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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25032/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia traeva origine da due contratti di finanziamento stipulati con un istituto di credito: un mutuo fondiario di euro 56.000,00 e un mutuo chirografario di euro 15.000,00. I mutuatari avevano dedotto la violazione della normativa antiusura, sostenendo, tra l'altro, che ai fini del superamento del tasso soglia dovessero essere sommati gli interessi corrispettivi e moratori; avevano inoltre contestato l'indeterminatezza dei tassi parametrati all'Euribor e la violazione del divieto di anatocismo derivante dall'adozione del piano di ammortamento alla francese. Il Tribunale aveva respinto le domande, rilevando che i tassi corrispettivi e moratori, considerati separatamente, erano inferiori alla soglia usuraria, che le clausole parametrate all'Euribor erano determinate e che il piano di ammortamento alla francese non comportava capitalizzazione degli interessi. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza di primo grado e confermando il rigetto della consulenza tecnica d'ufficio, poiché le allegazioni erano erronee o generiche e non individuavano una concreta questione contabile da approfondire. In cassazione i ricorrenti hanno proposto un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile diretta a ricostruire gli interessi applicati, il saldo dei rapporti e le somme asseritamente indebitamente prelevate dalla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che il diniego della CTU non costituisce, di per sé, l'omesso esame di un fatto storico decisivo denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre, il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che la CTU è uno strumento di ausilio nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti o, nei casi previsti, un mezzo per accertare fatti tecnici, ma la decisione sulla sua necessità e utilità rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è normalmente insindacabile in cassazione. Il controllo è possibile soltanto in presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, quale la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile. La CTU può essere legittimamente negata quando manchi una compiuta allegazione dei fatti da accertare, quando sia richiesta per supplire a carenze probatorie o quando abbia natura meramente esplorativa. Nel caso concreto, le deduzioni sull'usura erano formulate secondo un criterio giuridicamente errato, consistente nella sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori; la deduzione di anatocismo collegata al piano di ammortamento alla francese era stata ritenuta infondata; e non era stata individuata una concreta materia contabile sulla quale svolgere l'indagine. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il diniego della CTU non integra l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario; il vizio motivazionale è denunciabile soltanto nei limiti delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza della motivazione e delle anomalie motivazionali radicali, senza estendersi al semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012

    La riformulazione del motivo di ricorso relativo all'omesso esame ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • L. n. 108/1996

    La disciplina antiusura rileva anche con riferimento agli interessi moratori, ma la verifica del superamento del tasso soglia non consente la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.

  • art. 2697 c.c.

    La parte deve allegare compiutamente i fatti posti a fondamento della domanda e fornire gli elementi probatori necessari; la CTU non può essere utilizzata per colmare carenze di allegazione o prova.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La norma è richiamata quale base per l'importo del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento istruttorio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito: può essere utilizzata come ausilio nella valutazione di fatti già allegati e provati oppure, nei casi in cui siano necessarie cognizioni tecniche, per accertare direttamente fatti tecnici, ma non costituisce un mezzo per introdurre nel processo fatti non allegati.
  • Il rigetto della richiesta di CTU non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; in cassazione esso è censurabile soltanto nei limiti di una motivazione inesistente, apparente, radicalmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • La CTU può essere legittimamente negata quando la parte non abbia indicato in modo specifico i fatti e gli elementi che l'indagine dovrebbe accertare, quando intenda supplire a proprie carenze di allegazione o prova oppure quando chieda un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti non dimostrati.
  • Nelle controversie bancarie, la deduzione generica dell'usura non giustifica l'ammissione della CTU se non è accompagnata dall'indicazione del tasso soglia applicabile, della relativa tipologia di rapporto e del tasso concretamente applicato secondo il corretto criterio giuridico di raffronto.
  • Nelle controversie bancarie, la deduzione di anatocismo deve indicare il periodo in cui il fenomeno si sarebbe verificato e gli elementi della pattuizione o della concreta applicazione degli interessi che ne determinerebbero l'illegittimità; non è sufficiente richiamare, in termini generici, l'adozione di un piano di ammortamento alla francese.
  • La verifica dell'usura deve considerare separatamente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori: la rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura non comporta la loro sommatoria con gli interessi corrispettivi.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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