Cassazione Civile, Ordinanza n. 18930/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di un ex socio di una società in nome collettivo operante nel commercio di motocicli e ciclomotori, a seguito di verifica eseguita nel 2011. L'Ufficio contestava illegittime detrazioni IVA e irrogava imposte, interessi e sanzioni. Il destinatario dell'atto aveva ceduto la propria quota sociale al fratello prima della verifica e deduceva che, per effetto del venir meno della pluralità dei soci, la società si fosse di fatto estinta o fosse comunque divenuta impresa individuale dell'altro socio. Impugnando l'atto, aveva sostenuto: la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata partecipazione alla verifica e mancata consegna del processo verbale di constatazione; l'inapplicabilità dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014; la nullità dell'accertamento per motivazione per relationem senza allegazione degli atti richiamati; infine, la mancata applicazione dello jus superveniens in tema di riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto parzialmente la motivazione della sentenza d'appello, osservando che l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non era la base corretta per ritenere efficace l'accertamento nei confronti dell'ex socio, poiché la causa estintiva della società per venir meno della pluralità dei soci era anteriore alla norma. Tuttavia ha ritenuto che ciò non incidesse sull'esito, perché l'Ufficio poteva comunque imputare ai soci dell'epoca, compreso il ricorrente, i debiti sociali relativi all'annualità accertata; inoltre, l'avviso riportava in sintesi il contenuto essenziale del pvc e degli atti richiamati, rispettando l'obbligo motivazionale. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, in applicazione del principio secondo cui, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio salvo previsione specifica, e comunque il contribuente non aveva indicato concrete difese pretermesse. Infine, il motivo sulle sanzioni è stato respinto perché non era stata allegata alcuna ragione specifica per pretendere l'applicazione del minimo edittale più favorevole.
Norme richiamate
art. 12, l. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale è richiamato come garanzia difensiva, ma la sua violazione non è ritenuta decisiva nel caso concreto perché il tributo non è armonizzato e comunque il contribuente non ha indicato difese concrete pretermesse.
art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa nullità per difetto di contraddittorio; la censura è stata respinta.
Invocato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; non ha condotto all'accoglimento della doglianza.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
La Corte ha chiarito che la norma non era applicabile a una causa estintiva della società già maturata prima della sua entrata in vigore.
art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come base dell'obbligo di motivazione dell'accertamento, in combinazione con le norme del d.P.R. 600/1973 e 633/1972.
art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La motivazione per relationem è ritenuta sufficiente quando l'avviso riproduce i contenuti essenziali del pvc e degli atti richiamati.
art. 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La motivazione dell'avviso IVA per relationem è valida se gli atti richiamati sono sintetizzati nei loro contenuti essenziali.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata senza incidere sul dispositivo.
Richiamato con riferimento alla disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole.
La riduzione della misura minima delle sanzioni è stata evocata dal ricorrente, ma il motivo è stato respinto per mancata specificazione delle ragioni concrete.
Come per l'art. 5, la Corte ne registra la modifica sopravvenuta ma nega l'accoglimento del motivo per difetto di allegazione specifica.
art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Norma sopravvenuta che ha ridotto il minimo edittale di alcune sanzioni, ma che non ha giovato al ricorrente in mancanza di specifica deduzione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale e inderogabile di contraddittorio endoprocedimentale: la sua omissione rileva solo nei casi previsti dalla legge o quando il contribuente indichi in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, superando la prova di resistenza.
- L'avviso di accertamento è validamente motivato per relationem quando riproduce in modo sintetico i passaggi essenziali del processo verbale di constatazione o degli atti richiamati, rendendo possibile al destinatario comprendere la pretesa e difendersi.
- La sopravvenienza di una norma favorevole in materia sanzionatoria non comporta automaticamente l'accoglimento del motivo se il ricorrente non indica in concreto le ragioni per cui dovrebbe applicarsi il minimo edittale o il trattamento più favorevole nel caso specifico.
- La correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. è possibile quando la decisione di merito è comunque corretta nel risultato, pur essendo errato uno dei percorsi argomentativi seguiti dal giudice di appello.
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