetto sospensivo immediato: l'effetto decorre solo dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, occorre verificare sia il termine lungo dal deposito della sentenza impugnata sia il termine breve decorrente da eventuali atti equipollenti alla notificazione della sentenza; se il termine breve è spirato prima del provvedimento di sospensione, il ricorso resta tardivo.
- La definizione del giudizio di legittimità conforme alla proposta accelerata può giustificare la condanna della parte istante per abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.
- L'inammissibilità per tardività preclude l'esame di qualunque questione di merito sulla pretesa tributaria impugnata.
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