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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24410/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, dell'estratto di ruolo relativo ad avvisi di addebito previdenziali. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile il ricorso della contribuente, valorizzando la validità delle notifiche degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi, nonché la presenza di una rateizzazione, circostanze che escludevano la prescrizione. La corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame, ritenendo irrilevante la questione dell'interesse ad agire e affermando che l'opposizione all'estratto di ruolo potesse ancora essere proposta per far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto. L'istituto previdenziale ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la corte territoriale, pur in presenza di una impugnazione qualificabile come opposizione all'estratto di ruolo, aveva deciso sulla sussistenza del diritto ai contributi sottesi agli avvisi di addebito, superando così il preliminare tema dell'ammissibilità dell'azione. La resistente non ha svolto difese scritte in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo i tassativi casi di diretta impugnazione del ruolo/cartella quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio in relazione a una procedura di appalto, ai controlli sui pagamenti della PA o alla perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Poiché nel caso concreto non risultava allegata né provata alcuna di tali ipotesi, la Corte ha affermato che mancava ab origine l'interesse ad agire e che, in assenza di ulteriori atti esecutivi, l'opposizione era rivolta solo contro l'estratto di ruolo. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza normativa e per i precedenti intervenuti in materia.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta solo nei casi tassativi indicati dalla norma

    La norma preclude l'impugnazione dell'estratto di ruolo salvo i casi espressamente previsti, nei quali il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo.

  • art. 3-bis D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021

    Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, incidendo sull'ammissibilità delle opposizioni all'estratto di ruolo anche nei giudizi in corso.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    Ha modificato la disciplina dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 richiamata dalla Corte ai fini dell'applicazione della norma sopravvenuta.

  • art. 241, comma 1, lettera c), d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33

    È richiamato come disposizione che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal gennaio 2026, della disciplina citata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella decisione di merito.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È uno dei casi tassativi nei quali l'iscrizione a ruolo può essere impugnata direttamente per il pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato come ulteriore ipotesi tassativa in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • L. n. 215/2021

    Legge di conversione che ha inserito nell'ordinamento la disciplina richiamata sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che ricorrano i tassativi casi legislativamente previsti e il debitore dimostri uno specifico pregiudizio attuale e concreto.
  • In materia di opposizione all'estratto di ruolo, l'interesse ad agire va verificato al momento della decisione e non solo al momento della proposizione del ricorso, sicché il giudice deve tener conto delle sopravvenienze normative.
  • Fuori dalle ipotesi eccezionali espressamente previste dalla legge, la contestazione dell'estratto di ruolo è inammissibile per difetto originario di interesse ad agire.
  • La disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai debiti previdenziali e ai giudizi pendenti.
  • Quando manca una delle condizioni legali per l'impugnazione diretta, il giudice deve dichiarare che la causa non poteva essere proposta e cassare senza rinvio la decisione di merito eventualmente resa in senso contrario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiTributiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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