Cassazione Civile, Ordinanza n. 19558/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio, per il periodo d'imposta 2011, con cui gli venivano imputati redditi di partecipazione nella misura del 50% in una società a ristretta base partecipativa, a seguito del recupero a tassazione di utili extra-contabili accertati in capo alla società. Il contribuente aveva eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso presupposto notificato alla società, e in subordine contestava il merito della pretesa. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'annullamento dell'accertamento societario si riflettesse automaticamente sull'accertamento nei confronti del socio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 5 TUIR, per avere la CTR fondato la decisione su una sentenza relativa alla società che non era ancora passata in giudicato; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 100 e 324 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c., 38 D.P.R. 600/1973 e 47 TUIR, sostenendo che, in assenza di giudicato sulla controversia societaria, non poteva operare alcun vincolo di pregiudizialità o conseguenzialità; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 5, comma 1, TUIR, per mancata sospensione del giudizio sul socio in attesa della definizione della controversia societaria; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR si era limitata a richiamare apoditticamente la decisione resa nel parallelo giudizio societario, senza esporre in modo autonomo le ragioni del rigetto dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente/nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e dai principi sul "minimo costituzionale" della motivazione. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
viene richiamato per escludere effetti vincolanti di una decisione non ancora passata in giudicato.
serve a fondare la disciplina dell'imputazione del reddito di partecipazione del socio.
è evocato nel secondo motivo in tema di interesse ad agire/contestazione autonoma della pretesa.
richiamato con riguardo alla nozione di giudicato formale.
richiamato nel secondo motivo, in relazione agli effetti del giudicato e alle questioni pregiudiziali.
richiamato nel secondo motivo come norma di riferimento dell'accertamento tributario.
richiamato nel secondo motivo insieme alla disciplina dell'imputazione dei redditi ai soci.
invocato per sostenere la necessità di sospensione del giudizio sul socio in attesa della definizione del giudizio sulla società.
richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
richiamato in tema di requisiti della sentenza e sufficienza della motivazione.
richiamato in tema di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima solo se la decisione richiamata ha già efficacia di giudicato tra le parti, oppure se il giudice recepisce in modo autonomo e verificabile i contenuti della decisione richiamata, dando conto delle ragioni della propria adesione.
- Nel processo tributario una sentenza può richiamare altra decisione non ancora definitiva solo se la motivazione è autosufficiente; è invece nulla quando si limita a un mero rinvio apodittico, non consentendo di comprendere le ragioni della decisione né di controllarne la logicità.
- L'esistenza di una controversia pregiudiziale definita solo con una pronuncia non definitiva non produce di per sé effetti vincolanti sul giudizio dipendente; il giudice deve comunque valutare autonomamente la domanda proposta nel diverso processo, salvo che ricorrano i presupposti del giudicato o della sospensione processuale.
- La carenza assoluta o apparente di motivazione integra nullità della sentenza perché priva il provvedimento del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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