Cassazione Civile, Ordinanza n. 35684/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2000 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione il maggior valore di un capannone ceduto a prezzo inferiore rispetto ai valori di mercato ritenuti praticabili per beni analoghi. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello l'Ufficio era risultato soccombente; poi la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la decisione perché la CTR non aveva considerato le risultanze del processo verbale di constatazione, in particolare il dato di mercato di lire 600.000 al mq. e gli interventi migliorativi risultanti da una fattura. Nel giudizio di rinvio la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti per la rideterminazione induttiva del prezzo e che il giudice avesse trascurato la perizia di parte e altra documentazione; con il secondo hanno denunciato omesso esame dello stato di obsolescenza dell'immobile, della rivalutazione dei terreni e della loro qualificazione, lamentando che il giudice di rinvio si fosse limitato a recepire le difese dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato che le censure miravano, in sostanza, a contestare la legittimità del metodo analitico-induttivo e a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR, nonostante il vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio. Ha inoltre precisato che non vi era vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché il giudice di merito aveva comunque esaminato il fatto storico rilevante, mentre l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio denunciabile. Esclusa anche la violazione dell'art. 2697 c.c., perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova ma si era limitata a ritenere provato dall'Ufficio il maggior valore mediante presunzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna delle ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base del potere di accertamento analitico-induttivo; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché la censura è dichiarata inammissibile nel giudizio di rinvio.
La violazione di questa norma ricorre solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non si ha violazione quando il giudice ritiene provato un fatto sulla base di presunzioni ritenute idonee.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o dei presupposti fattuali dell'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012
È richiamato come norma che ha riformulato il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Norma di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente non può trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: il controllo della Cassazione resta limitato alla correttezza giuridica e logico-formale della decisione impugnata.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia valorizzato tutte le risultanze istruttorie o una diversa lettura delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice reputa raggiunta la prova del fatto tramite presunzioni o altri elementi indiziari.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi e alle statuizioni della precedente sentenza di cassazione e non può rimettere in discussione il perimetro del decisum di legittimità.
- In materia tributaria, il maggior valore di cessione di un bene può essere sostenuto dall'Ufficio mediante elementi presuntivi purché il giudice di merito li ritenga idonei e motivi in modo coerente la propria valutazione.
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