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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30869/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a fronte di una denuncia DOCFA presentata dalla società per l'accatastamento di una cabina elettrica a servizio della rete autostradale, ha rettificato la proposta del contribuente attribuendo la categoria catastale D/1 e la relativa rendita, anziché la categoria E/9 indicata nella dichiarazione. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in primo luogo, che il provvedimento fosse privo di adeguata motivazione; in secondo luogo, che la cabina elettrica non potesse essere classificata nella categoria D/1, non producendo energia a fini di reddito e costituendo una pertinenza autostradale priva di autonomia funzionale e reddituale. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, dell'art. 61 d.P.R. n. 1142/1969, nonché degli artt. 10 L. n. 1249/1939, d.lgs. n. 514/1948, art. 28 L. n. 1231/1936 e art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo e respinto il primo. Ha ritenuto, quanto alla motivazione, che nell'ambito della procedura DOCFA l'avviso fosse sufficientemente motivato perché il nuovo classamento si fondava su una diversa valutazione tecnica dell'Ufficio rispetto alla proposta del contribuente. Tuttavia, nel merito, ha applicato il principio secondo cui le cabine di trasformazione installate presso l'autostrada per alimentare illuminazione e impianti dell'infrastruttura appartengono al gruppo catastale E e non al gruppo D, perché prive di autonomia funzionale e reddituale rispetto al bene principale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della società contribuente. Spese compensate per la recente affermazione dei principi applicati.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come parametro sulla motivazione degli atti tributari; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva in senso autonomo, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso in base alla procedura DOCFA.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente sulla motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale nel caso di specie.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142/1969

    richiamato nel motivo sulla classificazione catastale; la Corte ha fondato la decisione sul diverso orientamento giurisprudenziale relativo alla corretta categoria catastale della cabina elettrica.

  • art. 2 d.l. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993

    richiamato come base della procedura DOCFA, cioè della dichiarazione del contribuente e della successiva verifica dell'Ufficio.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato come disciplina della procedura DOCFA partecipata.

  • art. 7 d.P.R. n. 604/1973

    richiamato per affermare che i fabbricati a destinazione speciale o particolare vanno stimati mediante stima diretta.

  • art. 37 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per collegare la stima diretta alla determinazione del reddito medio ordinario ricavabile dalle caratteristiche del bene.

  • art. 10 L. n. 1249/1939

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla classificazione catastale.

  • d.lgs. n. 514/1948

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla classificazione catastale.

  • art. 28 L. n. 1231/1936

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla classificazione catastale.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla classificazione catastale.

  • art. 384 c.p.c.

    applicato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale effettuato sulla base di procedura DOCFA, l'Ufficio può limitarsi a una motivazione sintetica quando disattende la proposta del contribuente per una diversa valutazione tecnica del bene, purché l'atto indichi gli elementi essenziali del nuovo classamento.
  • Se l'Ufficio non contesta i dati di fatto indicati nella dichiarazione del contribuente e la divergenza riguarda solo la stima tecnica del valore economico, la motivazione può essere essenziale; se invece vengono disattesi specifici elementi fattuali della dichiarazione, l'avviso deve indicare in modo più approfondito le ragioni della difformità.
  • Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, la rendita va determinata mediante stima diretta, che può essere svolta anche sulla base della documentazione disponibile, senza che il sopralluogo preventivo costituisca requisito di legittimità dell'atto.
  • Il sopralluogo non è un diritto del contribuente né una condizione necessaria per la validità del classamento quando questo discenda da denuncia di variazione presentata dallo stesso contribuente.
  • Le cabine di trasformazione al servizio di infrastrutture autostradali, destinate all'alimentazione di illuminazione e impianti dell'opera, sono riconducibili al gruppo catastale E quando non abbiano autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale.

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