Cassazione Civile, Ordinanza n. 10886/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo alle annualità 2009-2011 su un terreno di proprietà della società ricorrente nel territorio comunale. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con rideterminazione del valore del terreno sulla base di una perizia di parte; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune e rigettato quello incidentale della contribuente, ritenendo il terreno edificabile e attribuendo rilievo a precedenti compravendite di terreni della stessa contribuente nella medesima zona, risalenti al 1998-2000, usate come parametro per determinare il valore imponibile in euro 7/mq. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, per avere la CTR avallato un criterio di valutazione ritenuto atipico, fondato sull'attualizzazione di vendite risalenti invece che sui parametri legali; 2) vizio di motivazione e illogicità, per avere il giudice di merito assunto come presupposto che il tempo trascorso tra le vendite comparative e l'annualità accertata potesse solo giovare al contribuente, senza considerare il possibile calo dei valori immobiliari dopo la crisi del 2007; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992, assumendo una motivazione meramente adesiva alla tesi del Comune e la formazione del giudicato interno sulla necessità di applicare i criteri dell'art. 5 d.lgs. 504/1992; 4) omesso esame di un certificato di destinazione urbanistica del 16 gennaio 2014, che avrebbe mostrato l'inserimento del terreno nel perimetro del consorzio ASI e non nella zona D del piano regolatore; 5) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendo che, in presenza di due atti pubblici asseritamente contrastanti, non vi sarebbe stata fede privilegiata e non sarebbe stata necessaria querela di falso. In via preliminare il Comune aveva depositato note non notificate, eccependo l'improcedibilità per tardiva costituzione, e la contribuente aveva richiamato un giudicato esterno sulla non edificabilità del terreno formatosi in controversie relative ad annualità successive.
La decisione
La Corte ha anzitutto ritenuto procedibile il ricorso, poiché il deposito a mezzo posta si considera avvenuto alla data di spedizione del plico, che nel caso era tempestiva rispetto al termine di cui all'art. 369 c.p.c. Ha poi precisato che il Comune non poteva considerarsi ritualmente costituito, non avendo notificato controricorso né le note depositate, con conseguente esclusione di una pronuncia sulle spese. Nel merito, la Corte ha escluso che il giudicato esterno invocato dalla contribuente potesse estendersi ad annualità diverse, trattandosi di imposte periodiche e di elementi variabili come l'edificabilità e il valore del terreno, oltre che di precedenti decisioni fondate su difetto di motivazione o carenza probatoria e non sull'accertamento stabile dei fatti costitutivi. Tutti i motivi sono stati respinti: il primo perché la CTR si è attenuta ai parametri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, valorizzando prezzi medi di mercato di aree analoghe; il secondo perché non vi è stato ricorso a una presunzione indebita o a un fatto notorio, e comunque la doglianza sul crollo del mercato immobiliare era generica, non risulta dedotta nei gradi di merito e non era decisiva; il terzo perché la sentenza impugnata ha esposto una motivazione sufficiente, esaminando separatamente edificabilità e valore, e l'appello del Comune era specifico; il quarto perché il documento indicato non smentiva il successivo certificato urbanistico utilizzato dalla CTR, che aggiungeva l'indicazione della zona D2 originaria, e la doglianza mirava soltanto a proporre una diversa lettura del materiale probatorio; il quinto perché la fede privilegiata dell'atto pubblico è superabile solo con querela di falso, e comunque la censura non era pertinente rispetto alla ratio decidendi. Il ricorso è stato dunque rigettato.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione depositato a mezzo posta, la tempestività del deposito si valuta con riguardo alla data di spedizione del plico.
Il deposito del ricorso e delle integrazioni a mezzo raccomandata si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, alla data di spedizione del plico.
Una memoria non notificata e depositata oltre il termine non vale come controricorso e non attiva ritualmente il contraddittorio.
Le osservazioni della parte ricorrente possono essere svolte nelle forme previste solo se vi è legale conoscenza dell'atto avversario.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
Il valore imponibile ICI delle aree fabbricabili deve essere determinato secondo i parametri legali tassativi: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene usato come parametro per dedurre la violazione di legge relativa alla determinazione del valore imponibile e alla valutazione del terreno.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La motivazione è viziata solo se manca o è apparente; nella specie la sentenza contiene un percorso argomentativo sufficiente.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici; la CTR ha verificato la specificità dell'appello del Comune.
Richiamato per la fede dell'atto pubblico, ma la Corte ritiene non pertinente la censura in rapporto alla decisione impugnata.
La fede privilegiata dell'atto pubblico può essere superata solo con querela di falso.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005
Richiamato quale interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile ai fini ICI.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006
Conferma l'ampia nozione di area fabbricabile fondata sulla potenzialità edificatoria, ai fini ICI.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
L'edificabilità del terreno va desunta dalla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione regionale o dagli strumenti attuativi.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
Ha consentito la trattazione e decisione in camera di consiglio con modalità da remoto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato esterno vincola solo sui fatti costitutivi aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente a elementi variabili nel tempo come edificabilità e valore di mercato del bene.
- Ai fini ICI delle aree fabbricabili, il valore venale in comune commercio deve essere ricostruito attraverso i parametri legali tassativi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; il giudice può fare uso di comparazioni di mercato, purché coerenti con tali criteri e congruamente motivate.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito; la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera contestazione della valutazione delle prove.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice su tutti i punti decisivi; non è viziata solo perché non aderisce alla tesi di una delle parti.
- La fede privilegiata dell'atto pubblico può essere contestata solo con gli strumenti processuali previsti, e la mera allegazione di un atto pubblico successivo o diverso non basta, di per sé, a neutralizzarne l'efficacia probatoria.
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