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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45689/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata era stata dichiarata colpevole del reato di falso (art. 483 cod. pen., in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000) per aver, quale amministratore unico della Kome s.r.l., sottoscritto una dichiarazione sostitutiva per partecipare alla gara comunale 2015 attestando falsamente l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 D.lgs. 163/2006. In particolare l'amministrazione aveva disposto un'informativa ostativa antimafia (Prefettura di Napoli, 11/02/2015) che segnalava tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della società. La ricorrente impugnava sostenendo: 1) discrepanza tra l'imputazione e la motivazione della Corte di appello (la prima e il primo grado parlavano di informativa/interdittiva antimafia, mentre la Corte d'appello avrebbe ritenuto rilevante la mera pendenza di un procedimento di prevenzione); 2) errata valutazione dell'efficacia delle pronunce cautelari del TAR (sospensione dell'informativa); 3) vizi di motivazione e inosservanza dell'art. 522 c.p.p.; 4) questioni sul trattamento sanzionatorio e applicabilità dell'art. 56 e art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizi argomentativi e contrasti fra le ricostruzioni di primo e secondo grado. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio, ordinando una compiuta verifica del contenuto dell'autocertificazione alla luce dell'imputazione originaria e dei rilievi di appello (in particolare distinguere se il falso riguardava l'omissione di una informativa/interdittiva antimafia o l'omissione della pendenza di un procedimento di prevenzione). La Cassazione ha altresì dichiarato assorbiti i motivi relativi alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma che punisce il falso ideologico nelle dichiarazioni sostitutive; la sentenza di merito ha ritenuto integrato il reato nella dichiarazione resa per partecipare alla gara

  • art. 76 D.P.R. 445/2000

    Prevede le sanzioni per le dichiarazioni mendaci rese nelle dichiarazioni sostitutive; impiegata come riferimento per la rilevanza penale della falsità nella documentazione di gara

  • artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

    Disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, richiamate perché l'autocertificazione per la partecipazione alla gara era resa ai sensi di tali articoli

  • art. 38 D.lgs. 163/2006 (ora abrogato/in parte riformato)

    Disciplina le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare. Nella vicenda è centrale la distinzione tra (A) la mera pendenza di un procedimento per misure di prevenzione (previsione lettera B) e (B) l'esistenza di un'informativa/interdittiva antimafia (lettera M); la Corte di Cassazione ha censurato la Corte d'appello per aver confuso tali profili senza adeguata motivazione

  • artt. 84 e 91 D.lgs. 159/2011 (codice antimafia)

    Riferimenti normativi richiamati in relazione all'informativa ostativa antimafia e alla disciplina sulle interdittive antimafia che possono impedire la partecipazione alle gare

  • art. 55 e art. 59 D.lgs. 104/2010

    Norme e principi sulla efficacia delle pronunce cautelari del giudice amministrativo: la ricorrente ha invocato la sospensione dell'informativa prefettizia disposta dal TAR per sostenere che la dichiarazione resa era conforme al vero; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione richieda valutazione di merito non adeguatamente svolta in appello

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare vizi di motivazione e inosservanza delle norme processuali; la Cassazione ha rilevato lacune argomentative della Corte d'appello

  • art. 131-bis cod. pen.

    Questione relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sollevata in appello; la Cassazione ha dichiarato il motivo assorbito rimandando la valutazione di merito al giudice di rinvio

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla diminuzione della pena per il fatto commesso in esecuzione di un contratto non eseguito; censurata in relazione alla valutazione del trattamento sanzionatorio, ma la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita per il rinvio

Massime di principio

  • Distinguere sempre con chiarezza se il falso denunciato riguarda l'omissione di una 'informativa/interdittiva antimafia' già adottata o l'omissione della pendenza di un 'procedimento per misure di prevenzione': le due situazioni hanno rilevanza e conseguenze diverse e richiedono specifica motivazione
  • Verificare l'oggetto formale dell'imputazione (decreto di citazione) e la corrispondenza tra accusa e motivazione della sentenza: la confusione tra titoli giuridici diversi può legittimare l'annullamento per vizio di motivazione
  • Quando è intervenuta una pronuncia cautelare del giudice amministrativo (es. sospensione TAR dell'informativa prefettizia), occorre valutare in che misura essa incide sulla rilevanza penale della dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara; la sospensione non elimina automaticamente la necessità di un esame di merito
  • In procedimenti penali relativi a autocertificazioni per gare pubbliche, il giudice deve esaminare puntualmente il contenuto dell'autocertificazione e il momento temporale (partecipazione vs aggiudicazione), per stabilire se la dichiarazione era materialmente e soggettivamente falsa
  • Il giudice di appello deve affrontare espressamente e motivare tutte le eccezioni rilevanti sollevate in appello; il mancato esame di censure essenziali può portare all'annullamento con rinvio
  • Questioni relative a cause di non punibilità e alla determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 131-bis e art. 56 c.p.) possono essere comunque assorbite qualora il giudice di legittimità ritenga necessario un nuovo esame di merito

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