Cassazione Penale, Sentenza n. 45532/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva condannato Mancini per la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74/2000 (omesso versamento, nella qualità di legale rappresentante della "Cava Mancini", relativo all'anno d'imposta 2013), lamentando in particolare l'omessa applicazione della confisca per equivalente dovuta quale misura patrimoniale conseguente alla condanna per i reati tributari
La decisione
Il ricorso è stato accolto: la Corte di cassazione ha ritenuto che l'art. 12-bis del dlgs n. 74/2000 sia applicabile e che per i delitti previsti da quel decreto sia ordinata la confisca del prezzo o del profitto (diretta o, se impossibile, per equivalente). Poiché il Tribunale non aveva ordinato la confisca, la sentenza è stata annullata limitatamente a tale omissione e rinviata al Tribunale di Ancona in diversa composizione per nuovo giudizio che si pronunci anche sulla confisca. La Corte ha inoltre chiarito, sul piano procedurale, che il ricorso promosso dal Procuratore generale non determina il rinvio al giudice dell'appello (cd. ricorso per "saltum") e che, pertanto, il rinvio deve essere al medesimo giudice di merito che ha pronunciato la sentenza impugnata
Norme richiamate
dlgs n. 74 del 2000, art. 10-ter
Norma sostanziale del reato contestato: omissione di versamento di imposte; la Corte conferma che le condanne per i delitti previsti dal dlgs n. 74/2000 comportano l'applicazione delle disposizioni sulla confisca previste dal medesimo decreto
Previsione delle pene accessorie applicate dal Tribunale; la Corte rileva che l'applicazione delle sole pene accessorie non esclude l'obbligo di statuire anche sulla confisca quando dovuta
dlgs n. 74 del 2000, art. 12-bis
Disposizione che impone la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o, se ciò non è possibile, la confisca per equivalente; la Corte la ritiene applicabile alla fattispecie anche se l'omissione tributaria si è verificata prima della sua entrata in vigore, per continuità sostanziale con l'originario regime (art. 322-ter cod. pen.)
art. 322-ter cod. pen. (previgente)
Riferimento alla disciplina previgente in continuità con l'art. 12-bis del dlgs 74/2000; la Corte invoca tale continuità per giustificare l'applicazione della disciplina più recente
art. 1, comma 143, legge n. 2044 del 2007
Richiamata dalla Corte quale richiamo normativo che collega la previgente disciplina (art. 322-ter) con la disciplina attuale; utilizzata per sostenere la continuità normativa
cod. proc. pen., art. 593-bis, comma 2
Norma che limita l'appellabilità da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello alle ipotesi di avocazione o acquiescenza del Procuratore della Repubblica; la Corte la considera rilevante per escludere il meccanismo del ricorso per "saltum" promosso dal Procuratore generale
cod. proc. pen., art. 569, comma 4
Norma che dispone il rinvio al giudice dell'appello nel caso di ricorso per cassazione cosiddetto "per saltum"; la Corte afferma che tale rinvio non si applica al caso di ricorso proposto dal Procuratore generale sopra richiamato
Massime di principio
- Per reati tributari previsti dal dlgs n. 74/2000 la confisca del prezzo o del profitto è in linea di massima obbligatoria; se non è possibile la confisca diretta, deve essere disposta la confisca per equivalente.
- L'omessa statuizione sulla confisca, quando dovuta, è vizio rilevante e può determinare l'annullamento della sentenza in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio sulla misura patrimoniale.
- L'art. 12-bis del dlgs n. 74/2000 può essere applicato anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore se ricorre continuità sostanziale con la disciplina previgente (ad es. art. 322-ter c.p.).
- Quando il Procuratore generale presso la Corte d'appello propone ricorso per cassazione, non opera il meccanismo del "ricorso per saltum" che rinvia al giudice dell'appello; il rinvio, se occorre, deve essere al medesimo giudice di merito che ha pronunciato la sentenza (in diversa composizione).
- In fase di decisione la Corte deve verificare sia gli aspetti di colpevolezza sia l'applicazione delle misure patrimoniali obbligatorie previste dalla normativa speciale; l'omissione di statuizioni accessorie obbligatorie è correggibile con annullamento limitato.
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