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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22662/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata dall'agente della riscossione per il mancato pagamento di cartelle esattoriali. Nei primi gradi il contribuente aveva dedotto vizi di notifica delle cartelle, violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, violazione dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 e decadenza dal potere impositivo. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente, riducendo l'importo dell'ipoteca ai soli crediti non prescritti o già oggetto di pignoramento presso terzi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato il giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 358/1/10 della CTP di Vibo Valentia, che avrebbe dichiarato caducate alcune cartelle per prescrizione o pagamento e che sarebbe divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva espressamente esaminato quella sentenza ma aveva accertato che non era stata data prova della sua definitività nel giudizio di appello; ha quindi ritenuto inammissibile la deduzione del giudicato esterno per la prima volta in cassazione, in assenza della tempestiva produzione del provvedimento munito di attestazione del passaggio in giudicato nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva già preso in considerazione la sentenza invocata come giudicato esterno e aveva fondato la decisione sulla mancata prova, nel giudizio di appello, della sua definitività. Poiché il passaggio in giudicato avrebbe dovuto essere documentato tempestivamente nel giudizio di merito, non era consentito sanare tale carenza producendo per la prima volta in cassazione la sentenza con attestazione di definitività. Le spese sono state regolate secondo soccombenza e non è stato posto a carico della parte soccombente l'ulteriore contributo unificato nei termini richiamati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a censurare un accertamento di fatto sulla prova del giudicato esterno non specificamente sovvertito.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale norma sul giudicato sostanziale; il suo rilievo presuppone la prova del passaggio in giudicato del precedente provvedimento, che deve essere tempestivamente acquisita nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in dispositivo quanto all'ulteriore contributo unificato, ma la Corte ha escluso i presupposti per il relativo versamento.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    citato insieme al comma 1-quater per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    norma dedotta nei gradi di merito dal contribuente, ma non oggetto della ratio decidendi dell'ordinanza di legittimità.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    norma dedotta nei gradi di merito dal contribuente, senza decisione di legittimità nel merito della sua applicazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere utilmente fatto valere solo se la parte interessata ne provi tempestivamente l'esistenza e la definitività nel giudizio di merito, mediante produzione del provvedimento munito di attestazione del passaggio in giudicato.
  • La deduzione del giudicato esterno in cassazione non può servire a colmare per la prima volta una carenza probatoria rimasta nel giudizio d'appello, quando il giudice di merito abbia già accertato la mancanza di prova della definitività della precedente sentenza.
  • Se la censura investe un accertamento fattuale del giudice di merito sulla mancata prova di un fatto processuale anteriore alla sentenza impugnata, la mera produzione in cassazione del documento non basta a trasformare la doglianza in un motivo ammissibile di violazione di legge.
  • La parte che intenda opporre un precedente giudicato deve assolvere l'onere di allegazione e prova nel grado utile del processo; in difetto, la questione non può essere correttamente proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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