Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia origina da una delibera Consob che aveva applicato a un componente del consiglio di amministrazione e poi consigliere con deleghe di una SGR due sanzioni pecuniarie per asserite violazioni nella gestione di due fondi chiusi riservati: inadeguatezza del processo decisionale di investimento e mancata gestione dei conflitti di interesse. Il destinatario delle sanzioni aveva impugnato l’atto avanti la Corte d’appello, deducendo inizialmente la tardività della contestazione rispetto al termine di 180 giorni ex art. 195 T.U.F. e, in sede di riassunzione dopo una prima cassazione con rinvio, anche il divieto di ne bis in idem, l’eccessiva genericità e mutazione delle contestazioni, l’insussistenza delle violazioni e l’erronea quantificazione delle sanzioni. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di rinvio, il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto dei principi di diritto enunciati dalla precedente sentenza di cassazione; 2) falsa applicazione dell’art. 195 T.U.F. per ritenuta tempestività della contestazione nonostante l’asserita conoscenza dei fatti da molto tempo prima; 3) violazione dell’art. 195 T.U.F. per asserita modificazione dei fatti contestati nel corso del procedimento sanzionatorio, con ulteriore decadenza; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’insussistenza degli addebiti; 5) falsa applicazione delle norme del T.U.F., del regolamento Consob e del regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob sulla vigilanza degli intermediari, assumendo che le condotte non integrassero gli illeciti contestati; 6) violazione dell’art. 11 l. 689/1981 e degli artt. 190 e 195 T.U.F. per mancata corretta considerazione dei criteri di commisurazione della sanzione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, infondato il terzo, infondato il quarto, infondato il quinto e inammissibile il sesto; ha quindi rigettato integralmente il ricorso.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva respinto l’opposizione del sanzionato alle due sanzioni Consob. In particolare, ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse conformata ai principi enunciati nel precedente giudizio di legittimità quanto alla decorrenza del termine di contestazione e all’utilità di attendere gli esiti degli ulteriori accertamenti svolti nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria; ha inoltre reputato insindacabile in cassazione l’apprezzamento di merito sulla tempestività della contestazione, ha escluso che vi fosse stata una reale mutazione dei fatti contestati tale da invalidare il procedimento, ha negato il vizio di omessa pronuncia perché la decisione implicita di rigetto era sufficiente, ha confermato la sussistenza degli illeciti amministrativi di settore in base alle condotte concretamente accertate e ha ritenuto non censurabile la quantificazione della sanzione, poiché entro i limiti edittali e motivata in relazione alla gravità del fatto.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale vincolo fosse stato rispettato
la contestazione deve intervenire entro 180 giorni dall'accertamento; per accertamento si intende la piena conoscenza del fatto e della sua rilevanza giuridica, ma in presenza di ulteriori verifiche legittimamente svolte l'inizio del termine può essere collocato più tardi
prevede sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella gestione collettiva del risparmio; si tratta di illeciti di mera trasgressione, non richiedenti la prova di un danno effettivo
art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 58 del 1998
impone alle SGR di operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato
art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 1998
rileva per la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
art. 65 della Delibera Consob n. 16190 del 2007
norma regolamentare richiamata quale parametro della condotta diligente nella gestione collettiva del risparmio
artt. 37, comma 1, 38 e 39 del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007
disciplinano gli assetti organizzativi e la gestione dei conflitti di interesse degli intermediari
il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione, pur senza espressa argomentazione, comporta il rigetto implicito della domanda o del motivo
la sanzione va determinata tenendo conto della gravità della violazione, della personalità dell'agente e delle sue condizioni economiche; il giudice non deve necessariamente esplicitare in modo analitico i criteri seguiti se la motivazione mostra che essi sono stati considerati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
richiamato nei motivi della Consob nella precedente fase di legittimità sulla decorrenza e sulla contestazione degli addebiti
art. 67 del Regolamento intermediari
richiamato come parametro regolamentare la cui inapplicabilità è stata implicitamente esclusa dalla decisione di merito
art. 97 direttiva 2009/65/CE
richiamata nei motivi della Consob nella precedente fase di legittimità
art. 49 direttiva 2004/39/CE
richiamata nei motivi della Consob nella precedente fase di legittimità
richiamato nei motivi del ricorso sulla necessità di attendere le verifiche dei commissari straordinari
art. 72 D.Lgs. n. 385 del 1993
richiamato nei motivi del ricorso sulla necessità di attendere le verifiche dei commissari straordinari
richiamato nei motivi del ricorso sulla fase di accertamento e contestazione
art. 9, commi 1-bis, l. n. 53 del 1994
richiamato dal ricorrente per sostenere la modifica illegittima delle contestazioni nel corso del procedimento
art. 6, comma 1, l. n. 53 del 1994
richiamato dal ricorrente per sostenere la modifica illegittima delle contestazioni nel corso del procedimento
art. 16-quater, comma 1, lett. d), d.l. n. 179 del 2012
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni e modifiche procedimentali
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni e modifiche procedimentali
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative Consob/TUF, il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità abbia acquisito la piena conoscenza del fatto e della sua rilevanza giuridica, ma la valutazione della tempestività va compiuta tenendo conto anche degli ulteriori accertamenti legittimamente svolti e della loro necessità ex ante, non della loro utilità ex post.
- Quando l'illecito amministrativo è inserito in una sequenza di vigilanza che coinvolge più autorità o organi straordinari, l'autorità sanzionatrice può attendere i rapporti finali o le risultanze degli organi preposti ad accertamenti ulteriori, se ciò è ragionevole in una prospettiva ex ante e non risulta un'inerzia ingiustificata.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'opportunità degli atti istruttori o sulla sufficienza degli accertamenti, salvo errori di diritto o motivazione giuridicamente rilevante.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente una specifica argomentazione, comporti comunque il rigetto implicito della pretesa o del motivo dedotto.
- Per le violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella gestione collettiva del risparmio, la sanzione amministrativa può essere applicata anche in assenza di un danno effettivo, trattandosi di illeciti di mera trasgressione fondati sulla condotta concretamente tenuta e sulla sua potenziale idoneità lesiva.
- La determinazione della sanzione entro i limiti edittali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve commisurarla alla gravità del fatto, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche, senza necessità di un'esposizione analitica dei criteri seguiti se la motivazione rende percepibile il loro uso.
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