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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27236/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo all'anno d'imposta 2007, dopo aver considerato omessa la dichiarazione presentata tardivamente. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito applicando al monte merci acquistato, comprensivo delle rimanenze di magazzino, la percentuale di ricarico medio praticata dalla società nell'ultimo triennio. La contribuente aveva contestato sia la percentuale di ricarico ritenuta eccessiva sia l'inclusione tra le merci destinate alla rivendita di alcuni beni indicati nelle fatture n. 9 e n. 10, che assumeva essere beni ammortizzabili e quindi strumentali. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il criterio di stima del reddito non fosse conforme ai parametri di legge; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 37, commi 8 e 9, d.l. n. 223 del 2006, conv. in legge, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato il complessivo oggetto sociale e la circostanza che la società svolgesse anche attività diverse dalla rivendita, con possesso di certificazione SOA.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che in tema di accertamento analitico-induttivo le percentuali di ricarico accertate per un determinato anno costituiscono validi indizi utilizzabili per ricostruire il reddito anche di altri periodi, secondo criteri di razionalità e prudenza, salvo prova contraria del contribuente su mutamenti di mercato o di attività. Ha dichiarato inammissibile, e comunque non decisivo, il secondo motivo perché non denunciava un omesso esame di fatti storici, ma di deduzioni difensive, senza specificare quali fossero i beni fatturati e senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della CTR; ha inoltre rilevato che la capacità della società di svolgere altre attività o il possesso di abilitazioni restavano irrilevanti in mancanza di prova concreta dell'effettivo impiego dei beni nelle attività diverse. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita; è stato disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo e l'utilizzo di percentuali di ricarico come validi elementi indiziari, da valutare con razionalità e prudenza, salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 37, commi 8 e 9, d.l. n. 223 del 2006

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che i beni indicati nelle fatture non fossero merci destinate alla rivendita, ma strumentali; la censura è stata ritenuta non decisiva e inammissibile nei termini proposti.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Parametro processuale del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che non possono essere dedotte come omesso esame mere deduzioni o argomentazioni difensive.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente è il soggetto più vicino a fornire la prova di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività idonei a giustificare percentuali di ricarico diverse.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Viene applicato il c.d. doppio contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, le percentuali di ricarico riscontrate in un determinato periodo possono essere utilizzate come indizi attendibili per ricostruire il reddito di annualità diverse, purché applicate con criteri di prudenza e razionalità.
  • Il contribuente che contesti la percentuale di ricarico o la ricostruzione induttiva deve allegare e provare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare mutamenti del mercato, dell'attività esercitata o della natura dei beni considerati.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non essendo sufficiente lamentare il mancato scrutinio di deduzioni difensive o argomentazioni di parte.
  • La qualificazione di beni come merci o beni strumentali non può fondarsi in astratto sul solo oggetto sociale o sulla titolarità di abilitazioni, ma richiede prova concreta del loro effettivo impiego nell'attività allegata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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