Cassazione Civile, Ordinanza n. 34499/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un impianto sportivo di proprietà pubblica affidato in concessione a un'associazione sportiva dilettantistica. La concessionaria aveva chiesto la rideterminazione della durata della concessione, invocando le opere di ripristino e ristrutturazione eseguite sull'impianto secondo i criteri del disciplinare. L'amministrazione aveva negato la proroga perché alcune opere erano state realizzate senza previa autorizzazione e su beni sottoposti a vincolo paesaggistico, quindi considerate abusive; inoltre non era stata completata la volturazione delle utenze. Il TAR aveva annullato il diniego, ma il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello principale dell'ente concedente e rigettando quello incidentale della concessionaria, aveva ritenuto che la regolarità delle opere fosse presupposto per il prolungamento della concessione e aveva escluso ogni diritto al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione la concessionaria ha denunciato eccesso di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente: da un lato ponendo l'assenza di abusi edilizi come requisito del prolungamento della concessione, dall'altro negando ogni restituzione delle somme spese per i lavori, in contrasto con i principi civilistici sulle obbligazioni restitutorie conseguenti alla risoluzione del rapporto e con il richiamo dell'art. 190 del codice dei contratti pubblici agli artt. 1453 ss. c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le doglianze, formalmente prospettate come motivi inerenti alla giurisdizione, miravano in realtà a censurare l'interpretazione data dal Consiglio di Stato al disciplinare di concessione e la valutazione della spettanza del rimborso, cioè errori eventualmente di merito o di diritto interno, non sindacabili in sede di controllo sui limiti esterni della giurisdizione. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato consente di far valere solo difetti assoluti o relativi di giurisdizione, non scelte interpretative o applicative del giudice amministrativo. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese, al raddoppio del contributo unificato e, come disposto in sentenza, all'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
il controllo della Cassazione è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di riesaminare errori di interpretazione o applicazione del diritto compiuti dal giudice speciale
consente il ricorso in cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione nei confronti delle decisioni dei giudici speciali
utilizzato per la definizione accelerata del giudizio di legittimità
art. 380-bis c.p.c., commi 2 e seguenti
la richiesta di decisione della parte ricorrente ha portato alla trattazione della causa nonostante la proposta di inammissibilità
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di eccesso di giurisdizione
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di eccesso di giurisdizione
art. 3 del disciplinare di concessione
interpretato dal Consiglio di Stato nel senso che la regolarità delle opere costituiva presupposto per il prolungamento della concessione
art. 190 codice dei contratti pubblici
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di risoluzione per colpa del concessionario, opererebbero i principi civilistici sulle obbligazioni restitutorie
richiamati dalla ricorrente per argomentare la spettanza delle restituzioni in seguito alla cessazione del rapporto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato
richiamato nel dispositivo per la condanna accessoria in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso soltanto per vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione; non può essere utilizzato per denunciare errori di interpretazione, di qualificazione giuridica o di applicazione delle norme sostanziali o processuali.
- Non integra eccesso di giurisdizione il fatto che il giudice speciale interpreti un disciplinare, un provvedimento amministrativo o una norma di legge in modo ritenuto errato dalla parte: si tratta, al più, di errori interni alla giurisdizione.
- Lo sconfinamento nella sfera del legislatore è configurabile solo quando il giudice crei una norma inesistente anziché applicare o interpretare una norma esistente; se, invece, ricava la regola dal coordinamento sistematico e dalla ratio delle disposizioni applicabili, resta nell'ambito della funzione giurisdizionale.
- La pretesa restitutoria o risarcitoria derivante dalla cessazione di un rapporto concessorio può essere negata dal giudice speciale in base alla valutazione dell'abusività o non autorizzabilità delle opere eseguite, senza che ciò comporti di per sé invasione della sfera normativa.
- Il sindacato della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali non si estende nemmeno alle asserite violazioni di norme dell'Unione europea o della CEDU quando esse si traducano in errori di giudizio, restando fermo il limite del controllo sulla sola giurisdizione.
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