Cassazione Civile, Ordinanza n. 31611/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da un avvocato per l'irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato dal padre dinanzi al T.A.R. Veneto per l'annullamento di una variante al piano regolatore comunale, poi definito in appello con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il decesso del dante causa. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo solo iure hereditatis, limitandolo al periodo fino alla morte del padre, applicando il parametro annuo minimo di euro 400 e riducendolo ulteriormente in ragione della quota ereditaria e della disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) sosteneva di avere diritto anche iure proprio all'indennizzo per il periodo successivo alla morte del padre fino alla definizione del processo presupposto, ritenendosi destinatario degli effetti della sentenza; 2) censurava la retroattiva applicazione del nuovo art. 2 bis L. n. 89/2001 e chiedeva un parametro annuo più elevato; 3) contestava la quantificazione dell'indennizzo iure hereditatis e l'assunto che fosse necessaria la prova di particolare sofferenza psichica; 4) impugnava la riduzione fino a un terzo dell'indennizzo prevista dal nuovo art. 2 bis, comma 1-ter, per la reiezione delle domande nel giudizio presupposto; 5) contestava l'equiparazione, ai fini della riduzione, tra il rigetto nel merito e la declaratoria di improcedibilità e lamentava la considerazione della trasmissione degli atti alla Procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che, in caso di decesso della parte nel processo presupposto, l'erede ha diritto all'equa riparazione iure proprio solo per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio; nel caso concreto, poiché il ricorrente non si era costituito nel giudizio amministrativo dopo la morte del padre, nessun indennizzo iure proprio poteva essere riconosciuto per il periodo successivo al decesso. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione, nel giudizio di equa riparazione introdotto nel 2018, del testo dell'art. 2 bis L. n. 89/2001 come modificato dalla L. n. 208/2015, sia quanto al parametro annuo minimo sia quanto alla riduzione fino a un terzo, precisando che la determinazione del moltiplicatore rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale. Ha anche ritenuto sufficiente e non apparente la motivazione della Corte territoriale sulla quantificazione e sulla riduzione, escludendo che la sentenza resa in rito o la trasmissione degli atti alla Procura impedissero l'applicazione della disciplina riduttiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis
richiamato come base normativa del diritto all'equa riparazione nel giudizio presupposto e nel giudizio di opposizione.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
richiamato per il presupposto dell'irragionevole durata del processo e del diritto all'indennizzo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis
comma 1; comma 1-ter; comma 10
nel giudizio introdotto nel 2018 si applica la versione modificata dalla L. n. 208/2015; il giudice liquida di regola tra euro 400 e euro 800 per anno/frazione eccedente il termine ragionevole; la somma può essere ridotta fino a un terzo nei casi previsti dal comma 1-ter; la scelta del moltiplicatore è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
evocato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell'azione di equa riparazione.
indicato quale base per la difesa personale dell'avvocato ricorrente.
cod. proc. civ., art. 132, n. 4
richiamato per censurare la presunta mancanza di motivazione del decreto impugnato.
cod. proc. civ., art. 135, comma 4
richiamato in tema di motivazione del provvedimento della Corte d'appello.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
utilizzato come parametro dei vizi denunciati; la Corte ha ritenuto insussistenti sia gli errores in iudicando/procedendo sia l'anomalia motivazionale.
cod. proc. civ., art. 375, n. 5
richiamato per la proposta di manifesta infondatezza e la trattazione in camera di consiglio.
cod. proc. civ., art. 380-bis, comma 1
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale.
cod. proc. civ., art. 395, comma 1, n. 4
menzionato dal ricorrente in relazione alla dedotta rilevanza di eventuali errori revocatori.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella quantificazione dell'indennizzo.
richiamato dal ricorrente quale criterio di liquidazione del danno applicabile in via analogica.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova.
Cost., art. 111, comma 6
richiamato per la censura di difetto di motivazione del decreto impugnato.
Cost., art. 117, comma 1
richiamato in connessione all'obbligo di conformità alla CEDU.
Cost., art. 117, comma 1
richiamato per la prospettata violazione della CEDU e della disciplina convenzionale.
CEDU, art. 6
richiamato quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo e della equa riparazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10
richiamato per escludere l'assoggettamento del giudizio di equa riparazione al contributo unificato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ritenuto inapplicabile, per l'esenzione dal contributo unificato del giudizio ex L. n. 89/2001.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. d)
richiamato come fonte della modifica dell'art. 2 bis, comma 10, L. n. 89/2001.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. e)
richiamato come fonte della modifica dell'art. 2 bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001.
preleggi, art. 11
richiamato dal ricorrente per negare la retroattività delle modifiche legislative.
preleggi, art. 12
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione della disciplina riduttiva.
codice del processo amministrativo, art. 6
richiamato dal ricorrente nel quadro dei principi del giusto processo amministrativo.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, se la parte del giudizio presupposto muore prima della definizione del processo, l'erede può ottenere l'indennizzo iure proprio solo per il periodo in cui sia effettivamente subentrato o costituito nel processo; prima di tale momento non matura un autonomo diritto in proprio.
- La mancata dichiarazione del decesso della parte nel processo presupposto non trasforma l'erede in parte del giudizio ai fini dell'equa riparazione; la legittimazione all'indennizzo presuppone la qualità di parte nel processo la cui durata si assume irragionevole.
- Nel giudizio di equa riparazione introdotto dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015 si applica la disciplina dell'art. 2 bis, comma 10, L. n. 89/2001 nella versione vigente al momento della domanda, anche se il processo presupposto è iniziato prima della novella.
- La determinazione del 'moltiplicatore' annuo tra il minimo e il massimo previsti dall'art. 2 bis L. n. 89/2001 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione realmente sussistente.
- La riduzione fino a un terzo dell'indennizzo prevista dall'art. 2 bis, comma 1-ter, L. n. 89/2001 può essere applicata quando ricorrano i presupposti normativi, senza che sia ostativa la circostanza che il processo presupposto sia stato definito con pronuncia di rito anziché di merito, se le pretese azionate non hanno avuto seguito.
- Ai fini della motivazione del provvedimento di liquidazione dell'equa riparazione, è sufficiente un percorso argomentativo intellegibile e coerente; non integra motivazione apparente la decisione che esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni della scelta del parametro e delle eventuali riduzioni.
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