Cassazione Civile, Ordinanza n. 17337/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano impugnato davanti al TAR, e poi in appello al Consiglio di Stato, la delibera provinciale che approvava il regolamento per il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, sostituendo il previgente sistema di tassa annua. Sostenevano che il canone per l'interramento dei cavidotti funzionali agli impianti eolici fosse stato determinato in violazione dei criteri legali dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 e che il giudice amministrativo avesse errato nel limitare il sindacato ai profili di irragionevolezza, discriminazione e sproporzione, senza verificare il rispetto puntuale dei parametri normativi. Con il secondo motivo deducevano che la decisione del Consiglio di Stato avesse violato il diritto dell'Unione europea, introducendo un canone asseritamente sproporzionato e discriminatorio rispetto alla liberalizzazione del mercato elettrico e agli obiettivi di promozione delle energie rinnovabili. Con il terzo motivo denunciavano il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, sostenendo che tale omissione integrasse un indebito rifiuto di esercizio della giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, e anche il terzo, non denunciassero un vero e proprio rifiuto o diniego di giurisdizione, ma piuttosto errores in iudicando o in procedendo, ossia un'erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte del Consiglio di Stato. Ha ribadito che il controllo ex art. 111, comma 8, Cost. è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione, quindi ai casi di arretramento o sconfinamento in astratto, non ai vizi di interpretazione o applicazione del diritto, neppure quando coinvolgano norme dell'Unione europea o la mancata rimessione pregiudiziale. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato le ricorrenti alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per cassazione avverso decisioni del giudice speciale nei limiti dei motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato
art. 111 Cost.
consente il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per il controllo dei limiti esterni della giurisdizione
art. 63, commi 2 e 3, d.lgs. n. 446 del 1997
invocato dalle ricorrenti come parametro legale di determinazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico
art. 3, comma 149, lett. h), legge n. 662 del 1996
richiamato nel ragionamento del Consiglio di Stato per escludere lo sviamento di potere e valorizzare il principio solidaristico e le esigenze di bilancio
direttiva 2009/28/CE
ritenuta non direttamente disciplinante il canone concessorio, ma riferita ai costi di connessione alla rete, oggettivi, trasparenti e non discriminatori
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel quadro della giurisprudenza unionale sul diritto a un ricorso effettivo, ma senza incidere sul limite della giurisdizione della Cassazione
art. 4, paragrafo 3, TUE
menzionato nella giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata dalla Corte di cassazione
art. 19, paragrafo 1, TUE
menzionato nella giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata dalla Corte di cassazione
art. 1, paragrafi 1 e 3, direttiva 89/665/CEE
richiamato nella giurisprudenza UE riportata dalla Corte in tema di limiti del controllo di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze dei giudici speciali è ammissibile solo quando si denunci un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ossia un arretramento o uno sconfinamento della funzione giurisdizionale in astratto; non è invece consentito censurare, sotto forma di motivo attinente alla giurisdizione, la mera erronea interpretazione o applicazione di norme sostanziali o processuali.
- La denuncia di una decisione del Consiglio di Stato ritenuta abnorme, anomala o radicalmente erronea non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, se la censura in realtà riguarda errores in iudicando o in procedendo.
- La violazione del diritto dell'Unione europea da parte del giudice speciale, anche quando incida su principi di equivalenza, effettività o non discriminazione, resta un vizio di legittimità della decisione e non si traduce automaticamente in un vizio di giurisdizione sindacabile ex art. 111, comma 8, Cost.
- L'omessa rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche se contestata come errore grave, non è sindacabile dalla Cassazione come limite esterno della giurisdizione; può al più integrare un error in procedendo, fuori dal perimetro del controllo di giurisdizione.
- Il rifiuto di giurisdizione è configurabile solo quando il giudice neghi in astratto tutela alla situazione soggettiva dedotta, affermandone la non giustiziabilità o attribuendola a un diverso plesso giurisdizionale, non quando respinga la domanda in concreto per errata applicazione delle regole sostanziali.
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