Cassazione Civile, Ordinanza n. 32271/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di attività di fisioterapista, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 fondato su indagini bancarie svolte sui conti propri e della moglie e su ulteriori riscontri istruttori, tra cui il confronto tra scritture contabili e testimonianze di pazienti, da cui l'Ufficio aveva desunto la presenza di costosi macchinari non contabilizzati e quindi una maggiore capacità contributiva e redditi occultati. I giudici di merito avevano respinto le doglianze del contribuente. In cassazione venivano proposti tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa o apparente motivazione, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per non aver spiegato perché gli elementi giustificativi offerti dal contribuente fossero stati ritenuti inidonei; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2607 c.c. per asserita mancata valutazione della prova contraria offerta per superare la presunzione di maggior reddito derivante dai versamenti bancari; 3) richiesta di applicare retroattivamente la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015 anche ai fatti anteriori al 1 gennaio 2016, in base al principio del favor rei.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che non ricorresse un vizio di motivazione tale da integrare la nullità della sentenza: il controllo della Cassazione è limitato alla presenza di una motivazione esistente, non apparente e costituzionalmente minima. Ha invece accolto il terzo motivo, riconoscendo l'applicabilità retroattiva della disciplina più mite in materia di sanzioni tributarie introdotta dal d.lgs. 158/2015, in base al favor rei. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché proceda al ricalcolo delle sanzioni secondo la normativa sopravvenuta favorevole.
Norme richiamate
è richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione: il vizio di violazione di legge attiene alla ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della fattispecie concreta e della valutazione delle prove non è deducibile come violazione di legge.
la sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se questa è meramente apparente, tale da non consentire il controllo sulla ratio decidendi.
la motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva; la sua mancanza o apparenza può determinare nullità, ma non basta il semplice dissenso sulla valutazione del merito.
è la norma presuntiva richiamata per i versamenti bancari; il contribuente può vincere la presunzione mediante prova contraria, ma la censura sulla valutazione delle giustificazioni offerte resta di merito.
richiamato in tema di presunzioni semplici, per ribadire che la censura non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze di fatto.
richiamato in tema di presunzioni semplici, ma la sua violazione non è configurabile quando si mira solo a rivalutare il merito della prova.
richiamato nel motivo, senza che dalla decisione emerga una specifica autonoma elaborazione sul contenuto della norma.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nel testo riformato consente soltanto la denuncia dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; è esclusa la censura per mera insufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. in chiave di riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
indicato come norma che ha riformulato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., restringendo il controllo sulla motivazione.
richiamata come legge di conversione del d.l. 83/2012, con effetti sulla nuova formulazione del vizio di motivazione.
la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta da questo decreto è ritenuta applicabile retroattivamente ai fatti anteriori al 1 gennaio 2016 in applicazione del favor rei.
Massime di principio
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma è circoscritto alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non rileva la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- La sentenza di merito non è nulla per il solo fatto di non confutare espressamente ogni elemento probatorio contrario, se il giudice ha spiegato le ragioni della propria scelta tra le prove ritenute attendibili.
- In materia di accertamenti bancari, la presunzione di maggior reddito può essere superata dal contribuente con prova contraria, ma la valutazione dell'idoneità di tale prova è questione di merito non censurabile come violazione di legge se non nei limiti dell'anomalia motivazionale.
- In tema di sanzioni tributarie, la disciplina più favorevole sopravvenuta si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in base al principio del favor rei.
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