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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24380/2026 del 02/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva convenuto la società datrice di lavoro deducendo di avere prestato attività subordinata dal 6.10.2017 al 31.8.2019 senza soluzione di continuità, formalmente con part-time al 75% ma in realtà a tempo pieno, con orario assai più ampio, chiedendo differenze retributive e regolarizzazione contributiva. La società aveva sostenuto invece che il rapporto si fosse risolto per dimissioni il 25.6.2018 e che vi fosse stata una nuova assunzione con diverso inquadramento e diverso CCNL. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo la continuità del rapporto e l'applicazione del CCNL originario per l'intero periodo, condannando la società al pagamento di differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione del contraddittorio, per avere il giudice affrontato d'ufficio la questione della validità delle dimissioni senza domanda di annullamento; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per la valutazione dell'interrogatorio formale rispetto alla documentazione societaria; 3) falsa applicazione della disciplina sulle dimissioni, sostenendo che la Corte d'appello avesse usato una norma non più vigente; 4) violazione del contraddittorio in relazione al mutamento del CCNL e all'onere di provare l'accordo con lavoratori e OO.SS.; 5) omessa rinnovazione della CTU e contestazioni sulla sua base normativa e sul CCNL applicabile; 6) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2108 c.c. per la prova del lavoro straordinario, che la ricorrente assumeva fondata su una teste ritenuta non attendibile dal primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a ultrapetizione, valutazione delle prove, disciplina delle dimissioni, contraddittorio sul mutamento del CCNL e prova del lavoro straordinario; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sulla rinnovazione della CTU. Ha confermato che il giudice di merito non aveva alterato petitum e causa petendi, ma aveva correttamente scrutinato la difesa della società sulle presunte dimissioni, verificando la mancata prova di una reale risoluzione del rapporto. Ha inoltre ribadito che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio, specie in presenza di doppia conforme. La Corte ha poi osservato che la normativa sulle dimissioni telematiche applicabile ratione temporis era l'art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 e che la società non aveva dimostrato, con prova idonea, l'effettiva rassegna delle dimissioni da parte della lavoratrice. È stata quindi confermata la decisione che riconosceva la continuità del rapporto, l'illegittimità del mutamento del CCNL e il diritto della lavoratrice alle differenze retributive accertate in merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'INPS rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte distingue le censure di diritto dalle mere richieste di rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non quando qualifica giuridicamente i fatti allegati o esamina eccezioni difensive rilevanti.

  • art. 101 c.p.c.

    Non è violato quando la questione decisa rientra nel thema decidendum e ha costituito oggetto di contraddittorio nel corso del giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o fuori dai limiti legali; non quando effettua una valutazione del materiale probatorio ritualmente acquisito.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione al parametro convenzionale e al giusto processo, ma la censura è ritenuta infondata perché la decisione di merito era sorretta da motivazione autonoma e non arbitraria.

  • art. 6 CEDU

    È evocato quale parametro del giusto processo, ma la Corte esclude una sua violazione perché la decisione di merito si fonda su elementi fattuali convergenti e su motivazione autonoma.

  • art. 428 c.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sull'annullabilità, ma la Corte esclude che vi sia stata una pronuncia di annullamento delle dimissioni.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente tra le norme sull'annullabilità, senza che la Corte vi fondi una decisione autonoma.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente tra le norme sull'annullabilità, senza che la Corte vi fondi una decisione autonoma.

  • art. 1429, n. 4, c.c.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente tra le norme sull'annullabilità, senza che la Corte vi fondi una decisione autonoma.

  • art. 1441 c.c.

    La Corte esclude la violazione perché non ha pronunciato l'annullamento di dimissioni non domandato, ma ha soltanto ritenuto non provata la risoluzione del rapporto.

  • art. 26 d.lgs. n. 151/2015

    "le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli"

    È la disciplina applicabile ratione temporis; le dimissioni devono risultare da modalità telematiche idonee a garantire genuinità e libertà della volontà del lavoratore.

  • art. 4, commi 17 e 18, l. n. 92/2012

    La Corte osserva che la norma era già abrogata al tempo dei fatti e che la decisione di merito non si è basata su di essa.

  • art. 28 l. n. 300/1970

    Richiamato nel quarto motivo; la Corte esclude che vi sia stata una decisione a sorpresa sul mutamento del CCNL.

  • art. 157 c.p.c.

    Evocato per la dedotta nullità e per la mancata rinnovazione della CTU, ma la censura è dichiarata inammissibile e infondata.

  • artt. 196 e 441 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla CTU e al suo eventuale rinnovo; la Corte ribadisce che la rinnovazione della consulenza in appello è discrezionale.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo sulla CTU è anche inammissibile per difetto di specificità, non essendo state trascritte le contestazioni alla consulenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando si contesta la lettura del materiale probatorio; la norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato in tema di lavoro straordinario; la Corte conferma la prova del lavoro eccedente sulla base di un quadro istruttorio complessivo e convergente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice, a fronte della domanda di un lavoratore fondata sulla continuità del rapporto, verifica la prova delle eccepite dimissioni e, esclusa tale prova, decide sulle differenze retributive richieste: il controllo sulla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi rientra nel potere-dovere di qualificazione giuridica della vicenda.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la mera censura alla valutazione delle prove: in cassazione è deducibile solo l'uso di prove inesistenti, non introdotte o acquisite fuori dai limiti legali; resta invece insindacabile la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • In tema di dimissioni del lavoratore, la parte che ne invoca gli effetti estintivi del rapporto deve dimostrarne l'effettiva rassegna con il regime formale applicabile ratione temporis; il mero adempimento datoriale di comunicazione di cessazione non basta, se non è corroborato da documentazione idonea a provare la volontà di recesso del lavoratore.
  • Il datore di lavoro non può modificare unilateralmente il contratto collettivo applicato in corso di rapporto; se allega la cessazione del rapporto e la riassunzione per giustificare il passaggio a un diverso CCNL, deve provare il fatto estintivo del precedente rapporto e il titolo del nuovo inquadramento.
  • La rinnovazione della consulenza tecnica in appello è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e la sua mancata disposizione non integra di per sé vizio di legittimità, salvo specifiche violazioni del contraddittorio o motivazione apparente.
  • La prova del lavoro straordinario può essere fornita anche attraverso un quadro indiziario e testimoniale complessivo, senza necessità di dimostrare analiticamente ogni singolo giorno e ogni singola ora, se il giudice di merito accerta un orario costante e attendibile per l'intero periodo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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