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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29572/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto imposta di registro nella misura del 3% e imposta di bollo su somme corrisposte nell'ambito di un contratto di cessione volontaria del 28.2.2017, a rogito notarile, relativo a terreni interessati da una procedura espropriativa. Le somme controverse riguardavano: a) l'indennità aggiuntiva riconosciuta ai proprietari per il deprezzamento della proprietà residua e per i soprassuoli; b) l'indennità di occupazione d'urgenza. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione delle norme sull'imposta di registro e sul testo unico espropri, sostenendo che l'indennità aggiuntiva avesse natura risarcitoria e dovesse essere tassata come quietanza, non già al 3% quale prestazione patrimoniale. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione delle medesime norme, lamentando che anche l'indennità di occupazione d'urgenza fosse stata erroneamente assoggettata al 3% anziché trattata diversamente, assumendone la natura risarcitoria e l'assimilabilità a canone di locazione. Con il terzo motivo hanno contestato il diniego dell'esenzione dall'imposta di bollo, invocando le disposizioni agevolative previste per gli atti posti in essere in favore dello Stato nell'ambito delle espropriazioni. Con il quarto motivo hanno censurato la decisione sulle spese di lite, ritenendo illegittima la condanna del primo grado e contraddittoria la compensazione disposta in appello, oltre a lamentare la presenza in giudizio dell'Ufficio tramite funzionari interni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le indennità aggiuntive riconosciute ai proprietari nell'ambito della cessione volontaria e l'indennità di occupazione d'urgenza costituiscano prestazioni a contenuto patrimoniale soggette all'aliquota proporzionale del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non mere quietanze. Ha inoltre escluso l'applicabilità delle esenzioni fiscali invocate, osservando che esse sono riferite allo Stato-persona e non si estendono a un consorzio privato concessionario o comunque a soggetti diversi dallo Stato. Quanto alle spese, ha confermato la correttezza della condanna per soccombenza e ha escluso la censurabilità in cassazione della mancata compensazione, rilevando anche la genericità delle doglianze sulla liquidazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle procedure espropriative, le somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntive o di occupazione, anche se collegate a un sacrificio patrimoniale o a un pregiudizio subito dal proprietario, sono soggette all'imposta proporzionale di registro del 3% quando costituiscono prestazioni a contenuto patrimoniale e non rientrano in una diversa previsione speciale.
  • La qualificazione civilistica dell'importo come indennità o come ristoro di un danno non esclude, di per sé, l'applicazione dell'art. 9 della Tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, che opera come norma residuale per gli atti onerosi aventi contenuto patrimoniale.
  • La quietanza è atto di mera dichiarazione di scienza e non è assimilabile all'atto che disciplina o costituisce il credito indennitario; pertanto, quando l'importo sia regolato da un atto scritto autonomo, non opera la tassazione propria delle quietanze.
  • Le agevolazioni fiscali previste per gli atti espropriativi o di cessione volontaria in favore dello Stato sono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione estensiva a soggetti diversi dallo Stato-persona, anche se svolgano funzioni pubbliche o agiscano in una procedura espropriativa.
  • L'indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione non è assimilabile a un canone locatizio, poiché non remunera il godimento consensuale di un bene ma compensa la perdita del godimento per effetto di un provvedimento autoritativo legittimo.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibilmente generica se non individua specificamente le singole voci o il superamento dei parametri applicabili; inoltre, la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di regola sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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