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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16352/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva disconosciuto, ai fini IRES e con riflessi anche IRAP, la deduzione di un accantonamento di euro 160.200 per trattamento di fine mandato spettante a otto amministratori nell’esercizio 2009, recuperando maggiore imposta e irrogando sanzioni. La lite era stata preceduta da un questionario dell’Amministrazione, rimasto senza riscontro. In primo grado l’impugnazione era stata accolta solo limitatamente alla deduzione del TFM; in appello la decisione era stata riformata in parte, con annullamento parziale dell’atto per sopravvenienza passiva. In cassazione la società deduceva: 1) omessa pronuncia della CTR sulla violazione del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che l’avviso fosse stato emesso senza il necessario contraddittorio preventivo dopo la produzione documentale; 2) violazione degli artt. 105, commi 1 e 4, e 17, comma 1, lett. c), TUIR, per avere la CTR applicato al trattamento di fine mandato degli amministratori i limiti quantitativi previsti per il TFR dei lavoratori dipendenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera, secondo il consolidato orientamento richiamato, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e non nelle verifiche cd. "a tavolino" fondate su dati cartolari, come nel caso di specie. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che il trattamento di fine mandato degli amministratori, se previsto da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e con indicazione dell’importo, è deducibile per competenza; in assenza di tali presupposti opera il principio di cassa ex art. 95, comma 5, TUIR. Non si applicano al TFM degli amministratori i limiti del TFR dei dipendenti di cui all’art. 2120 c.c. o una estensione dell’art. 105 TUIR come operata dalla CTR. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di sessanta giorni

    il termine tutela il contraddittorio procedimentale ed è causa di illegittimità dell’atto solo quando l’avviso segua un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, salvo specifiche ragioni di urgenza; non si applica alla verifica a tavolino.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia è veicolabile come error in procedendo.

  • art. 105 T.U.I.R.

    non può essere esteso al trattamento di fine mandato degli amministratori il limite quantitativo previsto per il solo TFR dei lavoratori dipendenti.

  • art. 17, comma 1, lett. c), T.U.I.R.

    congiuntamente all’art. 105 TUIR consente la deduzione per competenza delle quote accantonate per il TFM degli amministratori, se previsto da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e con indicazione dell’importo.

  • art. 95, comma 5, T.U.I.R.

    in mancanza dei presupposti per la deduzione per competenza, i compensi degli amministratori sono deducibili per cassa nell’esercizio in cui sono corrisposti.

  • art. 2120 c.c.

    la disciplina del TFR dei lavoratori dipendenti non è applicabile in via analogica al trattamento di fine mandato degli amministratori.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    viene richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, quando la questione sia di puro diritto e infondata, di decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per l’emanazione dell’avviso di accertamento è presidio del contraddittorio procedimentale, ma la sua violazione determina l’illegittimità dell’atto solo quando l’accertamento derivi da accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si estende alle verifiche meramente cartolari.
  • L’omessa pronuncia del giudice di merito su uno specifico motivo di gravame non impone necessariamente la cassazione con rinvio: la Corte di cassazione può decidere nel merito se la questione è di puro diritto e la soluzione è infondata, così da evitare un inutile ritorno della causa.
  • Il trattamento di fine mandato degli amministratori non è soggetto, in via automatica, alla disciplina del TFR dei lavoratori dipendenti; la deducibilità va verificata secondo le regole proprie dei redditi d’impresa e del TUIR.
  • Le quote accantonate per il TFM degli amministratori sono deducibili per competenza solo se la previsione del trattamento risulta da atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e con specificazione dell’importo; in difetto, la deduzione segue il principio di cassa.
  • Non è consentito applicare al TFM degli amministratori limiti quantitativi previsti per istituti diversi e riferiti ai dipendenti, salvo una chiara base normativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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