Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45529/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zhao è stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 c.p. e 1 legge n. 475/1925 per aver tentato di avvalersi della collaborazione di un terzo, tramite apparecchiature con telecamera/telefono, per superare la prova scritta per il conseguimento della patente di guida; l'artificio è stato scoperto dagli ispettori della Motorizzazione. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancato rinvio dell'udienza del 24/9/2019 a causa di un concomitante impegno del difensore; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza nella qualificazione del fatto come delitto tentato (eccezione di reato "impossibile"); 3) mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la condanna. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura sul mancato rinvio: il verbale dell'udienza del 18/9/2019 non registra alcuna preventiva segnalazione dell'impedimento e l'istanza di differimento è stata presentata tardivamente (23/9/2019), pertanto la questione è infondata e, comunque, doveva essere dedotta con modalità idonee. Sul secondo motivo ha escluso il reato impossibile: la strumentazione in possesso dell'imputato era, secondo la sentenza impugnata, idonea a trasmettere le immagini e le risposte, pertanto la condotta era concretamente idonea al reato tentato. Sul terzo motivo ha ritenuto non applicabile la non punibilità per particolare tenuità, avendo i giudici di merito valorizzato le modalità insidiose della condotta, la partecipazione di più persone e l'uso di mezzi tecnologici; la valutazione della particolare tenuità rientra nella discrezionalità del giudice e non è manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Il tentativo è punibile anche quando l'evento non si è verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente; la condotta volta a servirsi della collaborazione di terzi per superare un esame integra il tentativo ove lo strumento impiegato fosse, ex ante, idoneo a conseguire l'evento.

  • art. 1 legge n. 475/1925

    Norma che tutela la regolarità degli esami per il rilascio di patenti; è stata interpretata come destinataria della condotta consistente nel procurarsi, durante la prova, il prodotto delle altrui capacità.

  • art. 49, comma finale, cod. pen. (reato impossibile)

    Per escludere la punibilità per reato impossibile l'inidoneità dell'azione deve risultare ex ante, per inefficienza strutturale o strumentale intrinseca; non rileva l'inidoneità derivante da cause estranee o contingenti. Nel caso, l'azione era strumentalmente idonea, quindi non si configura il reato impossibile.

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    L'applicazione della non punibilità richiede la valutazione del giudice del merito sulla minima offensività; tale valutazione è rimessa a ampia discrezionalità e non può essere censurata in cassazione se non per manifesta illogicità. Nel caso, elementi quali modalità insidiose, partecipazione di altri soggetti e uso di mezzi tecnologici hanno giustificato l'esclusione della tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di reiezione/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di differimento per impedimento del difensore deve essere tempestiva e verbalizzata: istanze tardive o non formalizzate rischiano di essere respinte; l'omissione del verbale deve essere contestata con mezzi appropriati e senza deduzioni generiche.
  • Il reato impossibile si applica solo se l'azione è intrinsecamente inidonea ex ante; se gli strumenti usati erano concretamente idonei a realizzare il reato, il tentativo rimane punibile anche se l'esito è stato impedito da fattori esterni (es. scoperta dagli ispettori).
  • La qualificazione della non punibilità per particolare tenuità è largamente rimessa alla valutazione del giudice di merito; fattori come modalità insidiose, pluralità di soggetti coinvolti, uso di tecnologie o premeditazione riducono la probabilità di riconoscere la tenuità.
  • In cassazione la critica alla motivazione del giudice di merito richiede di dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza; ricorsi basati su mere asserzioni senza prova sono inammissibili.
  • Per difendersi efficacemente in casi di presunta frode agli esami, è utile documentare tempestivamente ogni impedimento procedurale e conservare elementi tecnici che possano dimostrare la materialità o l'inidoneità degli strumenti impiegati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.