Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 627 c.p.p., perché la Corte territoriale, nonostante la Corte di cassazione avesse già escluso l'aggravante, ha comunque computato l'aumento di pena dovuto all'art. 73, comma 6, del d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e del principio di cosa giudicata (art. 624 c.p.p.), in quanto la Corte di appello avrebbe riqualificato in peius la partecipazione dell'imputato (rifiutando la precedente qualificazione definitiva che aveva escluso la sua posizione di promotore dell'associazione); 3) carenza di motivazione nella determinazione della pena, che è stata fissata oltre il minimo edittale senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del d.P.R. 309/1990, poiché tale aggravante era stata definitivamente esclusa dalla Corte di cassazione con la precedente pronuncia. Ha inoltre annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo la sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena per il reato più grave (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990), disponendo che il giudice del rinvio ridetermini la pena base e applichi poi gli aumenti per i reati in continuazione e la diminuzione per il rito. Il terzo motivo (motivazione della pena) è stato ritenuto assorbito dalla decisione sugli altri profili.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6
art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990
Riferimento al reato di associazione finalizzata a delitti in materia di stupefacenti; nel caso la fattispecie è stata riqualificata nella forma del comma 2 (mera partecipazione) e la pena base per il reato più grave dovrà essere rideterminata dal giudice del rinvio.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, del medesimo dPR n. 309 del 1990
Richiamato come norma relativa ai reati fine collegati all'associazione; contestazioni connesse ai reati fine sono considerate ai fini del calcolo delle pene e delle continuazioni.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6
art. 73, comma 6, del dPR n. 309 del 1990
Aggravante che la Corte di cassazione aveva ritenuto assorbita dalla contestazione dell'associazione ex art. 74; la Corte territoriale non poteva nuovamente applicarla dopo che la Cassazione l'aveva esclusa definitivamente.
codice penale, art. 416
Riferimento alla fattispecie dell'associazione per delinquere e alla disciplina delle pene quando l'associazione è volta a reati di lieve entità; utilizzata per distinguere la partecipazione semplice dalla qualificazione aggravata (promotore).
codice di procedura penale, art. 627
Invocato dal ricorrente per sostenere che la decisione della Corte di cassazione che aveva escluso l'aggravante doveva impedire la successiva riformulazione della pena basata su quell'aggravante; la Cassazione ha ritenuto illegittimo il ripristino dell'aggravante già definitivamente esclusa.
codice di procedura penale, art. 624
Richiamato in relazione all'effetto della sentenza di annullamento parziale: le statuizioni non travolte dall'annullamento acquistano efficacia di cosa giudicata; il ricorrente lamentava che la Corte territoriale aveva travalicato tali limiti riqualificando la posizione processuale già definita.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione esclude definitivamente una circostanza aggravante, il giudice di rinvio non può rimetterla in discussione né computare aumenti di pena basati su quella aggravante.
- In caso di annullamento con rinvio la Corte di merito deve attenersi strettamente ai limiti indicati dalla Corte di cassazione: non può riformulare in pejus qualificazioni che siano già divenute definitive per effetto di pronunce non efficacemente impugnate o di statuizioni non travolte dall'annullamento.
- Quando la qualificazione dell'associazione (promotore, organizzatore, semplice partecipante) è stata esaminata dalla Cassazione e dichiarata infondata o insostenibile, il giudice del rinvio non può fondare su quella qualificazione una maggiore responsabilità o una pena aumentata.
- La determinazione della pena deve essere congruamente motivata; se il giudice applica una pena superiore al minimo edittale deve dare adeguata giustificazione, e gli errori aritmetici o di dattilografia nella quantificazione della pena devono essere corretti dal giudice del rinvio.
- Le statuizioni non annullate conservano efficacia di cosa giudicata: il giudice di rinvio può rivedere solo gli aspetti espressamente investiti dall'annullamento della Cassazione.
- Se la Cassazione annulla senza rinvio una specifica statuizione (ad esempio l'applicazione di un'aggravante), quella statuizione diventa incontestabile e il giudice di merito non può porla nuovamente alla base della determinazione della pena.
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