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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02674/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dirigente medico aveva agito per ottenere la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate dal 1 gennaio 1998 al 1 agosto 2011, sostenendo di avere svolto l'incarico di direzione del Centro di salute mentale di Manduria come dirigente di struttura complessa. In cassazione deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l.r. Puglia n. 30 del 1998 e dell'art. 5 della l.r. Puglia del 1994, assumendo che tali norme regionali imponessero in modo vincolante la qualificazione dei centri di salute mentale come strutture complesse per i bacini di utenza compresi tra 75.000 e 120.000 abitanti; sosteneva inoltre che fosse irrilevante la diversa qualificazione formale adottata dall'ASL con propria delibera, e che fosse invece decisiva la natura della struttura risultante dalla disciplina regionale e dalla delibera aziendale n. 1267, che richiamava un dirigente apicale. Contestava quindi la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto l'art. 2 citato solo programmatico e non precettivo e aveva valorizzato l'assenza, nell'atto aziendale di organizzazione, della qualificazione del centro come struttura complessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, in tema di dirigenza sanitaria, l'assetto organizzativo dell'unità operativa deve essere fissato in un atto aziendale, che costituisce presupposto imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per il relativo trattamento economico, correlato dalla contrattazione collettiva alla tipologia dell'incarico e alla graduazione delle funzioni. Ha inoltre ribadito che alla dirigenza sanitaria non si applica l'art. 2103 c.c. in tema di mansioni superiori. Nel caso concreto, era incontestato che il centro di salute mentale diretto dal ricorrente non fosse stato qualificato nell'atto di macro-organizzazione aziendale come struttura complessa ma come struttura semplice; di conseguenza, anche a voler discutere della natura precettiva o programmatica della norma regionale, ai fini della pretesa retributiva sarebbe comunque stato necessario un atto aziendale di qualificazione come struttura complessa, atto che mancava. La domanda di differenze retributive è stata quindi ritenuta infondata; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto nella decisione impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte vi fa rinvio per richiamare i precedenti di legittimità e i relativi percorsi motivazionali

  • art. 2103 c.c.

    non trova applicazione nella dirigenza sanitaria per il mancato riconoscimento di mansioni superiori

  • art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001

    conferma, per il pubblico impiego privatizzato, l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti

  • art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992

    richiamato come norma che ribadisce, per la dirigenza sanitaria, l'assetto dirigenziale su un unico ruolo e livello

  • art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000

    richiamato come fonte collettiva che conferma l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria

  • art. 2 della l.r. Puglia n. 30 del 1998

    invocato dal ricorrente come norma che imporrebbe la qualificazione dei centri di salute mentale come strutture complesse oltre una certa soglia di popolazione; la Corte osserva che, anche a volerla ritenere precettiva, non sostituisce l'atto aziendale necessario ai fini retributivi

  • art. 5 della l.r. Puglia n. 36 del 1994

    richiamato dal ricorrente quale base della disciplina regionale dei centri di salute mentale

  • art. 2, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di dirigenza sanitaria, il trattamento economico del dirigente è correlato alla tipologia dell'incarico concretamente conferito e alla graduazione delle funzioni risultante dall'atto aziendale di organizzazione; senza tale atto non può essere riconosciuta la maggiore retribuzione invocata.
  • La disciplina delle mansioni superiori di cui all'art. 2103 c.c. non si applica alla dirigenza sanitaria del pubblico impiego privatizzato: la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire un incarico, non svolgimento di determinate mansioni.
  • La mera previsione normativa o programmatica sulla possibile organizzazione di una struttura sanitaria non basta, da sola, a fondare il diritto a differenze retributive se manca l'atto amministrativo/aziendale che qualifichi la struttura in modo coerente con la pretesa economica.
  • Quando la domanda è di condanna al pagamento di differenze retributive per incarico dirigenziale, il giudice deve verificare in primo luogo l'esistenza del titolo organizzativo-formale che attribuisca l'incarico corrispondente; in difetto, la domanda è infondata a prescindere da ulteriori questioni interpretative sulla norma settoriale.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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