Cassazione Civile, Ordinanza n. 30438/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2005, con riferimento a IRPEF, IVA e IRAP, contestando: a) la nullità dell'atto per vizio di motivazione; b) la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973, in relazione al metodo di accertamento fondato sulla percentuale di ricarico desunta dal PVC; c) in cassazione, la contribuente ha dedotto, con i primi due motivi, la motivazione apparente della sentenza regionale e l'illegittimità del metodo di accertamento adottato, sostenendo che la CTR avesse omesso di confrontarsi con le critiche mosse all'operato dei verificatori. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1362 ss., 2730 e 2735 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la CTR attribuito valore confessoriо a una dichiarazione resa ai verificatori in cui la contribuente aveva parlato della riduzione del prezzo di vendita nel 2005 rispetto al 2008, trasformandola indebitamente in un'ammissione relativa alla percentuale di ricarico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenuti sostanzialmente volti a ottenere una nuova valutazione del merito dell'accertamento e dei fatti di causa sotto la veste della motivazione apparente. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la dichiarazione resa dalla contribuente riguardava il prezzo di vendita dei beni e non la percentuale di ricarico: la CTR e l'Ufficio avevano quindi tratto da quel dato una conseguenza non corrispondente al suo contenuto. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio limitatamente alla censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come norma di riferimento per i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ribadisce che non è consentito usare il vizio di motivazione o di violazione di legge per ottenere una rivalutazione del merito.
La censura di motivazione apparente è scrutinabile solo se la motivazione è realmente mancante o meramente apparente, non quando la doglianza mira in sostanza a contestare il merito della decisione.
art. 111 Cost.
È evocato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
È richiamato dalla contribuente per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento; il testo non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
È la norma invocata per contestare il metodo di accertamento induttivo/analitico-induttivo fondato sulla percentuale di ricarico.
Richiamati ai fini dell'interpretazione della dichiarazione resa ai verificatori, per sostenere che il suo significato non poteva essere traslato al diverso dato della percentuale di ricarico.
Richiamato per contestare l'attribuzione alla dichiarazione di valore confessoriо su un fatto diverso da quello effettivamente dichiarato.
Richiamato insieme all'art. 2730 c.c. in tema di efficacia confessoria delle dichiarazioni.
Evocato per censurare l'uso del materiale istruttorio e l'apprezzamento dei fatti.
Evocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo seguito per la determinazione del ricarico.
Richiamato per contestare la tenuta delle presunzioni poste a base dell'accertamento.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in ordine ai fatti posti a fondamento dell'accertamento e delle contestazioni.
È richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la decisione sia priva di un effettivo percorso argomentativo; non è configurabile quando la doglianza investa il merito dell'accertamento compiuto dal giudice di appello.
- Una dichiarazione resa dalla parte può essere valorizzata solo per il fatto effettivamente dichiarato: non è consentito attribuirle efficacia confessoria su un diverso dato fattuale non emergente dal contenuto letterale e sostanziale dell'atto.
- Nel procedimento di accertamento tributario, il metodo di ricostruzione dei ricavi deve poggiare su un corretto collegamento tra il dato acquisito e la grandezza presuntivamente desunta; se il fatto dichiarato non coincide con quello assunto a base del ricalcolo, l'intero percorso inferenziale risulta viziato.
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