Cassazione Civile, Ordinanza n. 36108/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria attribuzioni)
La controversia
La controversia nasce da tre attribuzioni patrimoniali effettuate, tra maggio e settembre 2004, in favore dell'allora coniuge, nell'ambito di un'operazione collegata all'acquisto di una quota di cooperativa edilizia e alla futura assegnazione di un villino. L'attore e la propria madre sostenevano che le somme fossero state versate per consentire alla resistente di apparire intestataria del bene, pur dovendolo poi ritrasferire al fiduciante in forza di un pactum fiduciae verbale. Poiché, secondo l'impostazione originaria, il patto fiduciario immobiliare doveva essere stipulato per iscritto, gli attori ritenevano di non poter esperire un'azione tipica di adempimento e proponevano quindi domanda ex art. 2041 c.c. per ottenere l'indennizzo corrispondente all'arricchimento della resistente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, dopo il revirement delle Sezioni Unite sulla validità del patto fiduciario immobiliare anche se verbale, ha riformato la decisione dichiarando inammissibile la domanda di arricchimento per difetto del requisito di sussidiarietà. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio e del giusto processo per non avere la corte territoriale consentito memorie e replica in relazione al mutamento giurisprudenziale intervenuto; 2) violazione delle norme su domanda e interpretazione del petitum, sostenendo che chiedeva la restituzione delle somme e non il controvalore dell'immobile; 3) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. sul requisito di sussidiarietà, assumendo che al momento della proposizione non esistessero azioni utilmente esperibili diverse dall'azione di arricchimento; 4) violazione di principi CEDU e costituzionali sull'affidamento nel precedente giurisprudenziale e sull'irretroattività del revirement, sostenendo che il mutamento operato dalle Sezioni Unite non potesse pregiudicare la strategia processuale impostata secondo il precedente orientamento consolidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il contraddittorio era stato rispettato poiché la corte d'appello aveva consentito alle parti di interloquire, anche in forma scritta nel contesto dell'emergenza pandemica, e il ricorrente non aveva indicato una concreta lesione del diritto di difesa. Ha poi rigettato congiuntamente i motivi secondo, terzo e quarto: ha stabilito che la domanda era stata correttamente qualificata come azione di arricchimento senza causa proposta in via principale, sicché, una volta sopravvenuto il mutamento giurisprudenziale sulla validità del pactum fiduciae verbale e sulla proponibilità delle azioni tipiche, veniva meno la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c.; ha escluso l'applicabilità del prospective overruling perché il revirement riguardava profili di diritto sostanziale e non regole del processo; ha aggiunto che il nuovo indirizzo non impediva, in astratto, di coltivare altre azioni eventualmente fondate sul patto fiduciario, ferma la decorrenza della prescrizione secondo i principi richiamati. In dispositivo ha confermato la sentenza impugnata, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
l'azione di arricchimento è sussidiaria e diviene inammissibile quando l'ordinamento consenta al danneggiato di esperire un'azione tipica diversa per ottenere il medesimo bene della vita
la sussidiarietà dell'azione di arricchimento esclude il rimedio generale quando esista una diversa azione proponibile
richiamato come azione tipica astrattamente esperibile per ottenere l'effetto del trasferimento in base al patto fiduciario
consente la decisione all'esito di discussione orale, anche gestita in forma scritta nel contesto emergenziale
richiamato per la possibilità di trattazione dell'appello con memorie o discussione, senza che nel caso concreto sia stata ravvisata lesione del contraddittorio
richiamato tra le norme poste a fondamento della censura sul contraddittorio e sulla gestione del processo
richiamato tra le norme invocate per censurare la modalità di trattazione in appello
richiamato in relazione al principio del contraddittorio
richiamato in relazione alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla qualificazione della domanda
richiamato a sostegno della censura per asserita erronea interpretazione del petitum
richiamato per l'interpretazione della domanda e dell'assetto negoziale dedotto
richiamato per l'interpretazione complessiva della domanda
richiamato per l'interpretazione conservativa dell'assetto negoziale dedotto
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento del giusto processo, del contraddittorio e della ragionevole durata
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un processo equo e al contraddittorio
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela dell'affidamento e delle aspettative patrimoniali
richiamato per integrare la motivazione della sentenza impugnata ai fini del rigetto
richiamato per la compensazione integrale delle spese di lite
art. 65 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato nel quadro della funzione nomofilattica della Corte di cassazione
richiamato per il rilievo dei precedenti conformi della Corte di cassazione
richiamato per la motivazione semplificata in presenza di precedenti conformi
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020
richiamato per la trattazione scritta delle udienze durante l'emergenza Covid-19
art. 25, secondo comma, Cost.
richiamato in tema di efficacia nel tempo delle regole giuridiche, per analogia con l'interpretazione giurisprudenziale
art. 3 Cost.
richiamato quale fondamento della parità di trattamento e della certezza del diritto
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato per il rilievo del diritto europeo e convenzionale nel sistema interno
art. 7 L. 13 aprile 1988, n. 117
richiamato nel quadro della responsabilità civile del magistrato e della rivalsa
art. 2, comma 1, lett. g) e m), d.lgs. n. 109/2006
richiamato come possibile base di illecito disciplinare per negligenza inescusabile
richiamato per il superamento dei contrasti giurisprudenziali in Cassazione
richiamato in via comparativa sul superamento dei contrasti
art. 2 TUE
richiamato per la certezza del diritto come valore dello Stato di diritto UE
Massime di principio
- L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è ammissibile solo in via davvero sussidiaria: se il soggetto dispone, in concreto o anche solo secondo il diritto vivente sopravvenuto, di un'azione tipica idonea a soddisfare il medesimo interesse, il rimedio di arricchimento è precluso.
- Un mutamento giurisprudenziale che incida su un istituto di diritto sostanziale non integra, di regola, un overruling processuale idoneo a imporre una applicazione solo prospectiva; l'operatività della tecnica del prospective overruling è eccezionale e presuppone un mutamento imprevedibile di regole processuali con effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa.
- Il principio del contraddittorio è rispettato quando le parti abbiano avuto effettiva possibilità di interloquire sulle questioni decisive, anche mediante trattazione scritta consentita dalla disciplina emergenziale, senza che occorra una specifica memoria replicatoria ove non sia dimostrata una concreta compressione della difesa.
- Nella qualificazione della domanda giudiziale il giudice deve guardare al contenuto sostanziale del petitum e della causa petendi; tuttavia, se l'attore ha effettivamente introdotto una domanda di arricchimento senza causa, non può poi evitare la declaratoria di inammissibilità sostenendo ex post una diversa azione tipica non coltivata.
- La sopravvenuta riconduzione del pactum fiduciae immobiliare nell'alveo di un rapporto ad effetti obbligatori comporta che il soggetto interessato possa oggi agire con rimedi tipici fondati sul patto, mentre l'azione di arricchimento resta non utilizzabile se l'ordinamento offre una tutela specifica alternativa.
- La certezza del diritto e l'affidamento nel precedente sono valori rilevanti, ma non impediscono di per sé l'evoluzione della giurisprudenza; la tutela dell'affidamento opera solo nei limiti rigorosi riconosciuti dall'ordinamento, soprattutto quando il mutamento riguardi regole processuali e produca decadenze o preclusioni irragionevoli.
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