Cassazione Civile, Ordinanza n. 17027/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della curatela, confermando la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e quindi l'avviso di accertamento IVA. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società per gli anni d'imposta 2003 e 2004, nell'ambito di rapporti intercorsi con un'altra società facente parte di una associazione temporanea di imprese per una commessa affidata da un committente pubblico/partecipato. L'Ufficio ha ritenuto che la consegna di materia prima "in conto lavorazione" non fosse tale, ma integrasse una cessione della materia prima dalla mandataria alla società lavoratrice, seguita da una successiva rivendita del bene lavorato, con omessa fatturazione della componente riferibile alla materia prima e indebita sottrazione a IVA. È stato quindi emesso avviso di accertamento per maggiore IVA e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della curatela; in appello la CTR ha invece accolto l'impugnazione dell'Agenzia. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; 4) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 3 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il rapporto andasse qualificato come prestazione di servizi/lavorazione e non come vendita; 5) violazione dell'art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. 633/1972 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando un richiamo inconferente al reverse charge e un preteso vizio di ultrapetizione. La Corte ha ritenuto il primo e il terzo motivo infondati, il secondo, il quarto e il quinto inammissibili, affermando che la sentenza di merito era motivata in modo sufficiente, che non vi era omesso esame di fatti ma contestazione della valutazione di merito, che l'appello era specifico e che la qualificazione del rapporto e i rilievi sul reverse charge non scalfivano la ratio decidendi, fondata sull'autonomia giuridica delle imprese dell'ATI e sulla non dimostrata natura meramente lavorativa dell'operazione.
Norme richiamate
indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione secondo il rito camerale non partecipato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza di merito per vizio di motivazione e violazione di norme processuali sulla motivazione.
art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto; nella specie la CTR è ritenuta conforme al requisito minimo di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto decisivo, non su contraddittorietà o insufficienza della motivazione; non permette di censurare questioni o argomentazioni in sé.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".
art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello tributario deve contenere motivi sufficientemente specifici, ma senza eccessivo formalismo.
per l'appello è sufficiente che siano esposte, anche sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto della censura, in modo da precisarne contenuto e portata.
i canoni ermeneutici contrattuali devono essere specificamente indicati e la loro violazione va dedotta mostrando il discostamento del giudice da tali regole; non basta proporre una diversa lettura del contratto.
art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell'operazione come prestazione di servizi; la Corte non lo considera decisivo perché la censura mira a riesame del merito.
art. 17, comma 6, lettera a), d.P.R. n. 633 del 1972
il relativo richiamo è ritenuto non decisivo ai fini della decisione, poiché la ratio decidendi poggia sull'autonomia giuridica delle imprese dell'ATI.
invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la decisività del rilievo perché la motivazione non si fonda su quel profilo, ma sull'autonomia soggettiva delle imprese.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in aggiunta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione della sentenza di merito è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono scrutinabili esclusivamente la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa/incomprensibile, purché il vizio risulti dal testo della sentenza.
- L'omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o profili valutativi; la diversa lettura delle risultanze istruttorie non integra il vizio.
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile se, anche sinteticamente, contiene la chiara indicazione dei punti contestati e delle ragioni della richiesta di riforma; non è richiesto un formalismo particolarmente rigoroso.
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici; è inammissibile la mera contrapposizione di una diversa interpretazione dei fatti negoziali.
- In presenza di un'associazione temporanea di imprese, la decisione sulla qualificazione fiscale delle operazioni deve valorizzare l'autonomia giuridica delle singole imprese e la concreta struttura degli accordi; la censura che presuppone una diversa qualificazione del rapporto senza confrontarsi con tale autonomia non coglie la ratio decidendi.
- Un rilievo processuale o normativo non decisivo rispetto alla ratio decidendi non può condurre alla cassazione della sentenza, anche se il riferimento normativo sia discusso o temporalmente contestabile.
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