Cassazione Civile, Ordinanza n. 29127/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
In un giudizio tributario relativo alla sottoposizione ad IVA dei diritti di imbarco delle compagnie aeree, un consulente tecnico d'ufficio aveva ottenuto la liquidazione del compenso in euro 60.000, posta in origine a carico solidale delle parti. La società parte del giudizio di merito propose opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo: erroneo richiamo delle norme tariffarie; difetto di motivazione sull'entità della liquidazione; insussistenza dei presupposti per l’aumento del compenso; erronea considerazione di più quesiti come incarichi autonomi; invalidità dell’elaborato per vizi procedurali imputabili al CTU. Il giudice dell’opposizione ridusse il compenso a euro 15.000 e pose l’onere del pagamento a carico della sola società, escludendo la solidarietà con l’Agenzia delle Entrate. Il CTU ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme e dei principi sulla solidarietà delle parti per il compenso del CTU, sostenendo che il compenso dovesse gravare su tutte le parti in solido, indipendentemente dalla soccombenza; 2) violazione della disciplina sulla quantificazione degli onorari, censurando la qualificazione dell’incarico come unitario e la mancata valorizzazione della pluralità e complessità dei quesiti; 3) violazione della disciplina sull’aumento fino al doppio dei compensi per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, lamentando che il giudice non avesse raddoppiato il compenso pur avendo riconosciuto la particolare difficoltà dell’incarico. L’Agenzia delle Entrate resistette e propose ricorso incidentale condizionato, deducendo che, ove si fosse ritenuto unico l’incarico, il compenso non avrebbe potuto essere liquidato più volte in relazione a cause separate aventi lo stesso oggetto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando sul punto l’ordinanza impugnata e decidendo nel merito: ha affermato che il compenso del CTU deve essere posto a carico solidale di tutte le parti del processo, sicché non poteva essere imputato alla sola società soccombente. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo corretto il giudizio di merito sull’unitarietà dell’incarico e sulla mancata applicazione automatica del raddoppio del compenso. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo infondato perché la questione prospettata non risultava dedotta nei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del CTU; nel caso ha costituito il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare la tempestività dell’opposizione nel processo tributario, in combinato con il d.lgs. n. 150/2011.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente insieme alle norme sulla soccombenza e sulla solidarietà a sostegno della censura sulla ripartizione del compenso.
richiamato in relazione al principio della soccombenza, ritenuto però non decisivo nei rapporti con il CTU.
richiamati per fondare la natura solidale dell’obbligazione di pagamento del compenso del CTU verso tutte le parti beneficiarie dell’attività peritale.
richiamato quale base della funzione ausiliaria del CTU, che opera nell’interesse della giustizia.
richiamata quale disciplina dei compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici, con criteri tabellari e possibilità di maggiorazione.
artt. 49 e segg. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituiscono la disciplina generale dei compensi agli ausiliari del magistrato e dei relativi criteri di liquidazione.
art. 50 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
attribuisce alle tabelle ministeriali la determinazione degli onorari dovuti al CTU.
art. 51, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone che la liquidazione sia compresa tra minimo e massimo tabellare e valorizzi difficoltà, completezza e pregio della prestazione.
art. 52 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio."
la Corte afferma che la norma attribuisce un potere discrezionale al giudice e non prevede un raddoppio automatico; la mancata applicazione del massimo non è censurabile in cassazione se sorretta da valutazione di merito.
art. 2 d.m. 30 maggio 2002
per la perizia o consulenza in materia amministrativa, contabile e fiscale prevede un compenso a percentuale per scaglioni, con limite massimo dell’ultimo scaglione.
art. 2 d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352
richiamato come precedente disciplina, con analogo limite massimo del valore utilizzabile per il calcolo percentuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere, nel caso del ricorso incidentale condizionato, il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione nulla del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di censura per la violazione/falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il compenso del consulente tecnico d'ufficio, in quanto ausiliario del giudice che opera nell'interesse della giustizia, grava in via solidale su tutte le parti del processo che abbiano fruito della prestazione, restando estraneo a tale rapporto il principio della soccombenza, che opera solo nei rapporti interni tra le parti.
- La ripartizione interna delle spese tra le parti soccombenti o vittoriose non incide sul diritto del CTU a ottenere il pagamento integrale da ciascun coobbligato solidale, salvo l’avvenuto pagamento da parte di uno di essi.
- Ai fini della liquidazione del compenso del CTU, la pluralità dei quesiti non comporta automaticamente pluralità degli incarichi: occorre verificare se l’attività peritale sia sostanzialmente unitaria o se richieda accertamenti autonomi e distinti.
- Quando la consulenza è disciplinata da compensi a percentuale per scaglioni, il valore complessivo della controversia costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione, senza frazionamenti artificiosi se l’indagine è unitaria.
- L’aumento fino al doppio previsto per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà non è automatico, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sovrapporre alla valutazione discrezionale del giudice una diversa stima del pregio, della difficoltà o dell’impegno della consulenza, quando la liquidazione resti entro i limiti tabellari previsti.
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