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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26605/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente intrattenuti da una società poi fallita con una banca, rispetto ai quali due soggetti avevano prestato fideiussione. In primo grado il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca era stato revocato, ma il tribunale aveva accolto solo in parte le domande degli opponenti e aveva condannato la società e i garanti al pagamento di una somma residua. La corte d'appello ha poi respinto il gravame. In cassazione i garanti hanno proposto due motivi: con il primo hanno censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto rinunciate le domande di nullità/inefficacia delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c., nonché nella parte in cui aveva escluso il rilievo d'ufficio di tali vizi; con il secondo hanno contestato le risultanze della c.t.u. e della sentenza d'appello in tema di usura bancaria, variazioni dei tassi, valute, spese e commissione di massimo scoperto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili entrambi i motivi: ha confermato che la mancata riproposizione di specifiche domande nelle conclusioni finali, valutata insieme al comportamento processuale, poteva essere interpretata come rinuncia; ha escluso che potesse operare il rilievo d'ufficio della nullità antitrust in assenza della prova degli elementi costitutivi già acquisiti al giudizio; ha considerato inammissibili le censure sul merito degli accertamenti contabili e sull'usura, rilevando anche che non era stato adeguatamente confutato il corretto richiamo alla giurisprudenza sulla commissione di massimo scoperto e sull'usura sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e, poiché la decisione ha seguito la proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente interpretato come rinunciate alcune domande non riproposte in conclusione, che non potesse essere dichiarata d'ufficio la nullità delle fideiussioni per illeciti antitrust senza che fossero già stati acquisiti in causa i necessari fatti costitutivi, e che le ulteriori doglianze su usura, ius variandi, valute, spese e commissione di massimo scoperto fossero in parte inammissibili perché dirette a rivalutare il merito e in parte non conformi alla sentenza impugnata. Ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti alle spese e la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la norma è richiamata anche per l'applicabilità del meccanismo decisorio e delle conseguenze sanzionatorie nei giudizi pendenti.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile nei punti in cui si limitava a contestare soluzioni già conformi alla giurisprudenza consolidata oppure a proporre una rivalutazione del fatto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come norma invocata per sostenere l'inefficacia/estinzione delle fideiussioni; la doglianza non ha superato il vaglio di merito e di ammissibilità.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza e buona fede invocato per contestare la persistenza delle garanzie; la censura è stata disattesa.

  • art. 1956 c.c.

    La violazione di tale norma, dedotta dai ricorrenti, è stata ritenuta non rilevabile d'ufficio e comunque non utile a fondare l'esito richiesto in assenza di specifica prova e allegazione.

  • art. 118 t.u.b.

    In tema di variazioni unilaterali dei tassi, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano provato il mutamento dei tassi e dunque doveva prendersi in considerazione il tasso contrattuale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna aggravata, reputando il ricorso definito in conformità alla proposta e quindi presumibilmente abusivo il mancato adeguamento alla valutazione del proponente.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato per affermare l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni sul procedimento accelerato ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 ma non ancora trattenuti in decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata riproposizione, nelle conclusioni precisate, di domande già formulate può integrare rinuncia tacita solo se, dalla complessiva condotta processuale della parte, emerga in modo univoco il venir meno dell'interesse a coltivarle.
  • La nullità di un contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già allegati e provati nel giudizio di merito; il giudice non può supplire alla mancanza di allegazione e prova della parte interessata.
  • Chi intende avvalersi di una clausola contrattuale o contestarne validità o efficacia ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa o eccezione; in difetto, il rilievo officioso non può sopperire alla carenza probatoria.
  • Le censure che mirano a contestare l'accertamento di merito del giudice di appello, specie quando fondate sulla lettura delle risultanze di c.t.u. o su dati fattuali, sono inammissibili in cassazione se non deducono una reale violazione di legge o un vizio logicamente e giuridicamente rilevante.
  • In tema di usura bancaria, il sindacato di legittimità richiede che il ricorrente confronti specificamente la motivazione della sentenza impugnata e indichi gli elementi che dimostrano l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati; una contestazione generica o meramente fattuale è inammissibile.
  • Quanto alla commissione di massimo scoperto, il giudice di merito deve applicare il criterio elaborato dalle Sezioni Unite per la verifica del superamento della soglia; in cassazione occorre censurare puntualmente l'errore di diritto o il difetto di autosufficienza, non essendo sufficiente una diversa lettura del dato contabile.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. quale reazione all'abuso del processo derivante dal mancato allineamento a una valutazione già ritenuta corretta dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

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