Cassazione Penale, Sentenza n. 45536/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria: Vincenzo Coluccio ha dedotto l'insufficienza e la carenza di motivazione rafforzata fondandosi su un unico dialogo intercettato (9 marzo 2015), la mancata considerazione delle giustificazioni sui viaggi in Canada e il diniego delle attenuanti e della misura della pena; Antonio Coluccio ha censurato la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), il suo ruolo di promotore/organizzatore (mancanza di riscontri chiari e di reati-fine a suo carico), l'utilizzo di conversazioni intercettate e dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (Femia) ritenute generiche, nonché l'applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 7 legge 152/1991, ora art. 416-bisl cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Per Vincenzo Coluccio ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla formulazione del giudizio di appartenenza all'associazione (capo 30) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su quel punto (quindi annullamento con rinvio). Per Antonio Coluccio ha annullato soltanto la parte relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 152/1991 (ora art. 416-bisl), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio su tale specifico punto; il resto dell'impugnazione è stato rigettato, con conseguente dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità e eseguibilità della pena residua (pena autonoma di 24 anni di reclusione risultante irrevocabile). Antonio è inoltre condannato a rifondere spese processuali civile per complessivi 4.550,00 euro oltre oneri.
Norme richiamate
Norma sulla associazione di tipo mafioso; è stata il riferimento per valutare l'appartenenza di Vincenzo Coluccio alla consorteria e per accertare l'esistenza della compagine 'ndranghetistica
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è stata applicata per valutare l'esistenza e il ruolo di Antonio Coluccio nella consorteria dedita al narcotraffico
legge n. 152/1991, art. 7 (ora art. 416-bisl cod. pen.)
art. 7 legge n. 152/1991 (oggi art. 416-bisl cod. pen.)
Aggravante dell'agevolazione mafiosa: la Corte richiama che si tratta di una circostanza soggettiva che richiede la prova della finalità di favorire l'organizzazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio fornito; la motivazione su tale punto è risultata carente e ha imposto il rinvio
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento normativo relativo ai delitti connessi agli stupefacenti, connesso ai capi di imputazione e alle valutazioni sui reati-fine nel contesto dell'accertamento dell'associazione
Norma processuale richiamata per la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per le parti della sentenza non annullate
Massime di principio
- La configurabilità dell'aggravante per agevolazione mafiosa richiede la prova di una finalità soggettiva: non basta la contiguità o l'intreccio operativo tra gruppi, occorre dimostrare che l'autore abbia agito con la consapevolezza e l'intento di fornire un concreto vantaggio all'organizzazione.
- Le intercettazioni ambientali devono essere valutate nel loro contesto e in rapporto alla qualità e attendibilità dei parlanti; un unico colloquio isolato, specialmente se la qualità dei parlatori è successivamente messa in dubbio, può risultare insufficiente a fondare una condanna per partecipazione stabile all'associazione mafiosa.
- La mera presenza territoriale o viaggi all'estero non costituiscono di per sé prova di appartenenza stabile a un'organizzazione: per l'appartenenza occorre dimostrare continuità fiduciaria, ripetitività e un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio (es. ruolo abituale di 'messaggero').
- In sede di Cassazione il giudice non può sostituirsi al merito per leggere diversamente le prove se la motivazione è coerente; tuttavia carenze di specificità o motivazioni generiche sui punti essenziali della fattispecie determinano annullamento e rinvio.
- Le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni, per valere come elementi decisivi, richiedono riscontri probatori e coerenza logica con il resto dell'istruttoria; l'assenza di riscontri può renderle insufficienti per attribuire ruoli apicali o aggravanti.
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