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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14151/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui un Comune aveva attribuito la rendita a un cespite consistente in un ripetitore per la diffusione di segnali radio, accatastandolo in categoria D/1. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva annullato l'accertamento; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo, da un lato, che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione fossero assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, quindi, non costituissero unità immobiliari rilevanti ai fini della rendita catastale, e, dall'altro, che il manufatto concreto fosse privo di autonomia funzionale e reddituale e non stabile nel tempo. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.m. n. 28/1998, 12, comma 2, d.lgs. n. 33/2016 e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la nozione di costruzione stabile ai fini fiscali e catastali non dipende dalle modalità di fissazione al terreno e che la norma del 2016, avendo portata innovativa, non poteva applicarsi ad accertamenti anteriori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente da sola a giustificare il rigetto dell'appello: la prima relativa all'assimilazione normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, con conseguente esclusione dell'obbligo di accatastamento; la seconda relativa alla concreta mancanza di autonomia funzionale, reddituale e di stabilità del manufatto. Poiché l'Agenzia aveva censurato solo la seconda ratio senza impugnare specificamente la prima, il motivo non poteva condurre alla cassazione della decisione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la posizione dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria...

    La disposizione, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis, comporta l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e sorregge l'esclusione dell'obbligo di accatastamento.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33

    ha aggiunto al detto comma 3 un periodo dal quale si evince che gli elementi di rete di comunicazione elettronica... non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale

    La Corte richiama la norma come conferma del significato già ricavabile dalla disciplina previgente, ma la ricorrente ne lamentava l'inapplicabilità retroattiva agli accertamenti precedenti.

  • art. 2 d.m. n. 28/1998

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della CTR sulla stabilità della costruzione ai fini catastali.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta violazione di legge.

  • art. 16, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Costituisce il parametro di riferimento per l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato con prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a fondamento della decisione.
  • L'omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma determina la stabilizzazione di quella motivazione e impedisce che l'accoglimento delle censure dirette contro le altre possa condurre alla cassazione della sentenza.
  • In materia catastale, la qualificazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione deve essere valutata alla luce della disciplina speciale che le assimila alle opere di urbanizzazione primaria, con riflessi sull'obbligo di accatastamento e sulla rilevanza ai fini della rendita.
  • La verifica della corretta tassazione catastale può richiedere anche l'accertamento in concreto dell'autonomia funzionale, reddituale e della stabilità del manufatto, ma tale verifica resta irrilevante se la decisione di merito è già autonomamente sorretta da una diversa base giuridica non contestata.
  • In cassazione la censura deve essere mirata alla specifica ratio su cui si fonda la decisione impugnata; la critica generica o parziale non è idonea a scalfire una pronuncia sorretta da più fondamenti autonomi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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