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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da un avvocato per l'irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato dal padre dinanzi al T.A.R. Veneto per l'annullamento di una variante al piano regolatore comunale, poi definito in appello con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il decesso del dante causa. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo solo iure hereditatis, limitandolo al periodo fino alla morte del padre, applicando il parametro annuo minimo di euro 400 e riducendolo ulteriormente in ragione della quota ereditaria e della disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) sosteneva di avere diritto anche iure proprio all'indennizzo per il periodo successivo alla morte del padre fino alla definizione del processo presupposto, ritenendosi destinatario degli effetti della sentenza; 2) censurava la retroattiva applicazione del nuovo art. 2 bis L. n. 89/2001 e chiedeva un parametro annuo più elevato; 3) contestava la quantificazione dell'indennizzo iure hereditatis e l'assunto che fosse necessaria la prova di particolare sofferenza psichica; 4) impugnava la riduzione fino a un terzo dell'indennizzo prevista dal nuovo art. 2 bis, comma 1-ter, per la reiezione delle domande nel giudizio presupposto; 5) contestava l'equiparazione, ai fini della riduzione, tra il rigetto nel merito e la declaratoria di improcedibilità e lamentava la considerazione della trasmissione degli atti alla Procura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che, in caso di decesso della parte nel processo presupposto, l'erede ha diritto all'equa riparazione iure proprio solo per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio; nel caso concreto, poiché il ricorrente non si era costituito nel giudizio amministrativo dopo la morte del padre, nessun indennizzo iure proprio poteva essere riconosciuto per il periodo successivo al decesso. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione, nel giudizio di equa riparazione introdotto nel 2018, del testo dell'art. 2 bis L. n. 89/2001 come modificato dalla L. n. 208/2015, sia quanto al parametro annuo minimo sia quanto alla riduzione fino a un terzo, precisando che la determinazione del moltiplicatore rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Ha anche ritenuto sufficiente e non apparente la motivazione della Corte territoriale sulla quantificazione e sulla riduzione, escludendo che la sentenza resa in rito o la trasmissione degli atti alla Procura impedissero l'applicazione della disciplina riduttiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, se la parte del giudizio presupposto muore prima della definizione del processo, l'erede può ottenere l'indennizzo iure proprio solo per il periodo in cui sia effettivamente subentrato o costituito nel processo; prima di tale momento non matura un autonomo diritto in proprio.
  • La mancata dichiarazione del decesso della parte nel processo presupposto non trasforma l'erede in parte del giudizio ai fini dell'equa riparazione; la legittimazione all'indennizzo presuppone la qualità di parte nel processo la cui durata si assume irragionevole.
  • Nel giudizio di equa riparazione introdotto dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015 si applica la disciplina dell'art. 2 bis, comma 10, L. n. 89/2001 nella versione vigente al momento della domanda, anche se il processo presupposto è iniziato prima della novella.
  • La determinazione del 'moltiplicatore' annuo tra il minimo e il massimo previsti dall'art. 2 bis L. n. 89/2001 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione realmente sussistente.
  • La riduzione fino a un terzo dell'indennizzo prevista dall'art. 2 bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001 può essere applicata quando ricorrano i presupposti normativi, senza che sia ostativa la circostanza che il processo presupposto sia stato definito con pronuncia di rito anziché di merito, se le pretese azionate non hanno avuto seguito.
  • Ai fini della motivazione del provvedimento di liquidazione dell'equa riparazione, è sufficiente un percorso argomentativo intellegibile e coerente; non integra motivazione apparente la decisione che esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni della scelta del parametro e delle eventuali riduzioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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