Cassazione Civile, Ordinanza n. 30537/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva effettuato indagini finanziarie sui conti correnti della contribuente e, ritenendo non giustificati numerosi versamenti emersi nel contraddittorio preventivo, aveva emesso un accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2005, con recupero a tassazione di maggiori imponibili, imposte, interessi e sanzioni. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la CTR aveva confermato l'esito favorevole, ritenendo che la documentazione prodotta e una CTU svolta in altro contesto dimostrassero la regolarità delle operazioni contestate e l'infondatezza della pretesa erariale. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR ritenuto in modo troppo generico giustificate le operazioni senza esaminare una per una le 75 movimentazioni; (2) violazione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, dell'art. 51 D.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., perché il giudice di appello non avrebbe effettuato una valutazione analitica delle singole operazioni bancarie; (3) violazione dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere valorizzato una consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro giudizio tra altre parti e su annualità diversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica e lacunosa, non fosse inesistente né meramente apparente, perché esponeva comunque la ragione decisoria fondata sull'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente tramite documentazione contabile e CTU. Ha invece accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo, perché in materia di accertamenti bancari il contribuente deve offrire una prova contraria analitica per ciascun movimento, e il giudice di merito, una volta che tale prova venga addotta, deve compiere una verifica altrettanto analitica e darne conto in sentenza. La CTR, al contrario, aveva omesso l'esame puntuale delle singole movimentazioni e si era limitata a una valutazione generica per categorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per il sindacato sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
È richiamato insieme alle norme sulla motivazione.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
È richiamato nel censurare la motivazione della decisione tributaria.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. 546/1992
È richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
È richiamato nel primo motivo di ricorso.
È richiamato nel primo motivo di ricorso.
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 600/1973
In materia di accertamenti bancari, fonda una presunzione legale relativa a favore dell'Erario e impone al contribuente una prova contraria analitica per ciascun movimento contestato.
art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, D.P.R. 633/1972
È richiamato in parallelo all'art. 32 D.P.R. 600/1973 per gli accertamenti IVA sui movimenti bancari.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova, che in tema di accertamenti bancari grava sul contribuente quanto alla giustificazione dei singoli movimenti.
È richiamato con riferimento ai poteri istruttori e alla valutazione della prova nel processo tributario.
È richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove dedotte dalle parti.
La Corte precisa che la presunzione legale prevista dalle norme tributarie non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, dopo la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente il semplice difetto di sinteticità o di completezza della motivazione.
- Negli accertamenti bancari fondati su movimenti di conto corrente, la presunzione legale a favore dell'Amministrazione comporta l'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare, in modo analitico e specifico per ogni versamento o prelevamento contestato, che il movimento non è riferibile a operazioni imponibili.
- Quando il contribuente fornisce prova contraria analitica sulle movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve svolgere una verifica altrettanto analitica e deve dare conto in sentenza delle ragioni per cui ritiene superata o meno la presunzione fiscale, non potendo limitarsi a una valutazione cumulativa o per categorie.
- La prova contraria agli accertamenti bancari può essere fornita anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve correlare puntualmente gli indizi ai singoli movimenti contestati, evitando motivazioni apodittiche o cumulative.
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