Cassazione Civile, Ordinanza n. 02674/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico aveva agito per ottenere la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate dal 1 gennaio 1998 al 1 agosto 2011, sostenendo di avere svolto l'incarico di direzione del Centro di salute mentale di Manduria come dirigente di struttura complessa. In cassazione deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l.r. Puglia n. 30 del 1998 e dell'art. 5 della l.r. Puglia del 1994, assumendo che tali norme regionali imponessero in modo vincolante la qualificazione dei centri di salute mentale come strutture complesse per i bacini di utenza compresi tra 75.000 e 120.000 abitanti; sosteneva inoltre che fosse irrilevante la diversa qualificazione formale adottata dall'ASL con propria delibera, e che fosse invece decisiva la natura della struttura risultante dalla disciplina regionale e dalla delibera aziendale n. 1267, che richiamava un dirigente apicale. Contestava quindi la sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto l'art. 2 citato solo programmatico e non precettivo e aveva valorizzato l'assenza, nell'atto aziendale di organizzazione, della qualificazione del centro come struttura complessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, in tema di dirigenza sanitaria, l'assetto organizzativo dell'unità operativa deve essere fissato in un atto aziendale, che costituisce presupposto imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per il relativo trattamento economico, correlato dalla contrattazione collettiva alla tipologia dell'incarico e alla graduazione delle funzioni. Ha inoltre ribadito che alla dirigenza sanitaria non si applica l'art. 2103 c.c. in tema di mansioni superiori. Nel caso concreto, era incontestato che il centro di salute mentale diretto dal ricorrente non fosse stato qualificato nell'atto di macro-organizzazione aziendale come struttura complessa ma come struttura semplice; di conseguenza, anche a voler discutere della natura precettiva o programmatica della norma regionale, ai fini della pretesa retributiva sarebbe comunque stato necessario un atto aziendale di qualificazione come struttura complessa, atto che mancava. La domanda di differenze retributive è stata quindi ritenuta infondata; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto nella decisione impugnata
la Corte vi fa rinvio per richiamare i precedenti di legittimità e i relativi percorsi motivazionali
non trova applicazione nella dirigenza sanitaria per il mancato riconoscimento di mansioni superiori
art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001
conferma, per il pubblico impiego privatizzato, l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti
art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato come norma che ribadisce, per la dirigenza sanitaria, l'assetto dirigenziale su un unico ruolo e livello
art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000
richiamato come fonte collettiva che conferma l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria
art. 2 della l.r. Puglia n. 30 del 1998
invocato dal ricorrente come norma che imporrebbe la qualificazione dei centri di salute mentale come strutture complesse oltre una certa soglia di popolazione; la Corte osserva che, anche a volerla ritenere precettiva, non sostituisce l'atto aziendale necessario ai fini retributivi
art. 5 della l.r. Puglia n. 36 del 1994
richiamato dal ricorrente quale base della disciplina regionale dei centri di salute mentale
art. 2, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In materia di dirigenza sanitaria, il trattamento economico del dirigente è correlato alla tipologia dell'incarico concretamente conferito e alla graduazione delle funzioni risultante dall'atto aziendale di organizzazione; senza tale atto non può essere riconosciuta la maggiore retribuzione invocata.
- La disciplina delle mansioni superiori di cui all'art. 2103 c.c. non si applica alla dirigenza sanitaria del pubblico impiego privatizzato: la qualifica dirigenziale esprime idoneità a ricoprire un incarico, non svolgimento di determinate mansioni.
- La mera previsione normativa o programmatica sulla possibile organizzazione di una struttura sanitaria non basta, da sola, a fondare il diritto a differenze retributive se manca l'atto amministrativo/aziendale che qualifichi la struttura in modo coerente con la pretesa economica.
- Quando la domanda è di condanna al pagamento di differenze retributive per incarico dirigenziale, il giudice deve verificare in primo luogo l'esistenza del titolo organizzativo-formale che attribuisca l'incarico corrispondente; in difetto, la domanda è infondata a prescindere da ulteriori questioni interpretative sulla norma settoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02606/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02636/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02637/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02638/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02668/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02670/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →