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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11198/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’annualità 2016 emesso dal Comune nei confronti di un ente di edilizia residenziale pubblica. In appello era stata accolta la tesi del contribuente, ritenendo che gli immobili fossero fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e che, per tale ragione, spettasse l’esenzione IMU senza necessità di dichiarazione. Il Comune ha ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., oltre a difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la CTR aveva riconosciuto l’agevolazione in modo apodittico, senza verificare la prova dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008 per qualificare gli immobili come alloggi sociali e senza considerare che tale qualificazione era stata allegata solo in giudizio e non con tempestiva dichiarazione IMU. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 2, commi 4 e 5-bis, d.l. 102/2013 e dell’art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, sostenendo che l’esenzione non poteva operare senza la dichiarazione IMU prevista a pena di decadenza, e che la successiva trasmissione di elenchi di alloggi non poteva sostituire tale adempimento. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza d’appello fosse motivata in modo meramente apparente e che, per riconoscere l’esenzione, occorresse accertare in fatto la sussistenza delle caratteristiche di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che per gli alloggi sociali l’esenzione opera direttamente per legge e non è subordinata alla dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, norma riferita ai benefici di cui al medesimo articolo e non all’esenzione IMU in questione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché verifichi se gli immobili abbiano effettivamente i requisiti di alloggi sociali e provveda anche sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito accerti in concreto se gli immobili oggetto di accertamento siano davvero alloggi sociali ai sensi del d.m. 22 aprile 2008; solo a tale esito potrà confermarsi o escludersi l’esenzione IMU. La Corte ha inoltre precisato che la disciplina speciale sugli alloggi sociali comporta l’esenzione diretta dall’imposta, non subordinata alla dichiarazione richiamata dal Comune. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    È invocato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria; la Corte lo richiama insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. per censurare la motivazione meramente apparente della CTR.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ritiene che la decisione di merito ne sia risultata violata per difetto di effettivo esame delle questioni e delle prove.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Usato come fondamento del requisito costituzionale della motivazione della sentenza, ritenuto non rispettato dalla CTR.

  • art. 2, comma 4, d.l. 102/2013

    La Corte chiarisce che riguarda il regime agevolativo IMU per fabbricati destinati ad alloggi sociali e che l’esenzione per tali immobili opera per legge, se gli immobili hanno le caratteristiche del d.m. 22 aprile 2008.

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013

    La norma impone una dichiarazione del soggetto passivo, entro il termine ordinario, per i benefici previsti dal medesimo articolo; la Corte ne esclude l’applicabilità all’esenzione IMU per gli alloggi sociali, ritenendo che tale esenzione non sia subordinata alla dichiarazione.

  • art. 13, comma 2, lett. b, d.l. 201/2011

    È la base normativa dell’esenzione IMU per gli alloggi sociali, come modificata dalla legge 147/2013; la Corte afferma che, per questi immobili, l’imposta "non si applica" direttamente.

  • art. 1, comma 707, l. 147/2013

    Novella la disciplina IMU e conferma l’esenzione per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 504/1992

    Richiamato nel percorso ricostruttivo della disciplina differenziata degli immobili dell’edilizia residenziale pubblica e degli alloggi sociali.

  • art. 37, comma 53, d.l. 223/2006

    Invocato dal Comune per sostenere l’obbligo dichiarativo, ma la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla speciale esenzione prevista per gli alloggi sociali.

  • art. 93 d.P.R. 616/1977

    Richiamato per individuare gli enti di edilizia residenziale pubblica cui si riferisce la normativa agevolativa.

  • d.m. 22 aprile 2008, Ministero delle Infrastrutture

    Definisce l’"alloggio sociale"; la Corte afferma che l’esenzione IMU spetta solo se l’immobile presenta le caratteristiche ivi stabilite e che tale requisito deve essere accertato in concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non può restringere il thema decidendum se il convenuto chiede il rigetto dell’intera domanda.

  • art. 3, comma 1, d.l. 102/2013

    Richiamato dal Comune in relazione al trasferimento compensativo del minor gettito; la Corte lo considera irrilevante ai fini dell’esenzione per gli alloggi sociali.

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011

    Richiamato dal Comune per la tempistica della dichiarazione, ma non ritenuto idoneo a incidere sulla disciplina speciale dell’esenzione per gli alloggi sociali.

Massime di principio

  • L’esenzione IMU per gli immobili dell’edilizia residenziale pubblica non spetta automaticamente a tutti gli alloggi assegnati dagli enti del settore, ma solo a quelli che abbiano in concreto i requisiti di "alloggio sociale" previsti dal d.m. 22 aprile 2008.
  • Quando il giudice di merito riconosce un’agevolazione fiscale in base a una qualificazione del bene, deve spiegare in modo effettivo e non apparente perché ritiene integrati i requisiti normativi; una motivazione apodittica non è sufficiente.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione non esonera il contribuente dall’onere di provare i presupposti dell’agevolazione quando l’ente impositore ne contesti in radice l’applicabilità.
  • L’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 riguarda i benefici disciplinati da quella disposizione, ma non può essere automaticamente esteso all’esenzione IMU prevista specificamente per gli alloggi sociali, che opera direttamente per legge.
  • Se una norma agevolativa collega il beneficio alla specifica qualificazione del bene, il giudizio deve concentrarsi sull’accertamento sostanziale dei requisiti del bene e non sulla sola qualità soggettiva del proprietario o assegnante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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