Cassazione Civile, Ordinanza n. 24378/2026 del 02/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato il 30 luglio 2024 a una dipendente addetta come cameriera ai piani. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno ex art. 18, comma 1, l. n. 300/1970. In appello la Corte territoriale aveva anche dichiarato inammissibili alcune censure sulla tempestività e validità dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, aveva affermato la formazione del giudicato sul regime sanzionatorio applicabile e aveva ritenuto inesistente il licenziamento per assenza di contestazione disciplinare in forma scritta, escludendo altresì l’aliunde perceptum. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio di specificità e delle norme processuali sull’impugnazione, sostenendo che i motivi di appello erano completi e che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la natura di contratto a tempo determinato; 2) violazione delle norme sull’impugnazione del licenziamento e sulla prova, contestando la ritenuta validità e tempestività dell’impugnazione stragiudiziale; 3) violazione delle norme sul procedimento disciplinare e sul regime sanzionatorio, lamentando che la Corte d’appello avesse equiparato il difetto di contestazione all’assenza di giustificazione senza accertare la veridicità del fatto; 4) violazione delle norme sull’art. 18 l. n. 300/1970 e sul d.lgs. n. 23/2015, assumendo che fosse applicabile la tutela meramente indennitaria e non quella reintegratoria, anche perché il rapporto sarebbe stato cessato per scadenza del termine; 5) violazione delle norme sulle spese processuali e sul d.m. n. 55/2014, deducendo carenza di motivazione nella liquidazione delle spese per entrambi i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso gli atti processuali rilevanti né indicato con precisione la loro collocazione nel fascicolo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro la sentenza di primo grado e non contro quella di appello. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ribadito che la tutela reintegratoria attenuata dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 opera anche nel caso di totale mancanza della contestazione disciplinare, in quanto l’insussistenza del fatto contestato comprende anche l’inesistenza della contestazione stessa; ha quindi confermato la correttezza della reintegrazione disposta dal giudice di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, richiamando il principio secondo cui la liquidazione delle spese entro i limiti minimi e massimi tabellari non richiede specifica motivazione, mentre questa è necessaria solo in caso di scostamento ulteriore dai parametri. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
è il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità processuale e motivazione apparente o perplessa; il ricorso deve però rispettare il requisito di specificità.
richiamato quale norma sulla specificità dei motivi di appello.
richiamato quale norma sulla specificità dei motivi di impugnazione in appello.
richiamato tra le norme asseritamente violate; non emerge una autonoma interpretazione diversa da quella del tema della prova e della decisione.
richiamato tra le norme asseritamente violate; nel testo serve a sostenere il rilievo officioso della natura del rapporto.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione e al corretto esercizio della funzione giudiziaria.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impongono il duplice onere di specificare e localizzare gli atti e i documenti rilevanti nel ricorso per cassazione.
richiamati in relazione alla comunicazione e prova dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
richiamati in relazione alle modalità di notificazione e comunicazione degli atti.
richiamato quale norma sull’impugnazione del licenziamento.
richiamato quale norma sulla notificazione a mezzo posta.
regola il procedimento disciplinare; la Corte collega la mancanza di contestazione disciplinare alla tutela reintegratoria per insussistenza del fatto contestato.
richiamato dalla ricorrente quale regime sanzionatorio alternativo; la Corte non accoglie la tesi della sola tutela indennitaria nel caso concreto.
art. 18, commi 1, 4, 5, 6 e 7, legge n. 300/1970
la Corte ribadisce che l'insussistenza del fatto contestato ex comma 4 comprende anche l'inesistenza della contestazione disciplinare; in tale caso opera la tutela reintegratoria attenuata.
le spese seguono la soccombenza.
richiamato nel motivo sulle spese, ma non emerge una sua autonoma applicazione decisiva.
la motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri tabellari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che investa atti processuali, documenti o prove, il principio di specificità impone la trascrizione, almeno nelle parti essenziali, del contenuto rilevante e l’indicazione precisa della loro collocazione negli atti di causa; in difetto, la censura è inammissibile.
- Le doglianze in cassazione devono essere indirizzate contro la sentenza impugnata; sono inammissibili le censure che attaccano direttamente la decisione di primo grado senza misurarsi con la motivazione della sentenza di appello.
- In materia disciplinare, la tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 non presuppone soltanto l’insussistenza materiale del comportamento addebitato, ma opera anche quando manchi del tutto una contestazione disciplinare specifica e formale, poiché tale omissione integra insussistenza del fatto contestato.
- Quando il giudice liquida le spese processuali entro i limiti minimi e massimi previsti dal d.m. n. 55/2014, la motivazione non è necessaria; essa diventa richiesta solo se il giudice decide di discostarsi ulteriormente dai parametri tabellari.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è condannata alle spese e, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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