Cassazione Civile, Ordinanza n. 24412/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo relativo a crediti previdenziali, deducendo anche la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella o dell'avviso di addebito. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame ritenendo proponibile l'azione e ritenendo maturata la prescrizione successivamente alla notifica dell'atto presupposto. L'ente previdenziale ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'opposizione era in realtà una diretta impugnazione dell'estratto di ruolo e che, fuori dai casi tassativi previsti dalla norma, mancava l'interesse ad agire; pertanto la domanda originaria era inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, nel testo risultante dalle modifiche legislative richiamate, affermando che l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo i casi tassativi di pregiudizio per partecipazione a gare, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni o perdita di un beneficio nei rapporti con la PA. Poiché nel caso concreto non era stata allegata alcuna di tali ipotesi e non risultavano atti esecutivi successivi, ha escluso l'interesse ad agire sin dall'origine. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo in ragione della sopravvenienza normativa e degli arresti giurisprudenziali intervenuti.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma
La norma preclude la diretta impugnazione dell'estratto di ruolo, salvo che il debitore dimostri uno dei pregiudizi specificamente indicati dal legislatore; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire.
art. 3-bis D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021
introduzione del comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione ha introdotto la disciplina limitativa dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, applicabile anche ai giudizi pendenti.
art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 110/2024
modifica del comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973
La Corte richiama la successiva modifica normativa come parte del quadro applicabile alla disciplina dell'impugnazione del ruolo e della cartella.
art. 241, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 33/2025
abrogazione a decorrere da gennaio 2026 della disciplina richiamata
La Corte menziona l'abrogazione sopravvenuta della norma, senza attribuirle effetti impeditivi sulla decisione del caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso
Costituisce il parametro processuale attraverso cui è stata censurata la decisione di merito.
art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto
È una delle tre ipotesi tassative che consentono la diretta impugnazione del ruolo o della cartella/avviso di addebito invalidamente notificati.
art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973
verifiche sui pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni
È una delle ipotesi tassative in cui l'iscrizione a ruolo può giustificare l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.
art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella esattoriale
L'avviso di addebito è trattato alla stregua della cartella ai fini della disciplina sull'impugnazione diretta e sull'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri specificamente uno dei pregiudizi tassativi previsti dalla legge.
- Fuori dalle ipotesi eccezionali di legge, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
- La verifica dell'interesse ad agire va compiuta con riferimento al momento della decisione, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative applicabili al giudizio pendente.
- La disciplina limitativa dell'impugnazione diretta del ruolo e della cartella si applica anche ai debiti previdenziali e agli avvisi di addebito equiparati alla cartella.
- Quando l'azione sia proposta unicamente contro l'estratto di ruolo, senza atti esecutivi successivi e senza allegazione dei presupposti tassativi di legge, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità originaria.
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