Cassazione Civile, Ordinanza n. 19718/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un dirigente medico di ottenere differenze retributive per avere svolto, dal 20 febbraio 2006 al 16 luglio 2015, l'incarico di reggenza/sostituzione della struttura complessa "Medicina nucleare" presso l'ente ospedaliero. In primo grado il credito era stato riconosciuto e il decreto ingiuntivo era stato mantenuto entro un importo rideterminato; la Corte d'appello, invece, ha accolto il gravame dell'ente, revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia/inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma del primo giudice, oltre a dedurre ultrapetizione, omesso esame e vizi motivazionali in relazione all'abuso del diritto e al ricorso abusivo alle sostituzioni temporanee; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul lavoro dirigenziale pubblico e della contrattazione collettiva di area medica, sostenendo che le differenze retributive spettassero non per mansioni superiori, ma per la graduazione economica prevista dal CCNL e per l'abusivo protrarsi della sostituzione oltre i termini contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità e ha escluso sia l'omessa pronuncia sia l'ultrapetizione. Nel merito ha confermato l'orientamento secondo cui la sostituzione del dirigente medico ai sensi dell'art. 18 del CCNL non integra svolgimento di mansioni superiori, avviene nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria, non consente l'applicazione dell'art. 2103 c.c. né dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, e non attribuisce al sostituto il trattamento economico del sostituito oltre l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva. Ha inoltre escluso che il superamento del termine massimo della sostituzione possa fondare il diritto alle differenze retributive o la violazione dell'art. 36 Cost.; al più, in ipotesi di inerzia colposa dell'amministrazione nella copertura del posto, potrebbe prospettarsi un rimedio risarcitorio da perdita di chance. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
È stata esclusa l'omessa pronuncia, ritenendo che la questione processuale fosse stata implicitamente disattesa dalla decisione di merito e che non sia configurabile omessa pronuncia su questioni processuali.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È stato invocato come vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia/ultrapetizione, ma il motivo è stato respinto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a sindacare argomentazioni o questioni, e non un fatto storico decisivo omesso.
È stato ritenuto non applicabile al rapporto dirigenziale e, in particolare, alla sostituzione del dirigente medico nell'ambito della dirigenza sanitaria.
art. 19 d.lgs. 29/1993
È stato richiamato per affermare che ai conferimenti di incarico dirigenziale e ai passaggi tra incarichi diversi non si applica l'art. 2103 c.c.
Il trattamento economico dei dirigenti è determinato dalla contrattazione collettiva; il trattamento accessorio è correlato alle funzioni attribuite e il sistema è improntato all'onnicomprensività.
È stato escluso che si applichi ai dirigenti, essendo norma riferibile al personale non dirigenziale.
È stato richiamato per evidenziare che la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo e in un unico livello.
È stato richiamato quale ulteriore conferma della non applicabilità dell'art. 2103 c.c. alle sostituzioni nella dirigenza sanitaria.
art. 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
Le sostituzioni non configurano mansioni superiori; per le sostituzioni oltre un certo periodo è prevista solo una speciale indennità sostitutiva, non il trattamento economico del dirigente sostituito.
art. 18, comma 4, CCNL dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
Il termine di sei mesi, prorogabile a dodici, ha funzione sollecitatoria per la copertura del posto vacante, ma il suo superamento non attribuisce il trattamento economico del sostituito.
art. 18, comma 7, CCNL dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
È stata valorizzata la previsione che le sostituzioni non sono mansioni superiori e che la disciplina contrattuale prevede solo l'indennità sostitutiva.
art. 27 CCNL 2000
Richiamato per affermare l'equivalenza delle mansioni dirigenziali e l'assenza di rapporti di sovra/sotto-ordinazione tra incarichi diversi.
art. 28, comma 6, CCNL 8.6.2000
Richiamato come norma che ribadisce la non applicabilità dell'art. 2103 c.c. nel conferimento degli incarichi dirigenziali.
art. 36 Cost.
È stata esclusa la sua applicabilità per rivendicare il trattamento economico del dirigente sostituito, ritenendo adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva.
È stata esclusa la rimessione alle Sezioni Unite per mancanza di un effettivo contrasto giurisprudenziale attuale.
clausola 4 accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE
La Corte ha escluso che il principio di non discriminazione possa essere invocato nel caso, perché il rapporto dirigenziale e il conferimento dell'incarico non sono sovrapponibili al lavoro a termine in senso proprio.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza sanitaria, la sostituzione temporanea del titolare di struttura non integra di per sé svolgimento di mansioni superiori, perché avviene all'interno di un ruolo unico e di un livello unico della dirigenza.
- Per i dirigenti pubblici il trattamento economico, anche accessorio, è disciplinato dalla contrattazione collettiva; non è consentito trasferire automaticamente regole proprie del lavoro subordinato non dirigenziale, come l'art. 2103 c.c. o l'art. 52 d.lgs. 165/2001.
- Se la disciplina collettiva prevede espressamente una indennità sostitutiva per la sostituzione del dirigente, il superamento del termine massimo della sostituzione non legittima, di per sé, la pretesa al trattamento economico pieno del sostituito.
- L'eventuale inerzia dell'amministrazione nella copertura del posto vacante può, al più, rilevare sul piano risarcitorio per perdita di chance, ma non fonda il diritto alle differenze retributive del dirigente sostituito.
- In cassazione il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a questioni processuali, mentre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni o questioni giuridiche.
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