Cassazione Civile, Ordinanza n. 18041/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento sintetico per IRPEF 2012, determinando un maggior reddito sulla base di spese relative a beni indice di capacità contributiva, a fronte di reddito dichiarato pari a zero. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendone la nullità per omessa motivazione e per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, oltre a contestare nel merito la pretesa fiscale producendo documentazione ritenuta idonea a dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie per coprire le spese. I giudici di merito avevano accolto solo in parte l'impugnazione: esclusi i vizi di motivazione e di contraddittorio, avevano però riconosciuto che l'Ufficio non aveva considerato un reddito prodotto dal contribuente e avevano rideterminato le sanzioni secondo la normativa sopravvenuta più favorevole. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza di appello, assumendo che il giudice si fosse limitato a richiamare l'atto impositivo senza valutare compiutamente eccezioni e documenti; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per omesso esame della prova contraria offerta dal contribuente a dimostrazione dell'infondatezza dell'accertamento sintetico; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'asserita illegittimità della compensazione delle spese di lite disposta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, avendo dato conto del percorso logico seguito e della documentazione esaminata; non ricorreva quindi un vizio motivazionale rilevante nel perimetro del sindacato di legittimità. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la censura riproponeva sostanzialmente la doglianza sulla motivazione e che il mancato esame di singoli documenti è denunciabile solo se essi siano decisivi al punto da neutralizzare con certezza le altre risultanze istruttorie, evenienza non ravvisata nel caso concreto; inoltre, per gli automezzi non era stata prodotta prova dell'effettivo incasso dei prezzi nell'anno d'imposta. È stato respinto pure il terzo motivo, perché fondato su uno scenario ipotetico non verificatosi e, comunque, perché la compensazione trovava giustificazione nella soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento solo parziale dell'appello dell'Ufficio. In conseguenza del rigetto e della definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
legittima l'accertamento sintetico fondato sulle spese per beni indice di capacità contributiva; la prova contraria del contribuente deve essere idonea a superare in modo decisivo la ricostruzione dell'Ufficio.
la sua violazione può integrare vizio della sentenza solo ove manchi effettivamente una motivazione riconoscibile, non quando la decisione esponga il percorso argomentativo seguito.
la nullità per motivazione apparente ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione.
il ricorso per cassazione non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo vizi riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità e, per il n. 5, al minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale, pena nullità.
richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360 c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
le spese seguono la soccombenza, salvo diversa regolazione giustificata dal caso concreto.
la compensazione è giustificata, nel caso esaminato, dalla soccombenza reciproca tra le parti.
la definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata consente la condanna della parte ricorrente per abuso del processo e alla somma equitativa prevista dalla norma.
disciplina il procedimento in camera di consiglio con proposta di definizione accelerata del ricorso.
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
normativa più favorevole applicata per la rideterminazione delle sanzioni nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza di merito sia realmente priva di un percorso argomentativo percepibile; non basta contestare la sufficienza o la condivisibilità della motivazione.
- Il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione solo se quel documento abbia decisività tale da privare di fondamento la ratio decidendi, non quando la sua considerazione avrebbe potuto soltanto incidere in modo probabilistico sull'esito della lite.
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, la prova contraria del contribuente deve essere concreta e idonea a spiegare la disponibilità delle somme necessarie a sostenere le spese contestate; la mera allegazione documentale non è sufficiente se non dimostra l'effettivo flusso finanziario nell'anno rilevante.
- La compensazione delle spese è legittima quando sussiste soccombenza reciproca, anche se l'appello è accolto solo parzialmente.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può integrare presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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