Cassazione Civile, Ordinanza n. 18569/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per contributi dovuti alla gestione separata in relazione all'attività svolta da una professionista nell'anno 2010. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione sul punto dell'obbligo contributivo, ma aveva ritenuto prescritto il credito dell'ente, escludendo la sospensione della prescrizione. In cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2941 c.c., n. 8, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR avrebbe impedito la decorrenza della prescrizione o ne avrebbe sospeso il corso, richiamando anche la normativa sulla gestione separata e sugli adempimenti dichiarativi e di versamento dei contributi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata l'affermazione secondo cui, per i contributi a percentuale dovuti dai lavoratori autonomi, la prescrizione decorre non dal momento di produzione del reddito, ma dalla scadenza del termine di pagamento della contribuzione. Ha inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR integri automaticamente una causa di sospensione ex art. 2941 c.c., n. 8, perché occorre una condotta intenzionalmente diretta ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione e tale da impedirne l'azione nonostante gli ordinari controlli; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di un occultamento e la presenza dei redditi nella dichiarazione, con accertamento non sindacabile in cassazione. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, che per i contributi a percentuale coincide con la scadenza del termine di pagamento della contribuzione dovuta, non con la mera produzione del reddito.
La sospensione della prescrizione opera solo se il debitore tenga una condotta intenzionalmente diretta a occultare l'esistenza del credito in modo tale da impedire al creditore di agire, non quando vi sia una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Richiamata come disciplina della gestione separata e del relativo obbligo contributivo.
Richiamato nel quadro normativo relativo al credito contributivo oggetto di causa.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
Richiamato con riferimento agli adempimenti e ai controlli connessi alla dichiarazione.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi del contribuente/professionista.
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei contributi a percentuale dovuti dai lavoratori autonomi, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento della contribuzione e non dalla sola produzione del reddito che ne costituisce il presupposto fattuale.
- La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e non costituisce di per sé il presupposto del credito contributivo; può al più assumere rilevanza come atto interruttivo della prescrizione se contenga la ricognizione del credito.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, richiede un occultamento doloso del debito tale da impedire l'azione del creditore anche rispetto agli ordinari controlli; non basta una mera omissione dichiarativa o una difficoltà di accertamento.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di un comportamento intenzionalmente occultatorio e la sindacabilità di tali accertamenti non sia dedotta nei limiti del legittimo vizio motivazionale, tale valutazione non è rivalutabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18560/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →