Cassazione Civile, Ordinanza n. 30962/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di tributi iscritti a ruolo. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado il rigetto del ricorso e, in appello, la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: 1) contestava la legittimazione ad causam e ad processum della società di riscossione, sostenendo che la successione normativa nella funzione di riscossione avrebbe escluso la legittimazione della precedente concessionaria; 2) deduceva che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza di un preteso parziale accoglimento del ricorso avverso l'atto prodromico di accertamento; 3) sosteneva che l'ipoteca fosse stata iscritta per un credito superiore al limite del 5% del valore del bene e quindi in violazione delle norme invocate; 4) lamentava l'insufficienza della comunicazione di iscrizione ipotecaria per mancanza di indicazioni su tipologia del credito, numero e notifica delle cartelle, importo e anno di riferimento; 5) denunciava l'illegittimità della notificazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione della società di riscossione, affermando che il mutamento normativo non aveva estinto le concessionarie anteriori e che, se parti del giudizio di merito, esse conservano interesse all'impugnazione e legittimazione processuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto né allegato la decisione di primo grado su cui fondava il preteso parziale accoglimento. Ha respinto il terzo motivo chiarendo il rapporto tra artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602/1973: per iscrivere ipoteca è sufficiente che il credito non superi complessivamente il limite di 8.000 euro, mentre il riferimento al 5% riguarda la diversa fase del pignoramento successivo all'iscrizione ipotecaria. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, non essendo stata trascritta la comunicazione di iscrizione ipotecaria. Ha infine respinto il quinto motivo, ribadendo che la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riforma della riscossione nazionale non determina l'estinzione delle concessionarie anteriori, che se parti nel giudizio conservano legittimazione e interesse all'impugnazione.
Il successore a titolo particolare può avere legittimazione concorrente, non sostitutiva, rispetto alla parte originaria che resta legittimata se già parte del giudizio.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancata trascrizione o allegazione degli atti e delle sentenze rilevanti comporta inammissibilità del motivo.
art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Norma invocata dalla parte a sostegno della censura sulla rilevanza dell'eventuale parziale accoglimento del ricorso presupposto.
L'iscrizione ipotecaria è distinta dal pignoramento; il riferimento al 5% attiene alla fase esecutiva successiva, non alla legittimità dell'ipoteca.
Serve per il calcolo del valore dell'immobile ai fini dell'espropriazione, richiamato nel ragionamento sul rapporto tra ipoteca e pignoramento.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Norma richiamata per contestare la motivazione della comunicazione dell'atto impositivo/esecutivo.
Norma richiamata dalla parte ricorrente nell'ambito delle censure sulla comunicazione di iscrizione ipotecaria.
art. 76, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Consente l'espropriazione immobiliare solo oltre una certa soglia di credito; la Corte lo distingue dall'art. 77 relativo all'ipoteca.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La notifica degli atti della riscossione può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R, con perfezionamento alla ricezione.
art. 3, commi 1 e 2, L. n. 890/1982
Norme invocate in relazione alle modalità di notificazione a mezzo posta.
Norma invocata dalla parte ricorrente sulla validità della notificazione postale.
Norma richiamata per sostenere la sanatoria o l'irrilevanza del vizio di notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta attribuzione del servizio nazionale di riscossione a un nuovo soggetto non estingue automaticamente la legittimazione processuale della precedente concessionaria, se essa era già parte del giudizio di merito; in tal caso può sussistere una legittimazione concorrente rispetto al successore.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone il contenuto di un atto o di una sentenza di merito è inammissibile se non ne viene trascritto o comunque prodotto il testo rilevante, perché difetta di specificità.
- Ai fini dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione, la disciplina rilevante è quella dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, che va distinta dalla disciplina dell'espropriazione immobiliare: il limite del 5% riguarda il pignoramento successivo, non la legittimità dell'ipoteca.
- La comunicazione di iscrizione ipotecaria deve essere censurata con puntuale riproduzione del suo contenuto ove si alleghi carenza di motivazione o di indicazioni essenziali; altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
- La notifica degli atti della riscossione può essere eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata tradizionale, e si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento.
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