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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37674/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, in sede di legittimità, di una decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica di un'intimazione di pagamento riferita a una cartella presupposta. Il ricorrente censurava: da un lato, la relata di notifica dell'atto, sostenendo l'omissione della raccomandata informativa e contestando le modalità della notifica; dall'altro, l'accertamento secondo cui l'intimazione di pagamento si riferiva effettivamente alla cartella già notificata, lamentando una falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e un errato governo delle prove. Deduceva inoltre, con un quarto motivo, una diversa regolazione delle spese di lite che il giudice di merito avrebbe dovuto adottare in caso di accoglimento dell'appello. La Corte di cassazione ha rilevato che nella relata risultavano annotazioni ulteriori non specificamente contestate e che la Corte territoriale aveva comunque accertato l'avvenuto espletamento della formalità lamentata. Quanto al collegamento tra intimazione e cartella, ha qualificato la censura come inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non una vera violazione dell'art. 2697 c.c.; ha inoltre osservato che, una volta provata la notifica dell'intimazione, spettava al contribuente dimostrare il mancato collegamento tra i due atti, essendo egli in possesso degli originali. Il motivo sulle spese è stato ritenuto non scrutinabile perché non formulato come vizio ex art. 360 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative alla notifica dell'intimazione di pagamento e al rapporto tra intimazione e cartella presupposta, valorizzando gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e il limite del sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'INPS, mentre nulla ha disposto per l'agente della riscossione, rimasto senza attività difensiva. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 26 DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per le modalità di notificazione dell'intimazione/cartella; la Corte osserva che, comunque, nella fattispecie la formalità lamentata come omessa risultava accertata dal giudice di merito.

  • art. 60 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Citato in relazione alle modalità alternative di notificazione; la Corte non compie un nuovo accertamento, limitandosi a rilevare che la questione è superata dall'accertamento di merito non efficacemente censurato.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è ritenuta impropriamente prospettata come violazione dell'onere della prova, poiché in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La doglianza è dichiarata inammissibile perché investe un accertamento di fatto sorretto da motivazione non viziata nei limiti del nuovo n. 5.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c.; se il giudice di merito ha accertato un fatto sulla base delle prove acquisite, la censura è inammissibile quando mira solo a sovvertire quell'apprezzamento.
  • Quando la relata di notifica contiene annotazioni ulteriori non specificamente contestate, e il giudice di merito ha accertato l'espletamento della formalità notificatoria dedotta come omessa, la questione non può essere riaperta in sede di legittimità se non mediante una specifica e decisiva censura al relativo accertamento.
  • Una volta provata la notificazione dell'atto interruttivo/intimazione, può gravare sul destinatario l'onere di dimostrare il mancato collegamento con l'atto presupposto quando egli sia in possesso degli originali dei documenti rilevanti.
  • Le censure sulle spese di lite devono essere veicolate attraverso un vizio ritualmente dedotto ex art. 360 c.p.c.; una mera diversa prospettazione del regolamento delle spese non è scrutinabile in cassazione se non correttamente incanalata nel motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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