Cassazione Penale, Sentenza n. 45529/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zhao è stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 c.p. e 1 legge n. 475/1925 per aver tentato di avvalersi della collaborazione di un terzo, tramite apparecchiature con telecamera/telefono, per superare la prova scritta per il conseguimento della patente di guida; l'artificio è stato scoperto dagli ispettori della Motorizzazione. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancato rinvio dell'udienza del 24/9/2019 a causa di un concomitante impegno del difensore; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza nella qualificazione del fatto come delitto tentato (eccezione di reato "impossibile"); 3) mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la condanna. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sul mancato rinvio: il verbale dell'udienza del 18/9/2019 non registra alcuna preventiva segnalazione dell'impedimento e l'istanza di differimento è stata presentata tardivamente (23/9/2019), pertanto la questione è infondata e, comunque, doveva essere dedotta con modalità idonee. Sul secondo motivo ha escluso il reato impossibile: la strumentazione in possesso dell'imputato era, secondo la sentenza impugnata, idonea a trasmettere le immagini e le risposte, pertanto la condotta era concretamente idonea al reato tentato. Sul terzo motivo ha ritenuto non applicabile la non punibilità per particolare tenuità, avendo i giudici di merito valorizzato le modalità insidiose della condotta, la partecipazione di più persone e l'uso di mezzi tecnologici; la valutazione della particolare tenuità rientra nella discrezionalità del giudice e non è manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il tentativo è punibile anche quando l'evento non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente; la condotta volta a servirsi della collaborazione di terzi per superare un esame integra il tentativo ove lo strumento impiegato fosse, ex ante, idoneo a conseguire l'evento.
art. 1 legge n. 475/1925
Norma che tutela la regolarità degli esami per il rilascio di patenti; è stata interpretata come destinataria della condotta consistente nel procurarsi, durante la prova, il prodotto delle altrui capacità.
art. 49, comma finale, cod. pen. (reato impossibile)
Per escludere la punibilità per reato impossibile l'inidoneità dell'azione deve risultare ex ante, per inefficienza strutturale o strumentale intrinseca; non rileva l'inidoneità derivante da cause estranee o contingenti. Nel caso, l'azione era strumentalmente idonea, quindi non si configura il reato impossibile.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
L'applicazione della non punibilità richiede la valutazione del giudice del merito sulla minima offensività; tale valutazione è rimessa a ampia discrezionalità e non può essere censurata in cassazione se non per manifesta illogicità. Nel caso, elementi quali modalità insidiose, partecipazione di altri soggetti e uso di mezzi tecnologici hanno giustificato l'esclusione della tenuità.
Norma richiamata per disporre la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di reiezione/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di differimento per impedimento del difensore deve essere tempestiva e verbalizzata: istanze tardive o non formalizzate rischiano di essere respinte; l'omissione del verbale deve essere contestata con mezzi appropriati e senza deduzioni generiche.
- Il reato impossibile si applica solo se l'azione è intrinsecamente inidonea ex ante; se gli strumenti usati erano concretamente idonei a realizzare il reato, il tentativo rimane punibile anche se l'esito è stato impedito da fattori esterni (es. scoperta dagli ispettori).
- La qualificazione della non punibilità per particolare tenuità è largamente rimessa alla valutazione del giudice di merito; fattori come modalità insidiose, pluralità di soggetti coinvolti, uso di tecnologie o premeditazione riducono la probabilità di riconoscere la tenuità.
- In cassazione la critica alla motivazione del giudice di merito richiede di dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza; ricorsi basati su mere asserzioni senza prova sono inammissibili.
- Per difendersi efficacemente in casi di presunta frode agli esami, è utile documentare tempestivamente ogni impedimento procedurale e conservare elementi tecnici che possano dimostrare la materialità o l'inidoneità degli strumenti impiegati.
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