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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25160/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di pagamento emesso per contributi di bonifica relativi all'anno 2012, pari a euro 5.820,52, nei confronti di una società proprietaria di fabbricati ricadenti nel perimetro consortile. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata in favore del consorzio, ritenendosi sufficiente, per la debenza del contributo, la ricaduta del fondo nella perimetrazione consortile e l'approvazione del piano di classifica, senza ulteriore prova del beneficio diretto e specifico. In cassazione la società ricorrente articolava sette motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno; omesso esame del giudicato asseritamente formatosi per annualità precedenti; violazione dell'art. 2909 c.c.; erronea ammissione di documenti prodotti in appello dal consorzio rimasto contumace in primo grado; violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulla debenza del contributo di bonifica in mancanza di beneficio diretto e specifico; omesso esame di prove decisive. Tuttavia la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, a seguito di una definizione bonaria della lite.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente la rinuncia al ricorso. Ha ricordato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che, se perfezionato con le formalità di legge, determina l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; se tali formalità mancano, la rinuncia vale comunque come sintomo del venir meno dell'interesse al ricorso e conduce alla dichiarazione di inammissibilità. Nel caso concreto la pronuncia conclude dando atto della definizione bonaria della lite e disponendo la compensazione delle spese. Dal testo fornito non emerge con assoluta certezza se il dispositivo abbia formalmente dichiarato l'estinzione o l'inammissibilità; è però chiaro che il ricorso non è stato accolto e che la causa si è chiusa per rinuncia. È inoltre precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 4; primo comma, num. 5; primo comma, num. 3

    Richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; il testo non contiene una statuizione nel merito del motivo, perché la Corte definisce il processo sulla rinuncia.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo al giudicato esterno; il testo non offre una valutazione di merito sul punto.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 58 per contestare la produzione documentale in appello.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 24 per contestare la produzione documentale in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per la censura sull'ammissibilità di nuovi documenti in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione della prova e il principio di non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per dedurre l'errata ripartizione dell'onere della prova in tema di contributi di bonifica.

  • art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato nel motivo relativo ai presupposti della pretesa contributiva per bonifica.

  • art. 13, comma 3, l. Regione Campania n. 4 del 2003

    Richiamato quale norma regionale sui contributi di bonifica e sui presupposti di debenza.

  • art. 860 c.c.

    Richiamato in tema di obblighi dei proprietari nei comprensori di bonifica.

  • artt. 10 e 11 r.d. n. 215 del 1933

    Richiamati come disciplina dei contributi consortili e del beneficio derivante dalle opere di bonifica.

  • art. 12 l. Regione Campania n. 4 del 2003

    Richiamato nel motivo relativo alla disciplina regionale dei contributi di bonifica.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata/notificata, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che l'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, ma ha natura recettizia: per produrre l'estinzione del giudizio deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai rispettivi difensori con visto.
  • In mancanza delle formalità richieste, la rinuncia al ricorso, pur non estinguendo automaticamente il processo, esprime il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando la lite è definita bonariamente e il ricorso viene rinunciato, la Corte può disporre la compensazione delle spese in considerazione dell'esito transattivo o conciliativo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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